Il governo gotico
COSTITUZIONE ITALIANA
PARTE SECONDA
TITOLO IV. La Magistratura.
SEZIONE i. Ordinamento giurisdizionale. Art. 101 - 110. (Abbreviati).
Art. 101. La giustizia è amministrata in nome del popolo.
Art. 102. La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari, e non possono essere istituiti giudici straordinari o speciali. La Legge determina le forme per la partecipazione del popolo.
Art. 103. Il consiglio di Stato e gli Organi giudiziari amministrativi hanno competenza nei confronti della Pubblica Amministrazione.
La Corte dei Conti ha giurisdizione per problemi di contabilità pubblica.
La giurisdizione dei tribunali militari in tempo di guerra è stabilita dalla Legge. In tempo di pace solo per reati militari.
Art. 104.
I. La Magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere.
II. Il Presidente della Repubblica presiede il Consiglio Superiore della Magistratura.
III. Ne fanno parte il Primo Presidente e il Procuratore Generale della Corte di Cassazione.
IV. Gli altri componenti sono eletti: 2/3 dai magistrati ordinari; 1/3 dal Parlamento unificato, con professori universitari e avvocati anziani.
V. Il Vicepresidente del C.S.M. è eletto fra i componenti del Parlamento.
VI- I membri del CSM durano in carica quattro anni e non sono rieleggibili.
VII. I membri del CSM non possono, finché sono in carica, essere iscritti agli albi professionali, nè far parte di un Parlamento o di un Consiglio Regionale.
VIII. Il CSM è regolato dalla Legge 24 marzo 1958, modificata (vedi Agorà)-
Art. 105. Spettano al CSM le assunzioni, le assegnazioni, i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari ai magistrati.
Art. 106. Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso, Inoltre, possono essere assunti professori universitari e avvocati con oltre 15 anni di servizio.
Art. 107. I magistrati sono inamovibili.
Il Ministro della Giustizia ha facoltà di promuovere l'azione disciplinare.
Il Pubblico Ministero gode di garanzie.
Art, 108. La Legge assicura l'indipendenza dei giudici.
Art. 109. L'Autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria.
Art. 110. Spettano al Ministero della Giustizia le organizzazioni e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.
Sezione II. Norme sulla giurisdizione. Art. 111 - 113.
Art. 111. Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere notificati e prevedono il ricorso alla Cassazione.
Art. 112. Il Pubblico Ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale.
Art. 113. Contro gli atti della Pubblica Amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale.
La Legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti della Pubblica Amministrazione.
Il presente titolo costituzionale è in osservazione per un cambiamento che si preannuncia radicale, e pertanto la sua futura struttura è di difficilissima previsione. Il giudizio viene qui dato sulla scrittura attuale.
Art. 101 - 103. Omissis. Art. 104. I. In una società democraticamente non matura, come la nostra, l'autonomia e la indipendenza della Magistratura sono state intaccate, sin dal primo giorno di vita del nuovo Stato italiano, dallo insegnamento ideologico presente anche nelle nostre facoltà di Legge. Dal "nostro" punto di vista l'autonomia e la indipendenza "reale" della futura Magistratura sarebbe auspicabile. II. Il Presidente della Repubblica (o il Re) devono necessariamente essere a capo del C.S.M. (come dell'esercito), salvo l'annullamento della libera tripartizione democratica. Secondo il "nostro" punto di vista i tre "poteri" è bene siano ridotti a tre rami amministrativi, i quali però, per essere completamente liberi, e contemporaneamente "nazionali", devono essere legati tutti allo stesso centro. Un potere garantito, d'accordo, però un potere che viene rimesso in discussione ogni sette e cinque anni. Un cattivo governo? Lo hai votato e te lo tieni. Però in corso d'opera lo stesso parlamento avrà la facoltà di rimediare ad eventuali errori. Essendo il carattere del popolo italiano ancora troppo intaccato da ideologismi, sarà difficile ottenere "tre poteri" che siano effettivamente collaborativi fra loro. Pure, una buona politica dovrebbe renderlo necessario. III - IV. Omissis. V. Omissis. Comunque, i tre "poteri" liberi, dovrebbero dedicarsi alle loro funzioni, non a controllarsi l' uno con l'altro. VI - VIII. Omissis Art. 105. Il contenuto di questo articolo dovrebbe costituire l' obiettivo lecito di una Magistratura "in salute", anche in considerazione di tempi futuri. Art. 106. Omissis. Art. 107. E' difficile, nel contesto della Costituzione attuale, definire lo Spirito col quale è stato costituito il Ministero della Giustizia. Art. 108 - 110. Omissis. Art. 111 - 113. Seconda sezione. Omissis.
Le Regioni, le Province, I Comuni.
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