Il governo gotico
COSTITUZIONE ITALIANA
PARTE SECONDA
TITOLO III.. Il Governo.
SEZIONE I. Le Camere. Art. 92 - 96. (Abbreviati).
Art, 92. Il Governo della Repubblica è costituito dal Presidente del Consiglio e dai Ministri.
Art. 93. Composto il Governo, esso presenta giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.
Art. 94. Il Governo deve ottenere la fiducia delle due Camere.
Art. 95. Il Presidente del Consiglio dei Ministri dirige la politica generale del Governo, e ne è responsabile. Mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo promuovendo e coordinando l'attività dei Ministri.
Art. 96. Il Presidente del Consiglio e i Ministri possono possono essere messi sotto accusa dal Parlamento in seduta comune, per reati connessi all'esercizio delle loro funzioni... MODIFICATO: ...alla legislazione ordinaria, previa autorizzazione di Senato e Camera.
SEZIONE II, La Pubblica Amministrazione. Art. 97 - 98. (Abbreviati).
Art. 97. I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di Legge. Agli impieghi delle Pubbliche Amministrazioni si accede mediante concorso.
Art. 98. I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della nazione.
SEZIONE III. Gli Organi Ausiliari. Art. 99 - 100. (Abbreviati).
Art. 99. Tale è il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro.
Art. 100. Tale è il Consiglio di Stato.
Art. 92 - 94. Omissis. Art. 95. L'articolo dev'essere interpretato. Una cosa è un Parlamento che vota una proposta già preparata da un leader, altra cosa è un gruppo parlamentare che, dopo discussione interna, prepara una proposta di legge. Sembra in apparenza la stessa cosa, ma non lo è, perchè differisce di molto il criterio di scelta con cui sarà compilata la lista dei candidati nel momento delle elezioni. Di più, il criterio di scelta delle gerarchie di partito. Si deve considerare che un buon governo deve sempre avere una scorta di proposte di legge da discutere internamente e sottoporre al premier. Si può osservare che qualsiasi partito "non di governo", anche piccolo, deve possedere, per sè, una "cultura di governo" sia per il futuro che per l'attuale. Un Parlamento privo di esuberi di maggioranza, ma anche di ribaltoni, dovrà abituarsi ad usi e mentalità un po' diverse. In breve, il criterio di preminenza deve riguardare la Legge per sè. Ed i criteri liberali e pragmatici, non condizionati da interessi localistici o sponde ideologiche, sono, in genere i migliori. Art, 96. L'articolo è giusto. L'uso politico che se ne fa riguarda la pubblica moralità che, purtroppo, a volte è condizionata da interessi di parte. Un popolo "onesto", senza avere documenti in mano si astiene dal giudizio. Possedere fiducia nelle propria Giustizia è fondamentale. Naturalmente, la Giustizia deve corrispondere. Art. 97 - 98. Non si riesce a leggere nulla, in questi articoli, sul giuramento di fedeltà, che una volta si doveva allo Stato, e che io stesso feci nel 1957. Oggi sembra esista una proposta di Legge che lo reintrodurrà. Però, io ho giurato nel 1957, e la Costituzione è nata dieci anni prima. Allora, su cosa ho giustificato io il mio giuramento? Eppure il fatto, presieduto dal fu dott. Emilio Vardaro, direttore dell'Istituto Sperimentale Talassografico di Taranto, aveva comportato una piccola cerimonia. D'accordo, il giuramento era per lo Stato, non per un partito. Anzi, proprio per questo motivo, personalmente mi sono sentito sempre estraneo alla mentalità partitica, tanto che i miei interessi "teorici" sono sempre stati liberali ("a monte" dei partiti, non "contro"). Per me, comunque, il giuramento rimane valido, anche se il banco è saltato. Art. 99 - 100. Tanto il link del Consiglio di Stato, che quello del C.N.E.L., sono cliccabili nella directory "Informazioni" di questo sito.
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