Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 77 del 21 marzo 1977
 

 

ALLEGATO 1

 

P R O T O C O L L O

SULLA ZONA FRANCA

 

Nell'intento di contribuire allo sviluppo industriale della citt� di Trieste e delle regioni di frontiera dei due Paesi e di incrementare l'occupazione delle popolazioni di queste regioni, le Parti contraenti hanno convenuto quanto segue:

 

ARTICOLO 1

  

I terreni attribuiti alla Zona franca (in appresso, la Zona) in conformit� con l'articolo 1 dell'Accordo sulla promozione della cooperazione economica tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia, sono compresi i seguenti limiti:

- in territorio jugoslavo: tra la linea ferroviaria Sesana - la frontiera di Stato, la frontiera di Stato stessa e la strada Basovizza - Lipizza - Sesana;

- in territorio italiano :  tra la linea ferroviaria a partire dalla frontiera di Stato fino all'incrocio con la strada Fernetti - Opicina, la strada Fernetti - Opicina, la strada Opicina - Basovizza - frontiera di Stato e la frontiera di Stato stessa.

All'interno di queste delimitazioni, la configurazione precisa dei terreni attribuiti alla Zona sar� stabilita da una Commissione mista italo - jugoslava da nominarsi entro due mesi a partire dalla data di entrata in vigore del presente Protocollo.

Sui terreni in questione verr� applicato il regime dei "Punti franchi di Trieste" secondo le modalit� stabilite nel presente Protocollo.

Quanto sopra non comporta pregiudizio alcuno alla frontiera tra la Repubblica italiana  e la Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia.

 

 

ARTICOLO 2

  

Nell'ambito della Zona potranno essere esercitate , senza alcuna restrizione, imposta o diritti di dogana, tutte le operazioni relative all'ingresso e all'uscita di materiali e merci, ed al loro stoccaggio, commercializzazione, manipolazione, trasformazione, compresa la trasformazione di tipo industriale.

Le merci provenienti da Paesi diversi dalla Repubblica Italiana e dalla Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia, introdotte nella Zona, saranno considerati al di fuori dei territori doganali italiano e jugoslavo; se provengono da uno dei due territori saranno considerate come definitivamente uscite dalla Repubblica Italiana e dalla Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia.

Le merci dei due Paesi, o quelle sdoganate nei due Paesi e successivamente introdotte nella Zona saranno considerate, dal punto di vista doganale, come definitivamente esportate, a meno che, su richiesta degli interessati, esse non vengano sottoposte ad un controllo doganale e fiscale permanente, al fine di conservare la nazionalit�.

I prodotti petroliferi ed i combustibili in generale, destinati al consumo di stabilimenti industriali situati nella Zona, andranno esenti da diritti di dogana e da sovraimposte di frontiera, qualora provengano da Paesi terzi, ovvero dalle imposte italiane sulla produzione, se di produzione italiana, e dalle corrispondenti imposte jugoslave se di produzione jugoslava.

L'energia elettrica impiegata negli stabilimenti sopramenzionati, sar� del pari esonerata dalle imposte sul consumo.

Il regime fiscale e doganale speciale della Zona non sar� applicato:

- alle merci provenienti da Paesi terzi qualora vengano impiegate o consumate all'interno della Zona, salvo per quanto previsto relativamente ai prodotti petroliferi, ai combustibili ed all'energia elettrica;

- ai materiali da costruzione e da installazione ed ai mobili.

Per ci� che attiene alle merci la cui introduzione nella Zona � sottoposta al pagamento dei diritti di dogana, questo pagamento sar� effettuato direttamente alle autorit� doganali del Paese del territorio del quale le merci sono introdotte.

 

ARTICOLO 3

  

Le merci per le quali non � ammesso l'ingresso nella Zona, cos� come le attivit� di trasformazione delle quali non � permesso l'esercizio nella Zona stessa, saranno indicate dalla Commissione mista italo - jugoslava menzionata all'Articolo 1 del presente Protocollo.

Il Comitato misto citato all'articolo 7 potr� tuttavia autorizzare deroghe a questa disposizione dopo avere ottenuto il parere favorevole delle autorit� competenti dei due Paesi.

  

ARTICOLO 4

  

Le merci in relazione alle quali � previsto per l'ingresso nella zona un controllo doganale  e fiscale permanente, qualora siano destinate ad essere esportate nella comunità Economica Europea o nella Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia, saranno sottoposte rispettivamente alle disposizioni doganali  dei "Punti franchi di Trieste" ovvero a quelle in vigore nella Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia in materia di circolazione, stoccaggio, manipolazione e trasformazione delle merci; fra queste sono comprese anche le disposizioni italiane o jugoslave sul controllo e la repressione delle infrazioni.

Le merci per le quali non � richiesto il controllo doganale e fiscale permanente al momento nel loro ingresso nella Zona, perchè destinate a Paesi diversi dalla comunità Economica Europea o dalla Repubblica Federativa Socialista di Jugoslavia, saranno sottoposte alle disposizioni doganali dello Stato sul territorio del quale � situato lo stabilimento cui sono destinate.

Per ci� che attiene alla repressione delle attivit� illegali, del contrabbando e di ogni altro reato, ciascun Paese applicher� le sue proprie leggi nella parte della Zona che si trova nel proprio territorio. Le competenti Autorit� delle due Parti collaboreranno tra loro per attuare tale repressione.

 

ARTICOLO 5

 

I rapporti di lavoro e le questioni fiscali e di scambio relativi agli stabilimenti situati nella Zona, sono sottoposti alla legislazione dello Stato in cui ha sede l'impresa da cui dipendono gli stabilimenti.

Il controllo dell'osservanza delle disposizioni in vigore nella materia summenzionata � di competenza delle autorit� dello Stato di cui viene applicata la legislazione.

 

ARTICOLO 6

 

I diritti reali sui beni immobili nella Zona saranno retti dalla legislazione dello Stato sul territorio del quale sono situati gli immobili stessi.

I diritti sui beni mobili sono sottoposti alla legislazione dello Stato in cui ha sede l'impresa da cui dipende lo stabilimento.

 

ARTICOLO 7

 

La zona � amministrata da un Comitato misto italo-jugoslavo costituito da tre rappresentanti dell'Ente Zona Industriale di Trieste" e da un numero uguale di rappresentanti del corrispondente organismo jugoslavo.

A questo Comitato sono conferite le attribuzioni seguenti:

- proporre alle competenti autorit� dei due Paesi il piano urbanistico della Zona, elaborarlo e curare la sua realizzazione nei modi e con i mezzi ritenuti pi� opportuni;

- esercitare gli altri compiti previsti dal presente Protocollo e dalle sue disposizioni aggiuntive;

- esercitare gli altri controlli che gli saranno affidati di comune accordo dall'"Ente Zona  Industriale di Trieste" e dal corrispondente organismo jugoslavo nel quadro delle loro rispettive competenze.

 

ARTICOLO 8

 

I due governi faciliteranno la realizzazione della Zona adottando, ciascuno sul proprio territorio, tutte le misure di propria competenza affinch� gli organi responsabili assicurino alla Zona l'approvvigionamento di acqua, di energia elettrica e di gas, ed inoltre le telecomunicazioni ed il collegamento stradale della Zona con le linee di comunicazione nazionali.

 

ARTICOLO 9

 

I cittadini delle due Parti contraenti avranno pari diritto all'impiego negli stabilimenti esistenti nella Zona.

 

ARTICOLO 10

 

La circolazione delle persone all'interno della Zona attraverso la frontiera di Stato tra Italia e Jugoslavia � libera.

 

ARTICOLO 11

 

Le disposizioni aggiuntive necessarie al funzionamento della Zona saranno adottate con atti separati.

 

ARTICOLO 12

 

All'interno della Zona, la lingua italiana e slovena saranno su un piano di uguaglianza. Le modalit� del loro impiego saranno indicate dal Comitato misto italo-jugoslavo previsto all'articolo 7 del presente protocollo.

 

ARTICOLO 13

 

Ogni questione che non sia regolata dal presente Protocollo o dalle sue disposizioni aggiuntive, sar� sottoposta alla legislazione nazionale dei territorio rispettivi delle due parti.

 

ARTICOLO 14

 

Il presente Protocollo � valido per una durata di trenta anni a partire dalla data della sua entrata in vigore e sar� tacitamente rinnovato per tacita riconduzione per periodi successivi di cinque anni.

Ciascuna Parte potr� denunciare il presente Protocollo alla scadenza del periodo di trenta anni dandone all'altra Parte un preavviso di tre anni. Se la validit� del presente Protocollo sar� stata prorogata, ciascuna parte potr� denunciarlo allo spirare di ciascun periodo di cinque anni, dandone all'altra Parte un preavviso di almeno un anno.

 

Fatto a Osimo (Ancona) il 10 novembre 1975, in due originali in lingua francese.

 

Per il Governo della Repubblica Italiana:  Mariano Rumor.

Per il Governo della R.S.F. di Jugoslavia:  Milos Minic.

 

ALLEGATO 2

 

Carta geografica di Trieste e dintorni.  [Omissis nel testo copiato].

 

ALLEGATO 3

 

Confine del golfo di Trieste.  [Omissis nel testo copiato].

 

ALLEGATO 4

 

Carta geografica con la frontiera marittima. [Omissis nel testo copiato].

 

ALLEGATO 5

 

Dal Ministro degli Affari Esteri della Repubblica Italiana 

a S.E. il Signor Milos Minic, Vice Presidente del Consiglio Esecutivo Federale e Segretario Federale agli Affari Esteri della R.S.F. di Jugoslavia:

Osimo (Ancona), 10 novembre 1975.

Signor Ministro,

in riferimento all'articolo 2 del Trattato firmato in data odierna, con il quale la frontiera fra i due Stati nel Golfo di Trieste � stata fissata definitivamente, ho l'onore di confermarLe quanto segue:

Procedendo alla delimitazione delle acque territoriali nel Golfo di Trieste, ogni Parte ha tenuto conto dei princ�pi derivanti dalla Convenzione di Ginevra sul mare territoriale e zona contigua del 29 aprile 1958.

In questa occasione la Parte italiana ha fatto conoscere la sua intenzione di tracciare le linee rette di base del Mare Adriatico e di renderle pubbliche nelle forme previste dalla suddetta convenzione.

La prego di voler prendere nota di quanto precede.

Voglia gradire, Signor Ministro, gli atti della mia alta considerazione.

Mariano Rumor.

 

ALLEGATO 6

 

Dal Vice Presidente del Consiglio Esecutivo Federale e Segretario Federale degli Affari Esteri della R.S.F. di Jugoslavia

a S.E. il Signor Mariano Rumor Ministro degli Affari Esteri della Repubblica Italiana.

Osimo (Ancona) 10 novembre 1975.

Signor Ministro,

in riferimento all'articolo 3 del Trattato firmato in data odierna, ho l'onore di confermare di confermare a Vostra Eccellenza quanto segue:

Il mio Governo si impegna a concedere lo svincolo dalla cittadinanza jugoslava ai membri del gruppo etnico italiano ai quali si riferisce l'articolo 3 del Trattato, i quali al momento dell'entrata in vigore del Trattato hanno la loro residenza permanente sul territorio jugoslavo e che, entro un anno a partire dalla data dell'entrata in vigore del Trattato sopra menzionato, esprimono, per mezzo delle Autorit� jugoslave, che ne daranno comunicazione alle Autorit� italiane, la loro intenzione di trasferirsi in Italia e nei confronti dei quali il Governo italiano informa il Governo jugoslavo che esso li considera come membri del gruppo etnico italiano e riconosce loro la cittadinanza italiana.

Entro tre mesi a partire dalla data in cui lo svincolo della cittadinanza jugoslava sar� notificato alle suddette persone, queste dovranno lasciare il territorio della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia e saranno considerate come aventi perduto la cittadinanza jugoslava alla data del loro trasferimento.

Voglia gradire, Signor Ministro, gli atti della mia alta considerazione.

Milos Minic.

***

Dal Ministro degli Affari Esteri della Repubblica Italiana

a S.E. il Signor Milos Minic Vice Presidente del Consiglio Esecutivo Federale e Segretario Federale agli Affari Esteri della R.S.F. di Jugoslavia.

Osimo (Ancona) 10 novembre 1975.

Signor Ministro,

in riferimento all'Articolo 3 del Trattato firmato in data odierna, ho l'onore di confermare a Vostra Eccellenza quanto segue:

Il mio Governo si impegna a riconoscere l'acquisto della cittadinanza jugoslava da parte delle persone che sono membri del gruppo etnico jugoslavo, di cui all'articolo 3 del Trattato, le quali, al momento dell'entrata in vigore del Trattato, hanno la loro residenza permanente sul territorio italiano e che, entro un anno a partire dalla data in vigore del Trattato sopra menzionato, esprimono per mezzo delle Autorit� italiane, che ne daranno comunicazione alle Autorit� jugoslave, la loro intenzione di trasferirsi in Jugoslavia e nei confronti dei quali il governo informa il Governo italiano che esso li considera come membri del gruppo etnico jugoslavo e riconosce loro la cittadinanza jugoslava.

Entro tre mesi a partire dalla data in cui dette persone riceveranno la comunicazione in base alla quale viene loro concessa la cittadinanza jugoslava, queste dovranno lasciare il territorio della Repubblica Italiana e saranno considerate come aventi perduto la cittadinanza italiana alla data del loro trasferimento.

Voglia gradire, Signor Ministro, gli atti della mia alta considerazione.

Mariano Rumor.

 

ALLEGATO 7

 

Dal Ministro degli Affari Esteri della Repubblica Italiana

a S.E. il Signor Milos Minic Vice Presidente del Consiglio Esecutivo Federale e Segretario Federale agli Affari Esteri della R.S.F. di Jugoslavia.

Osimo (Ancona) 10 novembre 1975.

Signor Ministro,

in riferimento all'Articolo 3 del Trattato firmato in data odierna, ho l'onore di comunicare a Vostra Eccellenza quanto segue:

Le persone che, in base al suddetto articolo lasciano il territorio italiano, saranno autorizzate, dopo il pagamento dei debiti o imposte da cui esse risultassero gravate sul territorio sopra menzionato, a portare con s� i propri beni mobili o a venderli e a trasferire i fondi che esse possiedono, a condizione che tali beni e tali fondi siano stati legalmente acquistati. Il trasferimento dei beni non sar� gravato da alcuna imposta di esportazione o di importazione.

Tale trasferimento verr� effettuato alle condizioni e nei limiti da stabilirsi di comune accordo nel corso delle trattative previste dall'Articolo 4 del Trattato. Le condizioni e il termine per il trasferimento dei fondi , compreso l'ammontare delle vendite dei beni mobili e immobili , saranno egualmente stabilite nel corso delle stesse trattative.

Voglia gradire, Signor Ministro, gli atti della mia alta considerazione.

Mariano Rumor. 

ALLEGATO 8 

Dal Vice Presidente del Consiglio Esecutivo Federale e Segretario Federale degli Affari Esteri della R.S.F. di Jugoslavia

a S.E. il Signor Mariano Rumor Ministro degli Affari Esteri della Repubblica Italiana.

Osimo (Ancona) 10 novembre 1975.

Signor Ministro,

In riferimento all'articolo 4 del Trattato firmato in data odierna, ho l'onore di comunicare a Vostra Eccellenza che il mio Governo � pronto a concedere il trattamento previsto nel suddetto articolo agli immobili appartenenti alle persone  che, sulla base del secondo e terzo capoverso dell'articolo 3 del Trattato lasciano il territorio jugoslavo senza avere alienato i propri immobili.

Le suddette persone saranno autorizzate , dopo il pagamento dei debiti o imposte da cui esse risultassero gravate nel territorio che esse lasciano, a portare con s� i propri beni mobili o a venderli e a trasferire i fondi che esse possiedono, a condizione che quei beni e quei fondi siano stati legalmente acquistati. Il trasferimento dei beni non sar� gravato da alcuna imposta di esportazione o di importazione.

Il trasferimento dei beni in Italia sar� effettuato alle condizioni e nei limiti da stabilirsi di comune accordo nel corso delle trattative previste dall'articolo 4 del Trattato. Le condizioni e il termine per il trasferimento dei fondi, compreso l'ammontare delle vendite, saranno egualmente stabilite nel corso delle stesse trattative.

Voglia gradire, Signor Ministro, gli atti della mia alta considerazione.

Milos Minic.

 

ALLEGATO 9

 

Dal Ministro degli Affari Esteri della Repubblica Italiana

a S.E. il Signor Milos Minic Vice Presidente del Consiglio Esecutivo Federale e Segretario Federale agli Affari Esteri della R.S.F. di Jugoslavia.

Osimo (Ancona) 10 novembre 1975.

Signor Ministro,

in riferimento all'articolo 5 del Trattato firmato in data odierna, ho l'onore di confermarLe che siamo d'accordo su quanto segue:

Al fine di assicurare la continuità del pagamento delle assicurazioni sociali e delle pensioni, le due parti si comporteranno, sino all'entrata in vigore del futuro accordo previsto dall'articolo 5, nel modo seguente:

- alle persone che in virt� dell'articolo 3 si trasferiranno sul territorio dell'altra Parte, il pagamento dell'assicurazione sociale e della pensione sar� effettuato a titolo di anticipo dall'Istituto dell'Assicurazione Sociale della Parte sul territorio della quale esse si saranno trasferite;

- per le persone che si trovano sulla parte del territorio menzionato all'articolo 21 del Trattato di pace con l'Italia del 10 febbraio 1947, compresa nelle frontiere della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia e verso le quali le istituzioni italiane di assicurazioni sociali hanno degli obblighi, queste istituzioni trasferiranno alle istituzioni jugoslave di assicurazione sociale l'ammontare corrispondente ai suddetti obblighi, fermo restando che le istituzioni jugoslave di assicurazione sociale verseranno tale ammontare ai beneficiari;

- per le persone che si trovano sulla parte del territorio menzionato all'articolo 21 del Trattato di pace con l'Italia del 10 febbraio 1947 compresa nelle frontiere della Repubblica italiana e verso le quali le istituzioni jugoslave di assicurazione sociale hanno degli obblighi, queste istituzioni trasferiranno alle istituzioni italiane di assicurazione sociale l'ammontare corrispondente ai suddetti obblighi, fermo restando  che le istituzioni italiane  di assicurazione sociale verseranno l'ammontare ai beneficiari.

Voglia gradire, Signor Ministro, gli atti della mia alta considerazione.

Mariano Rumor.

 

ALLEGATO 10

 

Dal Vice Presidente del Consiglio Esecutivo Federale e Segretario Federale degli Affari Esteri della R.S.F. di Jugoslavia

a S.E. il Signor Mariano Rumor Ministro degli Affari Esteri della Repubblica Italiana.

Osimo (Ancona) 10 novembre 1975.

Signor Ministro,

ho l'onore di comunicarle quanto segue:

I termini "minoranza" e "gruppo etnico" che figurano nel testo del Trattato e nei suoi allegati saranno tradotti nelle lingue jugoslave con il termine significante "minoranza".

Voglia gradire, Signor Ministro, gli atti della mia alta considerazione.

Milos Minic.

 

PARTE  PRIMA

PARTE SECONDA

Descrizione di Padre Flaminio Rocchi:

Origine della Zona B

Firma del Trattato di Osimo

 

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