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Il testo integrale del ddl Gelmini approvato il 30 novembre 2010

Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al disegno di legge sull'universit� del ministro Mariastella Gelmini. Entro 180 giorni le universit� dovranno rivedere i loro statuti, snellire consigli di amministrazione e senato accademici, ridurre le facolt�, inserire personale esterno nei nuclei di valutazione. La riforma Gelmini pone fine ai concorsi pilotati per il reclutamento dei docenti; per questi scatta  l'obbligo di fare 1.500 Ore all'anno, di cui 350 dedicate alla didattica. Il ddl si compone di 27 pagine e 15 articoli, che sanciscono la durata di massimo otto anni della carica di rettori, eletti dai professori, valutazione dei docenti da parte degli studenti e un fondo per il merito degli universitari.

 

Disegno di legge in materia di organizzazione e qualit� del sistema universitario, di personale accademico e di diritto allo studio

 

Titolo  I 
Organizzazione del sistema universitario 
Articolo 1 
Principi ispiratori della riforma Articolo 2 
Organi e articolazione interna delle universit� Articolo 3 
Federazione e fusione di atenei e razionalizzazione dell�offerta formativa

 

Titolo II 
Norme e delega legislativa in materia di qualit� ed efficienza del sistema universitario 
Articolo 4 
Fondo per il merito 
Articolo 5 
Delega legislativa in materia di interventi per la qualit� e l�efficienza del sistema universitario 
Articolo 6 
Riconoscimento dei crediti universitari

 

Titolo III 
Norme in materia di personale accademico e riordino della disciplina concernente il reclutamento 
Articolo 7 
Revisione dei settori scientifico-disciplinari Articolo 8 
Istituzione dell'abilitazione scientifica nazionale 
Articolo 9 
Reclutamento e progressione di carriera del personale accademico Articolo 10 
Assegni di ricerca 
Articolo 11 
Contratti per attivit� di insegnamento Articolo 12 
Ricercatori a tempo determinato 
Articolo 13 
Collocamento a riposo dei professori e dei ricercatori 
Articolo 14 
Disciplina dei lettori di scambio 
Articolo 15 
Norme transitorie e finali

 

Titolo I 
Organizzazione del sistema universitario

 

Articolo 1 
Principi ispiratori della riforma

 

1. Le universit� sono sede di libera formazione e strumento per la circolazione della conoscenza; operano, combinando in modo organico ricerca e didattica, per il progresso culturale, civile ed economico della Repubblica.

 

2. In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 33 e al Titolo V della seconda Parte della Costituzione, ciascuna universit� opera ispirandosi a principii di autonomia e di responsabilit�, anche sperimentando modelli organizzativi e funzionali sulla base di specifici accordi di programma con il Ministero dell�istruzione, dell�universit� e della ricerca, di seguito denominato �Ministero�.

 

3. Al fine di rimuovere gli ostacoli all�istruzione universitaria per gli studenti meritevoli, anche se privi di mezzi, il Ministero programma e monitora specifici interventi per la concreta realizzazione del diritto allo studio e la valorizzazione del merito.

 

4. Il Ministero, nel rispetto della libert� di insegnamento e dell�autonomia delle universit�, fissa obiettivi e indirizzi strategici per il sistema e le sue componenti e ne verifica e valuta i risultati secondo criteri di qualit�, trasparenza e promozione del merito, anche sulla base delle migliori esperienze diffuse a livello internazionale, garantendo una distribuzione delle risorse pubbliche coerente rispetto agli obiettivi e indirizzi nonch� ai risultati conseguiti.

 


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