OSSERVAZIONI SULLA COSTITUZIONE
DELLA REPUBBLICA ROMANA - 1849

ANTIPORTA
per Maria Galasso e LA STORIA DEI MONDI
Scrivo nello spirito di chi racconta una doleance agli amici. Ho ritardato la pubblicazione di queste osservazioni perchè, dai giorni successivi il 25 aprile, la scoperta dei modi di funzionamento del facebook mi ha recato parecchio sconforto soprattutto per il fatto che dal facebook sembra non si possa uscire. Mi sono iscritto soprattutto per far conoscere le mie idee sul Nuovo Pitagorismo e ottenerne attenzione. Secondariamente, anche per le mie proposte politiche, che sono indirizzate senza preferenze specifiche. Se a me, per far questo, occorre comunicare con tutti i partiti dell' arco costituzionale, ciò costituisce un modo di utilizzare socialmente la mia libertà. Invece, "la mia libertà" sembra aver provocato sorpresa e conseguente ripicca. Sono stato invaso da una quantità di condivisioni non richieste, alcune non eliminabili e, quel che è peggio, me ne sono state tolte molte altre, fra le quali alcune dei familiari e della mamma del mio supernipotino Alessandro, appena nato. Questa estremizzazione, diciamo questa abitudine alla "militarizzazione" del dialogo politico, che per me invece è ritenuto sacro, non lascia presagire nulla di buono per il futuro.
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PREAMBOLO

A paragone della nostra attuale Costituzione, quelle antiche, specialmente quelle dell''Ottocento, sono più comprensibili perché posseggono il dono della essenzialità. Anche lo Statuto Albertino potrebbe essere facilmente trasformato in una Costituzione liberale moderna grazie alla sintesi dei suoi articoli, anche dei più obsoleti (es. "la religione cattolica è la religione di Stato"), in quanto facilmente eliminabili senza necessità di giustificazione. Il testo completo della Costituzione Romana del 1849, così come è stato adoperato in questo file, riporta questo commento generale: "In quei pochi mesi Roma passò dalla condizione di Stato fra i più arretrati d'Europa a banco di prova delle nuove idee democratiche, fondando la sua vita politica e civile su principii quali il suffragio universale maschile, l' abolizione della pena di morte e la libertà di culto, che sarebbero diventate realtà in Europa solo un secolo dopo". (Wikipedia). Per attribuire forza a una Costituzione si deve comunque valutare la sua reale capacità morale di espansione (quali ebbero, ad esempio, le Costituzioni francese e americana del diciottesimo secolo e la Carta dei Diritti dell'Uomo e del Cittadino). In breve ogni scrittura costituzionale si deve misurare con la situazione morale del mondo nel suo momento e in seguito; con la applicabilità pratica dei propri articoli, ed anche con la coerenza, all'interno di sè stessa. Il tempo in cui fu promulgata la Costituzione romana del 1849 fu, come ognun sa, di grandi rivolgimenti politici e ideali, praticamente di guerra, e in tale situazione, proprio in quanto Costituzione avanzata, mai avrebbe potuto essere coerente a sè stessa.
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RIASSUNTO DEI PRINCIPII, TITOLI E ARTICOLI
CON BREVE COMMENTO

I. Sovranità del popolo. L' applicazione democratica di questo principio si trova, primariamente, nella facilitazione che si può dare a qualsiasi individuo, qualunque sia la sua categoria sociale, a raggiungere, per merito personale, ogni grado della gerarchia sociale. Secondariamente, nel diritto di voto. Il principio è introdotto nella Costituzione attuale.
II. Abolizione dei titoli di nobiltà. Al tempo questo principio generale colpiva principalmente l'aristocrazia nera romana. Oggi i problemi sono molto più complessi. Per i poveri si dovrebbe parlare di "raggiungere" l'aristocrazia industriale, commerciale, del denaro, cose che coinvolgono, poi, il diritto di proprietà.
III. Leggi e Istituzioni. Libertà e Fraternità una buona democrazia può raggiungerli solo nelle manifestazioni del pensiero e del culto. L'uguaglianza richiede l'abolizione del diritto di proprietà. L'uguaglianza assoluta richiede, in uno Stato, la protezione della forza, quindi l'abolizione della libertà del singolo. Anche la disuguaglianza lo richiede, ma accettandola in maniera meno evidente. Fuori dello Stato l'uguaglianza è possibile, ma pretende l'isolamento di un gruppo e l'accettazione di regole gravose. Il problema dell'uguaglianza divide oggi il mondo politico e filosofico. La "forma" della libertà può realizzarsi solo in una costituzione democratica. La "forma" però è molto importante (Constant) perchè consente di mantenere acceso il fuoco di Vesta.
IV. Tutti i popoli sono fratelli. Questo tema attende ancora di essere risolto perchè, una cosa è l'opera di Dio, altra cosa è il grado di civiltà nel quale ogni popolo, per usi, costumi, leggi e religioni, è arrivato. Il Nuovo Pitagorismo consentirebbe risoluzioni.
V. Indipendenza dei municipi secondo l'utilità dello Stato. L'dea può anticipare lo spirito del federalismo.
VI. Equilibrio degli interessi. Stella polare d'orientamento da tenere costantemente in osservazione, da qualsiasi partito.
VII. Dalla credenza religiosa non dipende l'esercizio dei diritti civili e politici. Questo principio, nel nostro livello di società paraclientelare per tradizione storica, è stato solo parzialmente raggiunto.
VIII. Guarentigia al Capo della Chiesa Cattolica. Omissis. In breve, nei principi generali la Costituzione romana può dichiararsi superata soltanto nel principio secondo, però nel senso di avere aumentato i problemi, non di averli risolti. Negli altri siamo noi ad essere rimasti indietro, oppure il tempo non è maturo.
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TITOLO PRIMO. - DIRITTI E DOVERI. Art, 1. Sul diritto d'esser cittadino. L'articolo potrebbe riguardare problemi attuali. Allora distingueva fra italiani (extra romani) e stranieri. Per la cittadinanza vi si richiedeva una permanenza di sei mesi (ital.) e dieci anni (stran.). Art. 2. Sulla perdita della cittadinanza. Per lunga residenza all'estero o per intelligenza con lo straniero. Art. 3. Inviolabilità della proprietà e della Persona. Art. 4. Divieto a formare tribunali eccezionali. Art. 5. Proscrizione della Pena di Morte. Art. 6. Sacralità del domicilio. Art. 7. Libertà alla manifestazione del pensiero, salvo l'abuso. Art. 8. Libertà di insegnamento, fatte salve moralità e capacità. Art. 9. Segreto epistolare. Art. 10. Salvato il diritto di petizione. Art. 11. Libera l'associazione senz'armi. Art. 12. Tutti i cittadini appartengono alla guardia nazionale. Può essere utile ricordare che la guardia nazionale cittadina ha sempre permesso (nei secoli precedenti il Ventesimo), in particolare nel Sud, la vita tranquilla in città. I briganti stavano fuori e spesso erano collusi con lo Stato. Art. 13. Indennizzo per eventuali confische. Art. 14. Le tasse, solo per legge.
TITOLO SECONDO - ORDINAMENTO POLITICO. Art. 15. Il potere del popolo si esercita dall'Assemblea, dal Consolato, dall'ordine giudiziario.
TITOLO TERZO - DELL' ASSEMBLEA. Art. 16. Assemblea di rappresentanti del popolo. Art. 17. A 21 anni elettori, a 25 eleggibili. Art. 18. Un pubblico funzionario non può essere rappresentante del popolo. Ricordare ancor oggi questo articolo sarebbe molto importante a fini di moralizzazione civile. Art. 19. Rappresentanti: Uno ogni 20.000 cittadini. Art. 20. Comizi generali. Il 21 aprile, ogni 3 anni. (Elezioni). Art. 21. L'Assemblea si rinnova ogni tre anni. Art. 22. L'Assemblea si riunisce a Roma e dispone di una forza armata. Art. 23. L'Assemblea è indissolubile e permanente. Questo articolo toglie il potere di "sciogliere l'assemblea" da parte di chicchessia. Ovvero, toglie il potere della gerarchizzazione dei poteri dello Stato. Può dimostrare che rendere inamovibile un governo per la durata di una legislatura, quali che siano i risultati delle votazioni camerali, non è cervellotica. Art. 24. L'Assemblea richiede, per la legalità delle sedute, la presenza della metà più uno dei componenti. Art. 25. Le sedute sono pubbliche. Può costituirsi un comitato segreto. (Interno all'Assemblea). Art. 26. Inviolabilità dell'Assemblea. Interdetta ogni inquisizione. Art. 27. Ogni arresto (del deputato) è vietato, salvo il permesso dell'Assemblea. Questo, anche oggi, si dovrebbe poter capire. Art. 28. I deputati non possono rinunciare all'indennizzo. Art. 29. L'Assemblea è intesa come potere legislativo, responsabile di pace, guerra, trattati. Art. 30. L'Assemblea e il Consolato propongono la Legge. Questo è importante. Sarebbe ciò che propongo io ne "Il governo gotico". Non, solo il Consolato attraverso l'Assemblea. Si noti che in ogni Costituzione si parla difficilmente, apertamente dei partiti. Art. 31. Per ottenere una Legge occorrono 2 deliberazioni in 8 giorni. Art. 32. Le Leggi dell'Assemblea sono promulgate dal Consolato.
TITOLO QUARTO - DEL CONSOLATO E DEL MINISTERO. Art. 33. L' Assemblea nomina 3 Consoli a maggioranza di 2/3. Età minima dei Consoli, 30 anni compiuti. Questo articolo, anzi questo titolo, pone bruscamente la Costituzione repubblicana a contatto con il proprio presente. La sostituzione di tre Consoli a un Senato, oppure a un Presidente di Repubblica, oppure a un leader. oppure a un dittatore inteso in senso repubblicano romano (cioè non a vita), ci risveglia un po' e ci rende consapevoli del fatto che i migliori fra i precedenti 32 articoli sono stati soltanto "pensati" dal testo costituzionale, un po' come il nostro "l'Italia ripudia la guerra". "Formali", quindi comunque utili per i posteri, da conservare, ma il mondo ancora non c'era arrivato. Art. 34. Durata del Consolato, 3 anni, ed i Consoli usciranno uno all'anno. Per altri tre anni non potranno essere rieletti. Qui si è trattato di ottenere un ricambio rapido (forse anche troppo), si è trattato di fare "le cose giuste". Però, per noi posteri non c'è nulla da rubacchiare. Nella storia della antica repubblica romana lo spirito del triumvirato è stato sempre il peggior modo di inaugurare una politica intesa come lotta per il potere, le cui conseguenze storiche sono note a tutti. Art. 35. 7 Ministeri: 1. Interni; 2. Esteri; 3. Guerra; 4. Finanze; 5. Giustizia; 6. Agricoltura, Industria, Lavoro; 7. Culto, Istruzione, Belle Arti. Sufficienti per uno Stato che, nel suo complesso, non andava oltre il Lazio. Art. 36. I Consoli rappresentano il potere esecutivo. Ancora una volta si confondono le parole. Non si dovrebbe dire, nell'art. 30, che anche i Consoli propongono la Legge. Un malevolo direbbe: "costui se la canta e se la suona". Art. 37. Ai Consoli spetta la nomina e la rievocazione di alcuni impieghi. Ad es. i ministri. Art. 38. Gli Atti dei Consoli devono essere contrassegnati (controfirmati) dal Ministro incaricato della esecuzione. Art. 39. Ogni anno i Consoli espongono lo Stato degli Affari della Repubblica. Art. 40. I Ministri hanno il diritto di parlare nell'Assemblea. Art. 41. I Consoli risiedono nel luogo dell'Assemblea e non possono uscire dal territorio della Repubblica senza il permesso dell'Assemblea. Chi comanda? Bisogna sempre distinguere, se si vuol parlare di "Stato", fra indipendenza dei "poteri" e controllo per diffidenza. Art. 42. I Consoli sono alloggiati a spese dell'Assemblea. Art. 43. I Consoli e i Ministri sono responsabili. Art. 44. Consoli e Ministri possono essere messi sotto accusa dall'Assemblea su proposta di 10 rappresentanti. La proposta deve essere discussa come una legge. Art. 45. Ammessa l'accusa, il Console è sospeso dalle sue funzioni. Se assolto passa a nuova elezione.
TITOLO QUINTO - IL CONSIGLIO DI STATO. Art. 46. Consiste di 15 Consiglieri nominati dall'Assemblea. Art. 47. Deve essere consultato dai Consoli e dai Ministri sulle Leggi da proporre. Quindi, una supervisione tecnica. Art. 48. Il Consiglio di Stato emana regolamenti su delegazione dell'Assemblea.
TITOLO SESTO - IL POTERE GIUDIZIARIO Art. 49. I giudici non dipendono che dallo Stato. Art. 50. I giudici sono nominati dal Consoli e dal Consiglio dei Ministri. Non possono essere promossi ne' traslocati se non con proprio consenso. Questo è proprio ciò che il buon Montesquieu (ante litteram) senza conoscere Robespierre, aveva voluto evitare: una magistratura nominata e dipendente dal potere politico. Qui conviene fermarsi e riformulare il giudizio. Se rileggiamo gli articoli 4 e 5, possiamo accettare di dare fiducia allo spirito della nostra Assemblea, anche se in seguito avremo aperta una porta verso la corruzione. Al tempo, a fronte della costituzione repubblicana di cui scriviamo, la sottomissione della magistratura al potere significava ancora il rogo, la fucilazione, lo Spielberg, ed anche la Francia neo "napoleonica" chi scelse di difendere? Tutto il mondo fu allora contrario alla piccola repubblica del '49, e tutto il mondo avrebbe potuto addurre ragioni pratiche "politiche" per giustificarsi. Ne conseguirebbe, come insegnamento storico, che prima di fare il passo "buona democrazia", occorrerebbe fare il passo "buona pacificazione". Ciò varrebbe per tutto il mondo... Però, in quel tempo non si sarebbe potuto. Forse oggi si può. Art. 51. Vi è una Magistratura di Pace Art. 52. La Giustizia è amministrata sia pubblicamente che a porte chiuse. Art. 53. Al popolo appartiene il giudizio sul fatto, ai tribunali l'applicazione della Legge. Art. 54. Presso i tribunali della Repubblica vi è un Pubblico Ministero. Art. 55. Un tribunale supremo giudica i Consoli e i Ministri messi in stato di accusa.
TITOLO SETTIMO - DELLA FORZA PUBBLICA Art. 56. L'aumentare della forza stipendiata, di terra e di mare, è determinato da una Legge. Art. 57. L'esercito si forma per arruolamento volontario e nei modi di Legge. Art. 58. Nessuna truppa straniera può essere assoldata se non con decreto dell'Assemblea. Art. 59. I generali sono nominati dall'Assemblea. Art. 60. La distribuzione dei corpi di linea e la loro forza sono determinati dall'Assemblea. Art. 61. Nella guardia nazionale ogni grado è conferito per elezione. Art. 62. Alla Guardia Nazionale è conferito il mantenimento dell'ordine interno e della Costituzione.
TITOLO OTTAVO - REVISIONE DELLA COSTITUZIONE Art. 63. Le riforme costituzionali possono essere demandate soltanto l'ultimo anno della legislatura da almeno 1/3 dei rappresentanti. Art. 64. L'Assemblea delibera per due volte nell'intervallo di due mesi. Con la maggioranza di 2/3 vengono convocati i Comizi Generali (elezioni) onde eleggere i rappresentanti per la Costituente in rapporto di 1 ogni 15.000. Art, 65. L'Assemblea di revisione è ancora assemblea legislativa, da non eccedere per tre mesi. DISPOSIZIONI TRANSITORIE Art, 66, 67, 68, 69. Omissis.
Note di Enrico Orlandini, Osimo, 5 maggio 2010.
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