Il governo gotico
COSTITUZIONE ITALIANA
PARTE SECONDA
TITOLO II. Il Presidente della Repubblica. Art. 83 - 91.
Articoli abbreviati.
Art. 83. Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune.
Art. 84. Deve avere compiuto cinquanta anni di età e possedere diritti civili e politici.
Art. 85. Viene eletto per sette anni.
Art. 86. Le sue funzioni possono essere esercitate dal Presidente del Senato.
Art. 87. Rappresenta l'unità nazionale.
... Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di Legge di iniziativa del governo.
...Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge.
...Indice il referendum popolare.
...Ha il comando delle Forze Armate... Dichiara lo Stato di guerra deliberato dalle Camere.
...Presiede il Consiglio Supremo della Magistratura.
,,,Può concedere la grazia e commutare le pene.
...Conferisce onorificenze.
Art. 88. Sentiti i Presidenti, può sciogliere una sola, o entrambe le Camere.
Art. 89. Nessun atto del P.R. è valido se non controfirmato dai ministri proponenti che ne assumono la responsabilità.
Art. 90. Può essere ritenuto responsabile di Alto tradimento ed Attentato alla Costituzione.
Art. 91. Presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza alla Costituzione.
Art. 83 - 86. Omissis. Art. 87. Si può desiderare un Presidente veramente democratico, però, non succube di un determinato partito politico, o, ad esempio, di un primo ministro. Cosa che vale anche per un Re. Per evitare di essere fraintesi, un tale Presidente l'Italia lo ha già, e li ha avuti anche assai spesso nella sua storia. Un Parlamento, nel momento di votare un Presidente di Repubblica, deve tenere conto della posizione internazionale da affidare allo Stato, in modo che non vi siano dubbi sulla personalità dell'eletto. Ciò in quanto il Presidente (e questo vale anche per il Re), deve collaborare con il Ministero degli Esteri quanto e più del Presidente del Consiglio, il quale dovrebbe continuare ad essere "esecutivo". Anzi, l'uso dei grandi Sovrani britannici di tenersi sempre a contatto con i primi ministri, per le questioni riguardanti la diplomazia internazionale, era saggio per la Nazione, qualsiasi opinione si abbia noi della storia. La posizione internazionale naturale di una Nazione in Europa, oggi è in favore della cooperazione mondiale fra Stati, allo scopo di raggiungere la pacificazione globale. Ciò al di là di interessi settoriali, che sono sempre importanti, ma mai preminenti.. In breve, spetta soprattutto a un Presidente di Repubblica ben scelto garantire la pace interna e la rispettabilità esterna internazionale. Naturalmente il nostro Presidente attuale sta già facendo questo. Però sembra, per colpa non sua, con qualche difficoltà. ... Il comma che prospetta la "dichiarazione di guerra" contrad- dice ancora una volta l'articolo 11 della prima parte, come già scritto. Art. 88. Se fosse introdotta nella Costituzione la impossibilità di decadenza del governo in carica, per la durata di una legislatura, questo articolo dovrebbe essere riscritto. Art. 89. Questo articolo è ambiguo e può essere inteso in due modi. Così come è scritto (si veda l'articolo completo in "Agorà"), sembra che il Presidente non possa promuovere atti senza il consenso governativo. Per altra parte, sembra si voglia liberare il Presidente da una non desiderabile responsabilità. Art. 90 - 91. Omissis.
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