Il governo gotico
COSTITUZIONE ITALIANA
PARTE SECONDA
TITOLO VI. Garanzie Costituzionali
SEZIONE I. La Corte Costituzionale. Art. 134 - 137. (Abbreviati).
Art. 134. La Corte Costituzionale giudica sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle Leggi e degli Atti.
Sui conflitti di attribuzione fra i Poteri dello Stato.
Sulle accuse contro il Presidente della Repubblica e i Ministri.
Art. 135. La Corte Costituzionale è composta da 15 giudici nominati:
per 1/3 dal Presidente della Repubblica, per 1/3 dal Parlamento, per 1/3 dalla Magistratura.
In tutto 7 commi, fra cui 3 modificati. Vedi "Spazio libero", "Agorà".
Art. 136. Una norma di legge che sia dichiarata illegittima cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla sua pubblicazione.
Art. 137. Una Legge Costituzionale legittima le garanzie di indipendenza dei giudici della Corte.
SEZIONE II. Revisione della Costituzione. Art. 138 - 139. (Abbreviati).
Art. 138. Per operare la revisione di una Legge Costituzionale occorre che ciascuna Camera deliberi con due successive deliberazioni ad intervalli non minori di 3 mesi l'una. Esse devono essere approvate a maggioranza assoluta dai componenti di ciascuna Camera.
Le leggi stesse, dopo la pubblicazione, sono sottoposte a referendum popolare, a domanda.
Art. 139. La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale.
Sezione prima. Omissis.
Sezione seconda. Art. 138. Omissis. Art. 139. Per commentare questo articolo, mi si consenta una digressione personale. Nella mia vita di ottantunenne non fui mai iscritto ad alcun partito, non per mancanza di desiderio, ma perchè ciò, dal mio punto di vista personale, è sempre stato ritenuto contraddittorio al mio giuramento di fedeltà allo Stato. Fossi nel giusto, o nell'ingiusto, ho sempre considerato "male" i funzionari pubblici politicizzati. Anche perchè, sia nel monopartito, che nel pluripartito, lo Stato è una cosa, il partito un' altra. Chi è al servizio pubblico, serve il pubblico, senza chiedersi di quale colore uno abbia la canottiera. o come la pensi segretamente. La Televisione nazionale, ad esempio, dovrebbe essere in mano a funzionari che abbiano giurato fedeltà allo Stato. Dopo il pensionamento, negli anni fra il 2002 e il 2008, fui iscritto all' Unione Monarchica Italiana (che non si dovrebbe poter definire un partito) dalla quale mi dimisi dopo sei anni. Il motivo che mi spinse ad iscrivermi fu che io, da giovanissimo, ancora in tempo di guerra, nei contrasti fascismo - monarchia, avevo sempre preferito il Re. Poi, nel 2002, mi dispiaceva che Emanuele Filiberto e i suoi, fossero in sofferenza per non poter vedere l'Italia. Nella Unione incontrai soltanto gentiluomini che mi apprezzarono, tanto che fui nominato Consigliere Nazionale in prova, e nel maggio 2004 andai anche a Roma, ove tenni un discorsetto. Nel 2005 mi ammalai di polmonite recidivante (boop, e già lo ero di diabete), con conseguenze gravi sull'ambulazione. Da allora devo considerarmi ammalato terminale, riconosciuto invalido al 100%. Vivo con cortisone e insulina, e devo sopportare da uno a a tre ricoveri ospedalieri l'anno. Mi dimisi, comunque, non per malattia, ma perchè, al tempo, il contrasto Aosta - Carignano era diventato insopportabile. Inoltre non mi approvavo, come monarchico, a partecipare a lotte politiche pro o contro qualcuno. C'è poi un' ultima cosa, per la quale devo chiedere scusa ai monarchici tutti: Il fatto è che io non ero monarchico al 100%. Lo si può capire leggendo il "Manuale del buon politicante da caffé" su "Pitagorismo.it". Sono liberale al 100%, il che non è la stessa cosa. Ritengo che il liberalismo, per concretizzarsi completamente, deve eliminare dalla propria struttura teorica il concetto di "potere limitato" , che purtroppo, sia la Monarchia che la Repubblica coltivano ancora. Ad esempio, l'articolo 139 che adesso stiamo esaminando, è un assurdo logico. Perchè un popolo dovrebbe non poter cambiare, quando lo volesse, magari in tempi prestabiliti, la propria istituzione politica? La catena, che un potere limitato porta sempre con sè, non è una conseguenza logica perfetta. Questo è un concetto pitagorico. Fino al 1989 anche la guerra atomica fra le grandi potenze era considerata una conseguenza logica perfetta, eppure si è visto che non lo era. Solo Dio agisce per conseguenza logica perfetta, e sembra che nessuno se ne accorga. __________
Sono escluse le disposizioni transitorie e finali. Vedi: Spazio libero / Agorà.
Enrico Orlandini Osimo, 1° aprile 2010-
F I N E
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