Teoria

 

per un nuovo partito politico

 

 

PREMESSA

 

Non sarebbe dovuta toccare a me l' incombenza di proporre una teoria per un nuovo partito politico italiano, gi� certamente "in nuce" da tempo, ma che, per motivi che qui non voglio indagare, mai apparso.

Si tratta di dare una interpretazione coerente al problema del "federalismo", o meglio a quello della perseguibilit� dell' idea della costruzione di una Italia diversa  (a scopo di maggior forza unitaria), organizzata  in Confederazione di Stati regionali.

Non  che io voglia interferire su studi gi� compiuti da Gianfranco Miglio, note indagini  di politica tecnica delle quali � riconosciuto il valore.  

La libert� me ne viene soltanto dall' essere io cittadino italiano, riconosciuto dall' anagrafe, protetto dall' articolo 3 della  attuale Costituzione italiana;  per giunta, di estrazione intellettuale anarchica, ovvero non sottomesso disciplinarmente ad alcun gruppo politico.

Posso citare, su Miglio, questo frammento di Wikipedia:

 

"Secondo il professore gli stati democratici, ancora fondati su istituti rappresentativi risalenti all'ottocento, non riusciranno pi� a provvedere agli interessi della civilt� tecnologica del secolo XXI. Con il crollo del muro di Berlino e la fine della guerra fredda, si creano in altri termini le premesse perch� la politica cessi di ricoprire un ruolo primario nelle comunit� umane e venga invece subordinata agli interessi concreti dei cittadini, legati alla logica di mercato. La fine degli stati moderni porter� secondo Miglio alla costituzione di comunit� neofederali dominate non pi� dal rapporto politico di comando-obbedienza, bens� da quello mercantile del contratto e della mediazione continua tra centri di potere diversi."

 

Oggi il "federalismo" (diciamo) non lo vuole soltanto la Lega Nord, ma lo chiedono tutti, eccetto forse che dal centro Italia, col risultato di un coacervo di proposte di tipo per lo pi� sanfedistico, secessionista, illiberale, litigioso o limitato al controllo fiscale delle regioni. Molti pensano al ritorno del brigantaggio, o dei partigiani regionali, altri ad un posto comodo in parlamento.

Intendo: non si tratta per me di contribuire personalmente alla costruzione del partito che sto proponendo. Se l' interesse ne sar� riconosciuto, di certo ci� avverr� per competenza di molti e diversi. Per giunta tutto ci� che qui scrivo � fatto per essere discusso e non contiene lacci gerarchici. La mia convinzione �, che se si intende parlare di federalismo, allora si deve sapere che cosa si vuole e che cosa si fa. Poich� soltanto due sono le condizioni entro le quali l' Italia potr� procedere pacificamente e costruttivamente: un vero ed efficiente federalismo (ovvero la creazione della Confederazione) oppure lo Stato unitario. Tutto il resto sar� pericoloso o inutile, o limitato ad interessi di parte fine a s� stessi, non mai ad interessi nazionali, e mondiali.

Presento qui una proposta teorica di Confederazione, da discutere, e non mi sento affatto un eccentrico.

Un partito effettivamente federalista, del resto, avr� anche bisogno di uomini eccezionali capaci di dare ordine alla confusione delle intenzioni.

Per cooperare a istituire un nuovo partito occorre seguire una certa prassi, secondare una propria volont�, esser convinti di raggiungere un utile collettivo. Molti l' utile collettivo vorrebbero trovarlo nello Stato Unitario, non nella Confederazione, per cui bisogner� scriverne senza pretesa di aver ragione, senza beneficio pregiudiziale, senza enfasi.

Divider� la scrittura in paragrafi:

 

1.  COSA SI VUOLE OTTENERE.

Questo nuovo partito potr� esser chiamato "Federalista", oppure "Confederato", o ancora "Per la Confederazione"... i suoi aderenti "confederati"... o come si riterr� meglio. Potr� contenere persone provenienti da varie estrazioni politiche, convinte che il riconoscimento di alcune differenze storiche, di alcune indipendenze, potrebbe alla fine mostrarsi utile e giovare al vivere collettivo; persone sensibili al bene comune ed alla vita spirituale della nazione, inattaccabili dall' odio,  gente dabbene per educazione ed indole.

Due partecipanti al partito potrebbero chiamarsi "confederalisti", o "confederati" e incontrandosi, da parti diverse del territorio nazionale, potrebbero dimostrare di aver realizzato quella unione spirituale di popolo che quasi due secoli di nazionalismo imposto non sono riusciti a ottenere.

Si possono ammettere, teoricamente, cinque "Stato-regione": la Padania; il gruppo delle Regioni Centrali, comprendente la Capitale della Nazione confederata e il Parlamento centrale; la Nuova Magna Grecia; la Sicilia; la Sardegna, tutte giustificate da un plebiscito. Alcune, come ad esempio l' Emilia Romagna, l' Abruzzo e il Molise, dovrebbero decidere se stare con le regioni  centrali, oppure con la Padania o con la Nuova Magna Grecia. Roma capitale non dovrebbe stare all' interno di uno Stato- regione,  ma in un territorio a s�.

La capitale degli Stati centrali, forse Bologna, pi� facile di Firenze a raggiungersi, a meno che la Romagna non voglia andarsene al Nord, cosa che mi dispiacerebbe, perch� lo spirito romagnolo � "centrale".

Gli aderenti al nuovo partito dovrebbero far gruppo, ognuno per la propria patria geografica.

Gli Stati regionali, fortificati tutti da vera indipendenza dimostrabile, giustificati da una costituzione propria (non contraddittoria, nei principii generali, a quella centrale), sulla falsariga, per intenderci, a ci� che potrebbe costituire il rapporto particolare esistente fra il governo del Texas (non degli altri Stati) e quello degli Stati Uniti.

Prego ora il lettore di non giudicare troppo rapidamente e di continuare a leggere.

 

2. GOVERNO CENTRALE E COSTITUZIONE ITALIANA.

All'atto della istituzione ufficiale dello Stato Confederato, sar� bene sia riconosciuta da tutti la prima parte della Costituzione attuale:

PRINCIPI FONDAMENTALI  ART. 1 - 12.

 

PARTE  PRIMA

 

Titolo I.  Rapporti civili   art.  13 - 28.

 

Titolo II.  Rapporti etico - sociali  art.  29 - 34.

 

Titolo III.  Rapporti economici   art.  35 - 47.

 

Titolo IV.  Rapporti politici   art.  48 - 54.

 

mentre la seconda parte: 1. Parlamento; 2. Presidente; 3. Governo; 4. Magistratura; 5. Regioni...; 6. Garanzie; sar� mestiere del Partito di rielaborarla. [Vedi: Costituzione, parte seconda: www.rigocamerano.it  cliccando poi su SPAZIO LIBERO e AGORA'].

 

Per parte mia propongo: Presidente unico (dello Stato e del Governo,- alla francese, coi necessari contrappesi) eletto a testa di elettore, per maggioranza assoluta e possibilit� di ballottaggio; con facolt� di eleggere e dimissionare i ministri; inamovibile per la durata di cinque anni, con una sola possibilit� di rielezione. Dimissionabile solo per alto tradimento o malattia invalidante, con voto di 2/3 del parlamento, o di 3 parlamenti regionali su 5.

Per la modifica della Costituzione: Voto di 4 parlamenti di Stato-regione su 5, indipendentemente dal numero degli abitanti. In alternativa: 3 su 5.

Il valore del voto di un Parlamento di uno Stato regionale � bene sia sempre 1 (uno), qualunque ne sia il numero di cittadini che rappresenta. Ci� perch� il valore di due Parlamenti, contenendo (o quasi) lo stesso numero di persone, non pu� essere disuguale.

Eletti al Parlamento confederato, per posizione politica, indipendentemente dal voto al Presidente: 1 ogni 100.000 elettori, senza limite di accettazione. 

Pu� accadere quindi che il Presidente si trovi a fronteggiare un Parlamento non di sua maggioranza politica. Ci� non dovr� inficiare sulla durata del suo mandato.

 

FORMA DEL GOVERNO CONFEDERALE:

Modello democratico liberale, fondato sulla tripartizione dei poteri, con partiti politici indipendenti nelle varie regioni e non limitati da impedimenti artificiali come, ad esempio, i premi di maggioranza.

Un governo confederale comprensivo di Parlamento legislativo e Senato ad elezione popolare, legislativa e giuridica (si veda meglio, in basso il modello di Costituzione dello Stato-regione).

Si pu� convenire che in uno Stato moderno e civile, alla Presidenza della Confederazione possa essere eletto un cittadino, di qualsiasi fede politica, filosofica  o religiosa, ceto sociale o  razza, pertanto anche un membro di Casa Reale, per il tempo concesso dalla Costituzione Confederale. In coerenza a questi principii, sar� utile che il partito si adoperi a togliere, dalla Costituzione attuale, gli impedimenti che ancora colpiscono i membri di Case Reali, quali essi siano. Ci� in coerenza con i principii della democrazia, non dovendosi riconoscere, in uno Stato moderno, la conflittualit� fra "monarchia" e "repubblica".

 

FUNZIONI DEL PARLAMENTO CONFEDERALE.

In riassunto, essendo gi� lo spirito della Confederazione giustificato dalla accettazione della prima parte della Costituzione esistente:

In Roma il Parlamento Confederale composto da una Camera grande legislativa ed un' altra minore senatoriale. (Per le funzioni del Senato si veda in seguito). La Corte Suprema di Magistratura, con funzioni di cassazione, e presidenza [del CSM] eletta a turno settennale (come l'attuale presidente della Repubblica), ogni volta su proposta di uno Stato regionale diverso.

Il Parlamento confederale contenuto nel territorio di Roma; il Parlamento degli Stati Centrali in un' altra citt�.

Il popolo, attraverso elezione, nomina il Presidente della Confederazione  e i  deputati al Parlamento legislativo.

Il governo � formato dal Presidente e costituisce l'esecutivo che si confronta in un Parlamento libero, non corrotto da premi di maggioranza. Per�, garantito per l' intera durata del suo mandato.

Parlamento e governo proteggono le relazioni fra gli Stati regionali e quelle fra essi e il territorio  Confederale, compresi gli Stati esteri, con particolare interesse per la concordia  internazionale e la pace.

La legislatura aggiorna perennemente i codici penale e civile approvando o respingendo proposte di legge. Cura casi di discriminazione, di estradizione, emendamenti interessanti la confederazione nel proprio insieme.

La Costituzione � considerata Legge Suprema dello Stato Confederato, con obbligo di giuramento per tutti i legislatori, funzionari esecutivi (ministri) e giudici.

. Il Parlamento Confederale impone agli Stati regionali libert� di culto, parola, stampa e riunione.

. Impone un esercito confederato professionale libero di prender quartiere in tutto il territorio italiano.

. Impedisce balzelli fra Stati regionali  e multe reciproche, eccessive e irragionevoli.

. Regola le contese fra tribunali degli Stati-regione.

. Impedisce, in tutti i territori, la tortura e i nuovi metodi di schiavit�.

. Regola il potere giudiziario dei cittadini stranieri.

. Interviene a favorire i rapporti commerciali fra gli Stati regionali e con l'estero.

Detiene i ministeri degli esteri, della difesa, dei Beni Culturali , il Provveditorato generale della istruzione.

. Si propone, comunque, come supremo giudice in tutti i casi di dubbia interpretazione dei rapporti fra Stati regionali, oppure fra questi e gli Stati esteri.

 

3.  PROPOSTA DI MODELLO UNICO DI COSTITUZIONE DI STATO REGIONALE.  Questo progetto di Costituzione pu� essere modificato ufficialmente e separatamente da ogni Stato-regione..

 

I. 1. Il ... nostro � uno Stato libero e indipendente, regolato da una Costituzione propria, subordinata soltanto (nel senso di non contraddicente) alla Costituzione Confederata Italiana.

I. 2.  La sovranit� dello Stato risiede nel popolo. La sua autorit� presuppone un governo libero eletto per elezione pubblica e  limitata nel tempo.

I.  3.   Gli uomini liberi, quando formano un patto civile, tengono tutti il diritto di uguali.

I.  4.   Ogni servizio pubblico prestato ha diritto a un emolumento.

I.  5.  Nessuna persona pu� essere citata in tribunale a motivo della propria fede religiosa o ragione filosofica.

I.   6.  Nessuna credenza religiosa o filosofica potr� essere dichiarata qualit� essenziale per un impiego od incarico pubblico.

I.   7.   A qualsiasi persona � riconosciuto il diritto naturale di adorare o di negare Dio secondo il dettato della propria coscienza. Alla pari per religiosi, atei e filosofi. La bestemmia � condannabile, se riconosciuta offensiva.

I.  8.  Non si liberer� denaro pubblico (di tesoreria) a beneficio di alcuna societ� religiosa, filosofica o atea non integrata per Legge nel sistema educativo statale.

I.  9.  Ogni persona possiede libert� di parlare, scrivere e pubblicare le proprie opinioni su qualsiasi argomento e materia, facendosi responsabile di ogni abuso di tal privilegio [falsificazioni e calunnie].

I.  10.  Il popolo � assicurato sulle proprie persone, case e possessi, da ogni pretesa pubblica o privata riconosciuta irragionevole dalla pubblica Magistratura.

I.  11.  Nelle cause criminali l' accusato sar� giudicato pubblicamente e con la maggiore imparzialit� e celerit� possibile.

I.  12.  Quando la prova sia chiara, ma il giudizio non certo e da attendersi,  l'accusato potr� essere posto in libert� provvisoria senza penalit� pecuniaria, salvo che per delitti di sangue.

I.  13.  In conformit� alla legislazione confederale ed a quella europea, lo Stato rinnega la pena di morte.

I.   14.  La legislatura detter� leggi spedite ed efficaci.

I.  15.  La magistratura dello Stato potr� giudicare con Legge comune alla Confederazione, ma con sistemi propri.

I.  16.  Non saranno richieste alle parti giudicate multe esorbitanti ne' castighi crudeli. L' accesso a ogni tribunale dovr� essere consentito al pubblico.

I.  17.  La parentela del giudicato non dovr� essere perseguita, a meno che non sia. con prova, ritenuta correa.

I.  18.  Nessuna persona dovr� essere imprigionata per debiti.

I.  19.  Ogni  cittadino della Confederazione dovr� essere giudicato nello Stato in cui il reato � avvenuto.

I.  20.  Considerando che lo Stato � il popolo, il tradimento allo Stato consister� nel muover guerra ad esso [Col terrorismo, ad esempio].

I.  21.  La magistratura e la legislatura di ogni Stato confederato potranno contare su un proprio esercito di polizia.

I.  22.  L' autorit� militare sar� sempre subordinata a quella civile.

I.  23.  L' arruolamento nella polizia � volontario e regolato da rapporti di pubblica utilit� e tesoreria.

I.  24.  Il monopolio economico e commerciale � contrario allo spirito del governo libero.

I.  25.  Ogni cittadino ha il diritto di riunirsi pacificamente in partito politico, allo scopo di concorrere alla governabilit� dello Stato.

I.  26.  Nessun cittadino pu� essere iscritto forzatamente in un partito politico.

I.  27.  Un partito politico dichiaratamente, o di fatto, non pacifico, pu� essere giudicato secondo il dettato dell' articolo 20.

I.  28.  A nessun cittadino pu� essere proibito di uscire da un gruppo organizzato, religioso, commerciale o politico.

I.  29.  Solo la legislatura di questo Stato avr� la facolt� di sospendere o modificare la legge di questo Stato.

 

 

II.  1.  I poteri del governo si dividono in tre sezioni distinte, a ciascuna delle quali sar� destinata un' anima separata, indipendente, ma secondo lo spirito liberale, collaborante:

Il potere legislativo; il potere esecutivo; il potere giudiziario.

Nessuna persona, o gruppo, appartenente ad una delle nominate separazioni eserciter� facolt� corrispondenti ai poteri dell' altra, eccetto nei casi espressamente permessi dalla Costituzione.

 

 

III.  1.  Il potere legislativo risieder� nella Camera dei deputati di questo Stato.

III.  2.  Il numero dei deputati a legiferare sar� deciso, per volont� autonoma, dal parlamento di ogni singolo Stato federato.

III.   3.   I deputati saranno eletti da liberi elettori per un termine di 5 anni, con possibilit� di rinnovo.

III. 4.  La Camera dei deputati si riunir� in occasione della nomina del proprio Governatore, ognuna nel proprio Stato federato.

III.  5.  Nessuno potr� essere eletto deputato che non sia cittadino della Confederazione Italiana e cittadino di questo Stato da almeno 5 anni.

III.  6.  Le elezioni dovranno essere promulgate per legge.

III.  7.  Il Parlamento elegger� il proprio presidente interno, il quale assumer� l' incarico di Vice-governatore.

III.  8.   I due terzi della Camera costituiscono maggioranza primaria; in seguito i 1/2+ 1.

III.   9.  L'iniziativa parlamentare apparterr� al solo Parlamento Legislativo.

[Giustificazione:  L'articolo � coerente allo spirito dell' art. I. 2. ; tende a giustificare il vero scopo della democrazia che � quello di dare il governo al popolo. Si confronti l' art. 71, Parte II., Sez. II della attuale Costituzione Italiana].

III.  10.  L'assenza di ogni parlamentare dovr� essere giustificata.

III.  11.  La Camera conserver� un volume annuale dei propri atti.

III. 12.  La Camera determiner� un suo proprio regolamento e biasimer� la condotta disordinata dei propri membri, salvo reati pi� gravi (vedi art. 14), per i quali varr� la sospensione.

III.  13.  Alla morte di ogni membro della Camera, il Governatore dello Stato o il Presidente della Camera, indiranno elezioni speciali per supplire a tale vacanza. Oppure si affideranno alla scelta della Direzione del Partito. Le elezioni speciali saranno limitate al solo elettorato del partito del deputato mancante. Essendo il deputato indipendente, gli elettori saranno volontari. Mancando elettori il seggio rimarr� vacante sino alla prossima elezione.

III.  14.  Presidente e deputati non potranno essere arrestati durante la sessione della legislatura, salvo che per alto tradimento.

III.  15.  La Camera non potr� sospendere i propri lavori per pi� di tre giorni, non considerando le domeniche e le festivit� prescritte.

III.  16.  Nessun parlamentare, durante il proprio mandato, potr� risultare  eleggibile ad alcun mandato lucrativo esterno al Parlamento.

III.  17.  Nessuno dovr� votare per altri membri.

III.  18.  Nessun rappresentante di tribunale, o segretario, procuratore, membro del Tribunale Supremo potr� risultare eleggibile alla legislatura durante il tempo del proprio impiego nella magistratura.

III.  19.  La Costituzione non pu� decidere se i magistrati possano essere iscritti a partiti politici. Deve dedurlo la magistratura stessa.

III.  20.  Nessuna persona che operi per lo Stato nel campo fiscale potr� essere eletta alla magistratura o ad alcun altro destino governativo.

III.  21.   Nessun membro della Camera sar� ritenuto responsabile delle espressioni verbali usate, salvo moralmente per bestemmie e oltraggio al Parlamento e alla Patria.

III.  22.  Nessun membro che abbia interesse personale privato in qualsiasi progetto di legge, potr� votare sulla questione.

III.  23.  Tutti i parlamentari hanno diritto a compenso pubblico, proposto dal Parlamento e approvato dal Governatore dello Stato federale. In soprassoldo per le supervisioni di Legge.

III.  24.   Lo Stato federato sar� diviso in distretti proporzionali al numero degli elettori aventi diritto. Ci� per votare (in tempi da determinare) sia per gli eleggibili al Parlamento confederale, sia per quelli del proprio Stato.

III.  25.  Le elezioni generali e interne saranno regolamentate per legge.

III.  26.   Il Parlamento dello Stato regionale, a simiglianza di quello centrale, � tenuto alla conservazione documentale dei propri lavori, attraverso stampa di Atti annuali.

III.  27.  Ogni Legge dovr� essere preceduta da un "progetto di Legge", con possibilit� di emendamenti. Per� si dovr� badare a che lo scopo del progetto originale non venga modificato nella sua essenza.

III.  28.  Nessun progetto potr� avere forza di Legge se non sar� stato discusso almeno per tre giorni distinti. In caso di necessit� pubblica molto urgente, tale regola potr� essere abbreviata.

III. 29.  Nessuna Legge definitivamente inconclusa potr� essere ristabilita, ma dovr� essere rifatta.

III.  30.  Ogni progetto di Legge sar� riferito a una Commissione.

III.  31.  Il Governatore firmer� ogni risoluzione che sia stata adottata dalla Legislatura, previa lettura pubblica del suo titolo, con annotazione negli Atti.

III.   32.   Il Governatore sar� assistito alla firma da un Senato nominato per 1/3 per votazione popolare, per 1/3 dalla magistratura, per 1/3 dalla legislatura.

III.   33.   Il numero dei senatori non dovr� superare di 1/4 quello dei legislatori.

III.   34.   I Senatori non giudicano ne' votano i progetti di legge, ma li valutano. Possono sostenere il Governatore a loro richiesta, o esserne richiesti. All' occasione formano tribunale penale giudicante sia il governo che la Magistratura, che la Legislatura.

III.  35.  Nessuna Legge approvata dalla Legislatura sar� considerata vigente se non a 90 giorni dalla chiusura della sessione in cui fu decretata, salvo necessit� urgente decisa per votazione nominale.

III.  36.  La Legislatura potr� essere convocata in sessione speciale dal Governatore, allo scopo di decretare la Legge che riterr� necessaria per mandare ad effetto la propria Costituzione.

III.  37.  Tutta l' applicazione della Legge entro i codici civile e penale.

 

 

IV.  1.   Il governo dello Stato regionale federato sar� composto dal Governatore (eletto con votazione popolare), dal Vice governatore (eletto dalla Camera),  dal Segretario di Stato e intendenti (ministri) alle finanze, al tesoro, agli interni, al commercio, alla istruzione ed altri (di nomina governatoriale), e infine dal Procuratore generale (membro del Tribunale supremo, scelto dal governatore).

IV.  2.  Gli eletti e i nominati dimoreranno nella capitale dello Stato regionale. Il titolo alla eleggibilit� e alla nomina sar� quello gi� definito per legge.

IV.  3.   Il Governatore sar� eletto per voto popolare e nominato  dopo la organizzazione della Legislatura. Durer� cinque anni e lascer� quando il suo successore sar� debitamente installato. Dovr� avere almeno trentacinque anni  ed essere cittadino della Confederazione italiana. Potr� essere rieletto non pi� di una volta.

IV.  4.  Il Governatore ricever� il soldo prestabilito dalla Legislatura. Avr� in uso la Casa del Governatore con tutto il suo personale e mobilio.

IV.  5.   Il Governatore. per il tempo del proprio incarico, non potr� tenere occupazioni pubbliche, militari o civili, diverse dalle proprie. Ne' ricevere compensi e gratifiche per interventi professionali.

IV.  6.   Il Governatore assume la carica di Presidente responsabile di tutte le forze militari di polizia.

IV.   7.    Il governo promuove proposte di legge solo attraverso il Parlamento, secondo prassi regolata dal  Presidente della Camera.

IV.  8.   Lo Stato federato potr� disporre soltanto di forze militari di polizia comandate da propri ufficiali, dirette dall' intendente agli interni e presiedute dal Governatore.

IV.  9.   In caso di invasione dello Stato, il Governatore potr� richiedere, per legge,  l'intervento dell'esercito confederale.

IV.  10.   Il Governatore dar� pubblica relazione della situazione dello Stato, liberamente, ma non meno di una volta l' anno.

IV.  11.   Il Governatore controller� sulla corretta esecuzione delle Leggi, diriger� la corrispondenza dello Stato ed i negozi con gli altri Stati.

IV.  12.   Al Governatore e all' intendente ai commerci dello Stato � dato  il potere di dissociarsi da eventuali piani commerciali prestabiliti dalla Confederazione. Esempio, in caso di sanzioni a uno Stato estero. [Giustificazione etica: se la Confederazione si dichiara, per Costituzione, pacifica, allora � contraddittorio che rifiuti di commerciare con tutti].

IV.  13.   Il Governatore firmer� le nomine degli impiegati del proprio Stato, stabilite per concorsi pubblici. Avr� il potere di respingerle, dandone giustificazione. In casi contestati avr� facolt� di arbitraggio.

IV.  14.   Il Governatore deve risiedere nella Capitale del proprio Stato.

IV.  15.   I nomi delle capitali degli Stati-regione saranno decisi ognuno dalla propria Assemblea Legislativa.

IV.  16.   Ogni progetto di Legge passato alla Camera dalla Legislatura sar� presentato al Governatore per approvazione. Potr� firmarlo o rimandarlo per correzione. Tuttavia, in caso di conflittualit�, il progetto potr� passare con i 2/3 dei voti del Parlamento.

IV.  17.   Il Presidente della Camera dei deputati al Parlamento dello Stato-regione, avr� voce e voto nelle questioni. Predisporr�  a dare inizio ai lavori sui progetti di legge presentati dai membri del Parlamento.   Sostituir� il Governatore in caso di morte, sino alla nomina di un suo successore. In caso di morte anche del Vice Governatore, saranno indette nuove elezioni.

IV.  18.  Il Vice Governatore facente funzione ricever� lo stesso compenso del Governatore.

IV.  19.  Il Vice Governatore sostituente il Governatore sar� sottoposto alle stesse Leggi Costituzionali interessanti il Governatore.

IV.  20.   Il primo Governatore, in accordo con la Legislatura e il Senato, definir� la bandiera e le insegne dello Stato regionale federato. [approvando o respingendo quella peraltro gi� scelta in sede di partito].

IV.  21.   La corrispondenza dello Stato dovr� contenere lo stemma prescelto.

IV.  22.   Ci sar� un Segretario di Stato nominato dal Governatore con l' approvazione della Camera. Egli conserver� l'incarico sino alla fine del governatorato. Sar� responsabile della corretta pubblicazione della Legge  (Gazzette Ufficiali).  Ricever� uno stipendio secondo Legge. Potr� essere rinominato dal prossimo Governatore.

IV.  23.   Il Procuratore generale rappresenter� lo Stato nel Tribunale Supremo dello Stato. Controller� che ogni azione sia effettivamente eseguita  secondo Legge e ne dar� scrittura al Governatore. Ricever� stipendio secondo Legge. La sua durata in carica dipender� dal governo.

IV.  24.   L' Intendente fiscale, del tesoro, del catasto dei terreni. Dovr� essere giustificato professionalmente al titolo e durer� in carica secondo il volere del Governatore. Ricever� stipendio secondo Legge.

IV.  25.   Tutti i membri del dipartimento esecutivo e gli amministratori delle istituzioni statali dovranno disporre di un registro ufficiale dei loro impiegati e delle cose in uso. Dovranno farne relazione al Governatore e sar� necessario il giuramento.

IV.  26.   Il Governatore dovr� esaminare i conti pubblici con facolt� di richiedere il sostegno del Senato. Un amministratore che avr� fatto relazione falsa sar� considerato reo di spergiuro, punito secondo Legge e destituito dall' impiego.

IV.  27.   Il Governatore, con l'approvazione dei 2/3 della Camera, potr� nominare un numero conveniente di impiegati pubblici considerati necessari per territorio.

 

 

V.  1.    Il potere giudiziario dello Stato regionale federale consister� in un tribunale supremo e in un tribunale d' ultimo appello. Poi tribunali minori in citt� da 50.000 abitanti in su, con  Commissioni per giudizio di pace in localit� anche minori. La prassi preesistente sar� comunque mantenuta sino a decisione contraria.

V.  2.   Il tribunale supremo potr� tenere giurisdizione di appello nelle cause criminali e civili, e potr� disporre della facolt� di emanare regolamenti che poi potranno essere trasformati in leggi.

V.  3.  Il tribunale d' appello si comporr� di tre giudici, due dei quali costituiranno maggioranza. Nessuno potr� essere eletto giudice presidente o associato che non sia professionalmente riconosciuto e cittadino della confederazione.

V,  4.   Sar� nominato uno scrivano per ogni sezione.

V.  5.  I tribunali terranno giurisdizione in prima e seconda istanza, la quale sar� considerata decisione definitiva di appello. Si pu� supporre che il terzo grado di giudizio menomi il valore della giurisdizione e predisponga ad accomodamenti non sempre chiari. Tuttavia, per casi particolari per decisione congiunta [es. per domande di grazia] del Governatore e del Procuratore generale, potr� essere istituito un tribunale d'ultimo appello. [Giustificazione etica: La domanda di grazia al solo Re o al solo Presidente della Repubblica toglie valore al giudizio della Magistratura, cosa contraddittoria alla sua indipendenza.].

V.  6.   La legislatura autorizzer� i tribunali a tenere sezioni speciali solo per cause civili (es. esecuzioni testamentarie, e simili).

V.  7.   La legislatura avr� facolt� legale di aumentare, diminuire o cambiare la legislazione, civile o criminale, dei tribunali.

V.  8.   I magistrati del Tribunale Supremo di questo Stato avranno facolt� di sostituire giudici di tribunali minori, scrivani, procuratori, giudici di pace e altri impiegati.

V.  9.   Il tribunale supremo avr� facolt� di stabilire regole e regolamenti per tribunali in genere.

V.  10.   Il Governatore non avr� diritto di appello per cause criminali di quale sia parte.

V.  11.   Il Governatore potr� appellarsi al Tribunale Supremo per denunciare errori giudiziari da dimostrare.

 

 

VI.  1.   Sono dichiarati idonei a votare tutti i cittadini di questo Stato, residenti e non, che abbiano compiuto 18 anni di et�, anche se affetti da disturbi psichici segnalati;  o malati.

VI.  2.  I cittadini non residenti devono essere invitati a votare nelle e dalle amministrazioni comunali d'anagrafe natale.

VI.  3.   Sono esclusi dal voto: Inferiori a 18 anni di et�; i dichiarati rei di gravi delitti; Tutti i soldati della Confederazione Italiana se non cittadini di questo Stato, eccetto che per le elezioni presidenziali.

VI.  4.   Sono esclusi dal voto i  disturbatori della quiete pubblica nei seggi. Il Presidente di seggio ha il diritto di decidere l' esclusione.

VI.  5.   La esclusione volontaria dal voto non costituisce reato.

 

 

VII.  1.   L' istruzione � considerata uno degli elementi essenziali per la conservazione della libert� nello Stato.

VII.  2.   Le scuole dello Stato non faranno differenze di razza o religione.

VII.  3.   La Legislatura provveder� alle provvigioni per la scuola elementare e primaria, gratuita e obbligatoria.

VII.   4.   La scuola secondaria deve essere resa obbligatoria a minori residenti in casa famiglia o in istituti minorili di rieducazione.

VII.  5.   Nella scuola obbligatoria  libri di testo sono scelti dalle commissioni scolastiche, ma lo Stato potr� contribuire al finanziamento degli Editori.

VII.  6.   La mensa scolastica � facoltativa ma, per quanto possibile, agevolata da contributo comunale o statale.

VII.  7.   Sono ammesse Scuole private, di religiosi e laici, non rese per� obbligatorie. Lo Stato non parteciper� alle sovvenzioni scolastiche.

VII.  8.   Maestri e professori, se cittadini, sono tenuti a insegnare nel proprio Stato, ma se chiamati, possono recarsi dovunque senza obbligo di domanda.

VII.   9.   Lo studio della lingua italiana � obbligatorio sia nelle scuole statali che nelle private.

VII.  10.   In ogni Stato, separatamente, l' Intendente alla Educazione pubblica stabilir� la durata della scuola obbligatoria.

VII.  11.   L' istruzione universitaria � libera e non obbligante. Lo Stato si impegna a rendere la durata degli studi la meno costosa possibile agli studenti.

VII.  12.    I professori universitari non sono obbligati a insegnare nello Stato in cui risiedono;  ugualmente gli studenti non sono obbligati a studiare nel proprio Stato.

VII.  13.   Sar� destinata alla educazione non pi� della quarte parte delle rendite dello Stato. Pi� (se la si vuol mantenere), la tassa dell' 8 per mille.

VII.  14.   Lo Stato non � tenuto a destinare ad altri Stati la tassa dell' 8 per mille.

VII.  15.   La Costituzione di questo Stato consente una "gilda della istruzione pubblica", comprendente un Intendente e un Ufficio di tesoreria interessato allo acquisto dei terreni e alla costruzione di alloggi.

VII.   16.   Diplomi e lauree rilasciati da questo Stato saranno validi in tutta la confederazione italiana.

VII.   17.   Alla gilda della educazione apparterr� anche l' amministrazione di ospedali per la riabilitazione di sordomuti, ciechi ed orfani.

 

 

VIII.  1.    La tassazione dovr� essere uguale e uniforme. Tutta la propriet� dello Stato appartiene a persone naturali o a istituzioni municipali o private, le quali saranno tassate in proporzione al loro valore, stabilito dalla Legge.

VIII.  2.   La Legislatura potr� imporre una tassazione proporzionale, o pro capite, a seconda. I lavoratori statali, della grande industria e della piccola imprenditoria saranno tassati all' origine sulla contabilit� del loro datore di lavoro. Contributo di occupazione, o negozio.

VIII.  3.   Le tasse sulla occupazione saranno uguali per la stessa categoria di soggetti.

VIII.   4.   La Legislazione potr�, con Legge generale, esimere dalla contribuzione la propriet� pubblica limitata a luoghi di culto e di educazione. Ad esempio, chiese, cimiteri, scuole, ospedali privati, etc.

VIII.   5.   La propriet� immobiliare pubblica e privata sar� tassata secondo criteri catastali di municipio, senza agevolazioni per la propriet� straniera.

VIII.   6.   La facolt� di imporre contribuzioni non potr� essere sospesa da alcuna ingiunzione della magistratura. Occorrer� decisione legislativa.

VIII.   7.   Contribuzioni soltanto per Legge generale legislativa.

VIII.   8.   Ogni propriet� cittadina o di contado sar� sottoposta alle tasse municipali.

VIII.    9.   Fondi della tesoreria saranno prelevati soltanto per Legge.

VIII.   10.   Ogni governo di Stato-regione dovr� farsi carico di una Banca di Stato primaria e di relative succursali.

VIII.   11.   La propriet� aurea della Confederazione, contenuta nei sotterranei della Banca d' Italia in Roma, rimarr� stabile in luogo, ma sar� divisa in cinque parti esattamente proporzionali al numero degli abitanti iscritti nelle liste anagrafiche delle cinque Stato-regioni. Con calcolo da riconsiderare ogni anno.

[La giustificazione di questo articolo proviene dal fatto che, se si ritiene giusto che i cittadini siano addebitati pro-capite per impegni contratti dal proprio governo, anche con Banche estere, allora ad essi  spetta una parte uguale del tesoro confederale, che sar� amministrata dalla Banca di Stato della propria Stato-regione].

VIII.   12.   Fondi della tesoreria saranno prelevati soltanto per Legge.

VIII.   13.   La secessione di uno Stato-regione dalla Confederazione sar� considerata atto di ribellione e la sua parte di tesoro sar� giustificatamente trattenuta.

VIII.   14.   La Legislatura avr� facolt� di distrarre fondi o prestarne, solo per Legge governativa e con responsabilit� personale del Governatore e dell' Intendente alla Economia.

VIII.   15.   A criterio potr� essere tassata la propriet� mobile.

VIII.   16.   La legislatura non avr� facolt� di comandare esoneri, se non su responsabilit� del governo.

VIII.   17.   Qualsiasi propriet� di gilda o individuale sar� valutata prima di essere assegnata alla contribuzione.

VIII   18.   La legislatura potr� tassare, previo decreto governativo, la popolazione non residente.

VIII.   19.   La legislatura potr� tassare, previo decreto governativo, le rendite sui terreni.

VIII.   20.   I terreni dei contadi, non organizzati e incolti, potranno essere venduti a costo zero da una amministrazione comunale, ad una gilda di agricoltori che ne abbia fatto richiesta. 

VIII.   21.    La istituzione di una gilda non pu� essere richiesta alla amministrazione comunale, da meno di dieci persone. Previo regolamento, scopo, dichiarazione delle intenzioni e approvazione del Sindaco.

VIII.    22.   La istituzione di una gilda, se accettata, � gratuita, ma successivamente potr� essere assoggettata a tassazione motivata.

VIII.    23.   Pi� gilde piccole possono unirsi in regolamento comune fino a coprire l' intero territorio dello Stato..

VIII.   24.   Le gilde possono rappresentare ogni professione libera, anche intellettuale. Tutti i regolamenti sono autonomi, ma devono essere approvati da autorit� comunali o governative. 

VIII.   25.   La partecipazione alle gilde non � obbligatoria.

 

 

IX.   1.   Lo Stato regionale ha facolt� di fondare nuovi paesi, cittadine e citt�, anche attraverso la conglobazione di nuovi contadi, imponendo nomi nuovi. Non vi sono limiti, ne' doveri verso il governo confederale, a parte quelli catastali e tributari interni.

 

 

X.   1.   Tutte le dipendenze ferroviarie statali  saranno regolate da Legge comune promulgata dalla Legislazione confederale. La direzione delle Ferrovie dello Stato sar� affidata, una volta ogni sette anni, a persona nominata dal Parlamento di uno Stato-regione diverso, in corso ciclico. L' amministrazione finanziaria rimane sempre autonoma.

X.   2.    Il nuovo nome abbreviato sar�:  FF.CC.   ovvero FERROVIE CONFEDERALI. Il tariffario dovr� essere sempre unificato.

X.   3.   Tutte le dipendenze ferroviarie non statali, privatizzate o non, saranno incorporate nello Stato-regione, che terr� le ferrovie per s� o rinnover� i contratti privati. Il tariffario sar� regolato dallo Stato-regione, o privatamente, secondo mercato.

X.   4.   Tutti i tariffari, confederali, statali e privati saranno sottoposti a vigilanza parlamentare in osservanza alla Legge sul monopolio.

X.  5.    La regolamentazione del problema della uniformit� degli scartamenti binari potr� essere discussa a venire.

X.   6.   Le Compagnie di Navigazione, statali o private che facciano servizio inter-statale di passeggeri (esempio Calabria - Sicilia oppure Lazio - Sardegna, ecc.) saranno accomunate da obblighi tariffari comuni.

X.   7.   Le stesse regole suesposte valgono anche per i servizi automobilistici di passeggeri.

X.   8.   Nessuna  via di comunicazione:  ferroviaria, marina, stradale o aerea dovr� essere interrotta o rallentata a motivo di controllo daziario.

X.   9.   La Costituzione confederata e quella di ogni Stato regionale mirano al raggiungimento del risultato etico-mercantile della abolizione di tutti i dazi nel mondo.

 

 

XI.   1.   Le diverse citt�, cittadine, paesi, contadi di questo Stato-regione dovranno riconoscersi nella Costituzione di questo Stato-regione.

XI.   2.   La proposta di costruzione di carceri, tribunali, ponti, case di beneficenza, strade nuove, fattorie di lavoro ed opifici, costruiti da Comuni oppure da gilde di disoccupati, dovranno essere preventivamente segnalate al Comune, il quale potr� prevedere un fondo prestabilito allo scopo.

XI.   3.   L' amministrazione dello Stato-regione dovr� accantonare  un fondo per spese sociali riservato agli scopi previsti dall'articolo xi, 2 (ammortizzatori sociali). 

XI.  4.   Il tesoro di ogni Municipio non potr� intervenire per finanziare eventuali associazioni private.

XI.   5.   I Municipi  potranno emettere, giustificandole, leggi speciali di tassazione. (Es.  per fondi di ammortizzamento, ici, ecc.).

XI.   6.   A causa di  inondazioni, frane, terremoti, e altri disastri naturali, i Municipi si impegneranno a organizzare una squadra di emergenza permanente a loro spese. (Es.  squadre permanenti di volontari d' appoggio a vigili del fuoco e vigili urbani, sanitari, etc.).

XI.   7.   Opere comunali giudicate di pubblico interesse, e a pagamento (es., musei, grotte, giardini d' arte... ), devono essere concesse a visite gratuite di alunni, e ad adulti con biglietto minimo.

XI.   8.   I Municipi decideranno sulla costruzione ed  uso di strade e di sentieri privati. Nessun sentiero privato potr� essere gravato da pedaggi, municipalizzati, ancorch� giustificabili. Costruzioni intralcianti potranno, a richiesta giustificata, essere abbattute.

XI.   9.   Il denaro municipale eventualmente prestato ad enti non privati non potr� essere restituito con certificati d' impegno, cambiali, o buoni, ma solo con denaro contante.

XI.   10.   Nessuna legge comunale, se non la Legislatura statale, potr� annullare  concessioni esistenti per Legge dello Stato.

XI.   11.   Tutte le strade gi� definite "statali" passeranno allo Stato-regione e saranno definite ugualmente "statali".

XI.   12.   Multe, penalit�, confische eseguite su terreni "statali", anche da agenti municipali, devono essere accreditate alla tesoreria dello Stato-regione.

XI.   13.   Come nel capo 11 per reclami su titoli di diritto di terreni, monumenti, cose pubbliche, etc.

XI.   14.   Le tassazioni dei terreni con titolo di propriet� spetteranno ai Municipi o allo Stato, a seconda. La documentazione di ogni titolo di propriet� dovr� usare la dicitura: "regolarmente registrato". Nessun reclamo se manca la dicitura.

XI.   15.   La legislatura applicher� leggi severe contro i falsificatori di titoli di propriet�.

XI.   16.   Ogni Municipio di citt� di provincia sar� tenuto a conservare  tutti i titoli registrati di possesso dei terreni pubblici.

XI.   17.   La Legislazione non ha diritto di assegnare terreni pubblici ad alcuna compagnia, o istituzione, o ferrovia, senza condizioni particolari stabilite per Legge al proposito.

XI.   18.   Non si venderanno certificati di propriet� dei terreni se non con la conoscenza degli uffici municipali abilitati.

XI.   19.   Terreni per compagnie (minerarie, ferroviarie), saranno concessi dallo Stato, con Legge.

XI.   20.   Il valore di ogni tassazione di propriet� sar� stabilito dagli uffici abilitati, secondo regolamenti approvati.

 

 

XII.   1.   Il potere di accusare pubblici funzionari di uno Stato-regione appartiene alla Camera dei Senatori dello Stato-regione.

XII.   2.   La Camera dei Senatori, � formata da un numero stabilito per Legge di personaggi pubblici eletti a votazione, per 1/3  dal popolo; per 1/3 dalla Camera dei deputati; per 1/3 dal Consiglio Superiore della Magistratura. Il loro compito non � legislativo, ma consultivo in appoggio al Governatore che deve firmare la Legge.

XII.   3.   La Camera dei senatori ha il potere di formar tribunale  per giudicare accuse contro qualsiasi membro del governo, delle Camere Legislativa e Senatoriale.

XII.   3bis.   Le accuse contro il Governatore. il Procuratore generale, gli Intendenti (ministri), contro i giudici del tribunale supremo saranno giudicate dal Senato.

XII.   3ter.   Il Senato si raduner� in tribunale per giudicare sopra un' accusa. I senatori presteranno giuramento di imparzialit�.

XII.   4.   La sentenza si limiter� soltanto alla destituzione dall' impiego e alla inabilitazione ad occupare altri incarichi dello Stato.

XII.   5.   Ogni funzionario accusato sar� sospeso per la durate del processo, e il Governatore potr� nominare al suo posto un rappresentante provvisorio.

XII.   6.   Tutti i giudici dei tribunali dello Stato che siano incompetenti al proseguimento del loro incarico (colpe per imparzialit�, durezza, o condotta di vita) potranno essere destituiti dal Tribunale Supremo, il quale terr� giurisdizione in proposito.

XII.   7.   La Legislatura sanzioner� per Legge la destituzione dall' impiego di tutti i funzionari di Stato la cui condotta non sia stata coerente allo spirito etico della propria professione.

XII.   8.   Tutti i giudici del Tribunale supremo, del Tribunale d' appello, dei Tribunali ordinari, potranno essere destituiti a istanza dei due terzi della Camera dei Legislatori, per negligenza volontaria del proprio dovere.

 

 

VARIE.  1.   La legislatura provveder� a che siano dedotti corretti stipendi agli impiegati pubblici.

VARIE.   2.   Nessun membro della Camera sar� eleggibile se abbia impiego remunerato in altre parti della Confederazione italiana.

VARIE.   3.   La legislatura dovr� emanare una legge che preveda arbitraggi.

VARIE.   4.   Tutti gli impiegati pubblici di questo Stato, risiederanno in questo Stato.

VARIE.   5.   Tutti i possessi mobili e immobili che la moglie possedesse prima di sposarsi (es. corredi, appartamenti, ecc.) saranno considerati sua propriet� separata, sia che ci� sia stato in precedenza stabilito dalla Legge, o meno.

VARIE.   6.   Ogni impiegato continuer� nel disimpegno dei propri doveri sino a che un altro non lo abbia sostituito.

VARIE.   7.   Non si perderanno, ne' potranno decadere, ne' saranno soggetti a rinnovo, i diritti di propriet� acquisiti per legge.

VARIE.   8.   La legislatura dovr� stabilire quali elettori potranno eleggere un determinato giudice di pace.

VARIE.  9.   Nessun membro del governo prender� parte (ufficialmente, come governo) a contratti privati.

VARIE.   10.   Tutti gli impiegati dello Stato, prima di entrare in servizio effettivo, dovranno prestare giuramento:  "Giuro solennemente di accettare la costituzione di questo Stato e quella della Confederazione italiana".

VARIE   11.   La Legislatura non avr�, in alcun caso, facolt� di emettere propri  "libretti di tesoreria".. "buoni"...eccetera.

VARIE.   12.   La assenza dei cittadini dallo Stato non causer� perdita di residenza.

 

 

BANDIERA.   La bandiera della confederazione sar� il tricolore italiano: verde, bianco e rosso con cinque stelle al centro del campo bianco; in cerchio, distanziate di 72� l' una dall' altra.

Le bandiere e le Costituzioni degli Stati-regione dovranno essere discusse in sede di partito e poi approvate a firma del primo governatore.

 

LO SPIRITO DEL PARTITO.

Il Partito vuole ottenere un risultato etico e fisico al contempo: la modificazione di un modello di Stato, cio� della casa di tutti; e quindi non pu� definirsi un partito ideologico, bens� un partito pragmatico. Come se ci fosse un gruppo di opinione favorevole alla costruzione del ponte sullo stretto. Chiunque potrebbe parteciparvi.

Ammettendo, in ipotesi teorica, che il popolo italiano fosse tutto ideologizzato, iscritti ai partiti e non, e che il partito avesse necessit� di raggiungere il cinquantuno per cento dei votanti; in questo caso tutti i favorevoli alla confederazione,  stante l' attesa di tornare al sistema dei partiti politici, potrebbero dire: ci prendiamo una vacanza ideologica e lavoriamo insieme  sino al compimento dell' opera.

Dopo di che tutti tornerebbero alle loro basi, e il partito confederato potrebbe anche ridursi a una rappresentanza storica, come � accaduto al Partito repubblicano nel secondo dopoguerra.

A questo punto si sarebbero ritrovate nel Partito persone di provenienza diversa, anche contrapposta, con grande vantaggio per l' equilibrio morale del popolo, comprendendo in ci� anche gli attuali secessionisti, che potrebbero riaprire il  discorso successivamente, entro un  partito politico loro.

In ogni modo, non  potr� mai essere condiviso l' insulto alla bandiera italiana.

 

IN   FINE

 

Non so cosa ne pensino i lettori. Dal mio punto di vista mi sembra di aver lavorato correttamente, di aver rispettato le mie ascendenze liberali, il naturale amor di patria, la concretezza degli obiettivi da raggiungere.

Personalmente mi sento inadatto a lavorare alla fondazione di un partito; mi mancano la predisposizione naturale, una salute normale, soprattutto l' essere giovane, o almeno, pi� giovane.

Un partito in formazione, quale quello quivi descritto abbisognerebbe di cinque leaderships separate e collaboranti, miranti, con o senza alleati, al raggiungimento della maggioranza assoluta dei votanti. Intendo, ognuno per la propria regione, potr� portare a termine la raccolta delle firme, e in seguito procedere politicamente come un partito solo. E' da pensare che ci� richiederebbe  tempo, e quindi, il primo impegno elettorale del partito dovrebbe  arrivare al 2013, alla fine della legislatura attuale (ammettendone la durata).

Ci�, teoricamente sarebbe saggio; praticamente tutto dovr� dipendere dalla qualit� e dalla volont� effettiva dei primi gruppi volontari, che potrebbero provenire da ovunque, dal popolo, dalle universit�, anche da altri partiti.

In breve, ogni regione potrebbe prendere per s� la responsabilit� e l'iniziativa della raccolta delle firme necessarie, le quali, alla fine saranno riunite.

In caso di riuscita, anche non completamente vincente, l'obiettivo della politica nazionale risulterebbe cambiato radicalmente, e il primo risultato sarebbe il superamento della inutile lotta intestina tra fascisti e comunisti (proprio cos�) che dalla fine della guerra fredda ha recato danni immensi al nostro Paese.

Il movimento federalista, diciamolo subito, � nato nel Nord con spirito secessionista, forse un poco razzista, molto compiaciuto di s� stesso. Alcuni estremismi oggi per� si stanno annacquando, e sta intervenendo nel movimento la consapevolezza dell' esperienza.

Nel Sud, non so cosa ne pensino Taranto e Napoli, ma certo anche l� il folklore del brigantaggio si sta trasformando in una lotta seria verso obiettivi non pi� immaginifici. Non penso che nel Nord, nel Centro e nel Sud si desideri il caos,  o che si possa sostituirlo con un federalismo burocratizzato, di natura puramente ispettiva.

Il tramonto delle ideologie non sta volgendo verso la conseguenza logica della ricerca di obiettivi concreti di miglioramento sociale cui dare corpo, ma - almeno cos� mi pare - verso traguardi personalistici di successo in carriera.

Il cielo dell' Italia � tutt' altro che sgombro di nuvole. Si continuano ad accettare regole assurde di convivenza civile.

Ad esempio, se � vero quel che si dice, che alla FIAT un funzionario guadagna quanto tutti gli operai messi insieme, allora, si potrebbe raddoppiare lo stipendio a tutti e licenziare quel funzionario ottenendo lo stesso gravame economico. Oppure, aumentare a tutti lo stipendio del 50 % e ridurlo a quell' uno della stessa percentuale. Si otterrebbe ugualmente un buon risultato e quell' uno non morirebbe di fame. Dove sta  l'esigenza di impoverire a tutti i costi un salario gi� minimo?

Non so se sia vero quello che ho scritto, ma certo � che l'economia in generale risente squilibri, disarmonie pi� o meno bancarie e di speculazione, che hanno portato alcuni Paesi dell'Europa mediterranea a condizioni di economia industriale antecedenti quelle del 1929, e quindi a rischio di crisi violente. Le differenze fra adesso ed i tempi della Rosa Luxemburg dipendono per� dal fatto che ora il consumismo e la globalizzazione, nonostante tutto, funzionano e quindi emarginano la classe operaia. Il padrone teme meno la rivoluzione sociale e pu� permettersi di abituare l' asino a mangiare pi� poco.

 

Mi sono informato sul problema del signoraggio bancario. Non mi hanno cacciato, ma mi hanno detto: - non creda a coloro che diffondono tali notizie: sono interessati e non sono professionisti.

Ma, boja d' un mond lder, lo strozzinaggio bancario � professionismo? Occorre una laurea in economia per realizzare la legge: Io te ne do uno, tu me ne dovrai restituire cento?

Per conto mio sono per la rivolta morale, e anche fisica: non si paga.  O si paga con una emissione straordinaria di carta moneta aumentata dei dovuti interessi rispetto a quella ricevuta. Voglio vedere quale ministro si prender� la briga di farci pagare; voglio vedere i carri armati della banca centrale; voglio vedere i popoli europei ad accettare moralmente tali soprusi. Torneremo ai tempi delle sanzioni? Ebbene, ben vengano.

 

Ma non sono questi i problemi che qui stiamo trattando, anzi, mi scuso per averne accennato.

I problemi del decentramento regionale hanno giustificazioni storiche sulle quali si � scritto sovente anche nel nostro sito.  Si possono ridurre ad alcuni temi di ricerca: Le regioni in genere hanno  vantaggio economico a restare unite, o ne hanno di pi� a diventare autonome? -  Il problema della delinquenza organizzata meridionale pu� essere risolto meglio  da governi centralizzati, o da governi di casa? - Il problema della loro penetrazione nel Nord pu� essere risolto meglio da un governo centralizzato romano, o da un governo settentrionale?

La malavita organizzata � pi� che una guerra per bande. Funziona come una monarchia ereditaria, sicch� quando un capo viene preso, un altro lo sostituir�. La guerra potr� essere avviata alla vittoria definitiva solo quando si potr� finalmente ridurre, fino ad eliminarla, la forza d' arruolamento delle cosche, e per questo una forte polizia locale funzionerebbe meglio. Fatte salve poi tutte le istanze sociologiche. Altrettanto vale per la penetrazione al Nord, che viene meccanicamente favorita dalla centralit� dello Stato.

Obiettivamente, ognuno pu� risolvere da solo tali quesiti. Vediamo qui:

Una regione libera, aperta economicamente al mondo, diventerebbe subito, oltrech� italiana, anche europea, mediterranea,  danubiana, nordafricana, nord e sudamericana, russa, cinese, persiana, specialmente se non avesse remore di natura politica, lacci d'obbligazione economico-sentimentale. Non penso a una popolazione  priva di scrupoli; penso che la cultura locale ne trarrebbe da subito immenso vantaggio. Si formerebbero occasioni per ottenere uomini nuovi. Vogliamo mettere la qualit� della filosofia pitagorica a paragone dei fanatismi superstiziosi che ancora oggi sono responsabili delle guerre nel mondo? Delle stragi inutili? Dei conflitti che non finiscono mai?

La grande piaga della delinquenza organizzata meridionale ha una delle sue ragion d' essere nel fatto che quei popoli si  sentono tuttora umiliati. Dalla lettura storica, anche del Colletta, risulta che la polizia borbonica funzionava, ed in provincia  funzionava bene anche la Guardia Civica. Funzionerebbe bene, si pu� pensare, anche la polizia federale autonoma, appoggiata, in casi estremi, dallo esercito della Confederazione.

E poi il popolo, essendo stato reso libero e consapevole di ci� che ha ottenuto, comincerebbe a percepire sulla propria pelle il danno provocato al paese dalle organizzazioni malavitose, il prezzo morale dovuto alle loro "assunzioni di personale", il prezzo economico dovuto all' obbligo di tenere fuori dal proprio Stato il mercato del mondo. Comincerebbe a sentire di avere una patria.

Forse ho finito.

Enrico Orlandini.

Osimo, Marche, 15 gennaio 2011.

 

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