FIUME:  LA  CARTA  DEL  CARNARO

 

La "Carta del Carnaro", se pure popolarmente approvata e ai suoi tempi discussa e "rifinita" prima della sua definitiva promulgazione, può essere considerata opera personale di Gabriele D'Annunzio, chiaramente rivelatrice della sua umanitá e dei suoi sentimenti politici. Ne sono state qui colorate alcune parti in bordeaux, allo scopo di facilitare, in chi legge, la comprensione delle differenze (spirituali, ancor prima che politiche), fra legionarismo e fascismo. 

Si consideri, infine, che, al suo tempo, questa carta non si prefisse il valore di una Costituzione di Stato, ma solamente quello di legalizzare e rendere attuabile la reggenza di una cittá. Nonostante ciò, non v'è alcun dubbio che la "Carta" abbia grande importanza teorica se la si utilizza per una ricerca sul valore dei sistemi di governo e sui fondamenti spirituali di una collettivitá umana.

Naturalmente, i tempi sono cambiati, mancava allora l'esperienza della mondializzazione capitalista e la minaccia incombente della catastrofe nucleare. Soprattutto d'Annunzio si riferiva e aveva dalla sua una popolazione di cultura italica omogenea (nonostante la contraddizione dell'effettivo cosmopolitismo) che poco aveva in comune, nella mentalitá pratica, con la popolazione italiana "reale", notoriamente fra le più disomogenee del mondo.

La teorizzazione dannunziana, pur essendo rimasta inapplicata nella lettera,  proprio per la modificazione della struttura della societá odierna, lascia tuttavia a noi il retaggio di tre esperienze filosofiche e storiche "oggettive" che sfuggono al nome dello stesso loro autore.

Della prima esperienza trattò, ai suoi tempi, il Croce, nei suoi interventi nella discussione europea sullo storicismo. Sosteneva il Croce, (cito a braccio e rapidamente) che la cosiddetta "veritá storica" non può essere colta nei documenti, o almeno può esserlo soltanto in modo insufficiente, mentre maggiore profonditá di giudizio e maggiore veritá possono provenire dalla comprensione dello "spirito" informatore degli avvenimenti. Per aver sostenuto tali idee Benedetto Croce fu incolpato di aver trasformato la storia in retorica, accusa fors' anche formalmente giusta, ma obiettivamente superficiale.

La seconda esperienza riguarda la interpretazione del principio morale, problema che fu trattato assai tempo prima di d'Annunzio, dal filosofo Nietzsche. Costui sosteneva, com'è noto, che qualsiasi morale imposta è una morale d'armento. Nella sua "Carta" d'Annunzio esprime ciò chiaramente, trattando le religioni: ognuno è libero di seguire la religione in cui crede, o anche nessuna religione se così ritiene sia meglio.

Si noti inoltre che, nell'articolo 52, la Carta codifica che l'insegnamento primario debba esser dato nella lingua parlata dalla maggioranza di ciascun Comune. Ciò parallelamente alla preminenza generica data alla cultura italiana, definita: "aroma contro le corruzioni".

In realtá, al tempo, la ricchezza della cultura italiana (romana e rinascimentale in specie, cultura negletta, ma mai passata nel tempo) era contraddetta in patria dalla grande percentuale di analfabetismo che, specialmente nelle regioni del Sud la faceva, per retaggio storico, una delle nazioni d'Europa più bisognevoli di scolarizzazione.

A Fiume, però, questo non si avvertiva e si aveva dell'Italia, della nuova patria materialmente acquisita, una idea ingenua che d'Annunzio potè idealmente, e senza fatica, trasporre nella sua Carta. 

La terza esperienza riguarda, alla fine, la figura del "Comandante", che egli  non assimila ne' all'affittacamere, ne' al tiranno. L'affittacamere, sia Re o Presidente, non andrá oltre il potere dell'esortazione, e nulla potrá contro gli abusi dei politicanti spregiudicati; il tiranno non rappresenterá il popolo, ma lo avrá in suo dominio.

Distinse, in breve d'Annunzio, fra popolo "proprietá di qualcuno" e popolo sè stesso costruttore e sostenitore del proprio Stato.

Penso che la  conoscenza di queste tre esperienze dannunziane sia alla fine importante per la comprensione dello spirito di ogni tipo di liberalismo e totalitarimo. N.d.R.

 

 

 

Della perpetua volontá popolare

 

Fiume, libero comune italico da secoli, pel voto unanime dei cittadini e per la voce legittima del Consiglio nazionale, dichiarò liberamente la sua dedizione piena e intiera alla madre patria, il 30 ottobre 1918.

Il suo diritto è triplice, come l'armatura impenetrabile del mito romano. Fiume è l'estrema custode italica delle Giulie, è l'estrema rocca della cultura latina, è l'ultima portatrice del segno dantesco. Per lei, di secolo in secolo, di vicenda in vicenda, di lotta in lotta, di passione in passione, si serbò italiano il Carnaro di Dante. Da lei s'irraggiarono e s'irraggiano gli spiriti dell'italianitá per le coste e per le isole, da Volosca a Laurana, da Moschiena ad Albona, da Veglia a Lussino, da Cherso ad Arbe. E questo è il suo diritto storico.

Fiume, come giá l'originaria Tarsática posta contro la testata australe del Vallo liburnico, sorge e si stende di qua dalle Giulie. E' pienamente compresa entro quel cerchio che la tradizione la storia e la scienza confermano confine sacro d'Italia. E questo è il suo diritto terrestre. Fiume con tenacissimo volere, eroica nel superare patimenti insidie violenze d'ogni sorta, rivendica da due anni la libertá di scegliersi il suo destino e il suo compito, in forza di quel giusto principio dichiarato ai popoli da taluno dei suoi stessi avversari ingiusti. E questo è il suo diritto umano. Le contrastano il triplice diritto l'iniquitá la  cupidigia e la prepotenza straniere; a cui non si oppone la trista Italia, che lascia disconoscere e annientare la sua propria vittoria. Per ciò il popolo della libera cittá di Fiume, sempre fiso al suo fato latino e sempre inteso al compimento del suo voto legittimo, delibera di rinnovellare i suoi ordinamenti secondo lo spirito della sua vita nuova, non limitandoli al territorio che sotto il titolo di "Corpus separatum" era assegnato alla Corona ungarica, ma offrendoli alla fraterna elezione di quelle comunitá adriatiche le quali desiderassero di rompere gli indugi, di scuotere l'opprimente tristezza e d'insorgere e di risorgere nel nome della nuova Italia.

Così, nel nome della nuova Italia, il popolo di Fiume costituito in giustizia e in libertá fa giuramento di combattere con tutte le sue forze, fino all'estremo,  per mantenere contro chiunque la contiguitá della sua terra alla madre patria, assertore e difensore perpetuo dei termini alpini segnati da Dio e da Roma.                                               
 

 

 

 

 

Dei fondamenti

I. Il popolo sovrano di Fiume, valendosi della sua sovranitá non oppugnabile ne' violabile, fa centro del suo libero stato il suo "Corpus separatum", con tutte le sue strade ferrate e con l'intiero suo porto. Ma, come è fermo nel voler mantenere contigua la sua terra alla madre patria dalla parte di ponente, non rinunzia a un più giusto e più sicuro confine orientale che sia per essere determinato da prossime vicende politiche e da concordati conclusi coi comuni rurali e marittimi attratti dal regime del porto franco e dalla larghezza dei nuovi statuti.

 

II. La Reggenza italiana del Carnaro è costituita dalla terra di Fiume, dalle isole di antica tradizione veneta che per  voto dichiarano di aderire alle sue fortune; e da tutte quelle comunitá affini che per atto sincero di adesione possano esservi accolte secondo lo spirito di un'apposita legge prudenziale.

 

III. La Reggenza italiana del Carnaro è un governo schietto di popolo che ha per fondamento la potenza del lavoro produttivo e per ordinamento le più larghe e le più varie forme dell'autonomia quale fu intesa ed esercitata nei quattro secoli gloriosi del nostro periodo comunale.

 

IV. La Reggenza riconosce e conferma la sovranitá di tutti i cittadini senza divario di sesso, di stirpe, di lingua, di classe, di religione. Ma amplia ed inalza e sostiene sopra ogni altro diritto i diritti dei produttori; abolisce o riduce la centralitá soverchiante dei poteri costituiti; scompartisce le forze e gli officii, cosicchè dal gioco armonico delle diversitá sia fatta sempre vigorosa e più ricca la vita comune.

 

V. La Reggenza protegge difende preserva tutte le libertá e tutti i diritti popolari; assicura l'ordine interno con la disciplina e con la giustizia; si studia di ricondurre i giorni e le opere verso quel senso di virtuosa gioia che deve rinnovare dal profondo il popolo finalmente affrancato da un regime uniforme di soggezioni e di menzogne, costantemente si sforza di elevare la dignitá e di accrescere la prosperitá di tutti i cittadini, cosicchè il ricevere la cittadinanza possa dal forestiero esser considerato nobile titolo e altissimo onore, come era un tempo il vivere con legge romana.

 

VI. Tutti i cittadini dello Stato, d'ambedue i sessi, sono e si sentono eguali davanti alla nuova legge. L'esercizio dei diritti riconosciuti dalla costituzione non può essere menomato ne' soppresso in alcuno se non per conseguenza di giudizio pubblico e di condanna solenne.

 

VII. Le libertá fondamentali di pensiero, di stampa, di riunione e di associazione sono dagli statuti garantite a tutti i cittadini. Ogni culto religioso è ammesso, è rispettato, e può edificare il suo tempio; ma nessun cittadino invochi la sua credenza e i suoi riti per sottrarsi all'adempimento dei doveri prescritti dalla legge viva. L'abuso delle libertá statutarie, quando tenda a un fine illecito e turbi l'equilibrio della convivenza civile, può essere punito da apposite leggi; ma queste non devono in alcun modo ledere il principio perfetto di esse libertá.

 

VIII. Gli statuti garantiscono a tutti i cittadini d'ambedue i sessi: l'istruzione primaria in scuole chiare e salubri; l'educazione corporea in palestre aperte e fornite; il lavoro remunerato con un minimo di salario bastevole a ben vivere; l'assistenza nelle infermitá, nella invalitudine, nella disoccupazione involontaria; la pensione di riposo per la vecchiaia; l'uso dei beni legittimamente acquistati; l'inviolabilitá del domicilio;' l' "habeas corpus"; il risarcimento del danni in caso di errore giudiziario o di abusato potere.

 

IX. Lo Stato non riconosce la proprietá come il dominio assoluto della persona sopra la cosa, ma la considera come la più utile delle funzioni sociali. Nessuna proprietá può essere riservata alla persona quasi fosse una sua parte; ne' può esser lecito che tal proprietario infingardo la lasci inerte o ne disponga malamente, ad esclusione di ogni altro. Unico titolo legittimo di dominio su qualsiasi mezzo di produzione e di scambio è il lavoro. Solo il lavoro á padrone della sostanza resa massimamente fruttuosa e massimamente profittevole all'economia generale.

 

X. Il porto, la stazione, le strade ferrate comprese nel territorio fiumano sono proprietá perpetua incontestabile ed inalienabile dello Stato. E' concesso - con un Breve del Porto franco - ampio e libero esercizio di commercio, di industria, di navigazione a tutti gli stranieri come agli indigeni, in perfetta paritá di buon trattamento e immunitá da gabelle ingorde e incolumitá di persone e di cose.

 

XI. Una Banca nazionale del Carnaro, vigilata dalla Reggenza, ha l'incarico di emettere la carta moneta e di eseguire ogni altra operazione di credito. Una legge apposita ne determinerá i modi e le regole, distinguendo nel tempo medesimo i diritti gli obblighi e gli oneri delle Banche giá nel territorio operanti e di quelle che fossero per esservi, fondate.

 

XII. Tutti i cittadini d'ambedue i sessi hanno facoltá piena di scegliere e di esercitare industrie professioni arti e mestieri. Le industrie iniziate e alimentate dal denaro estraneo e ogni esercizio consentito a estranei troveranno le loro norme in una legge liberale.

 

XIII. Tre specie di sorti e di forze concorrono all'ordinamento, al movimento e all'incremento dell'universitá: i Cittadini le Corporazioni e i Comuni.

 

XIV. Tre sono le credenze religiose collocate sopra tutte le altre nella universitá dei Comuni giurati: la vita è bella, e degna che severamente e magnificamente la viva l'uomo rifatto intiero dalla libertá; l'uomo intiero è colui che sa ogni giorno inventare la sua propria virtù per ogni giorno offrire ai suoi fratelli un nuovo dono; il lavoro anche il più umile, anche il più oscuro, se sia bene eseguito, tende alla bellezza e orna il mondo.
 

Dei cittadini

 

XV. Hanno grado e titolo di cittadini nella Reggenza tutti i cittadini presentemente noverati nella libera cittá di Fiume; tutti i cittadini appartenenti alle altre comunitá che chiedano di far parte del nuovo Stato e vi sieno accolte; tutti coloro che per pubblico decreto del popolo sieno di cittadinanza privilegiati; tutti coloro che, avendo chiesta la cittadinanza legale, l'abbiano per decreto ottenuta.

 

XVI. I cittadini della Reggenza sono investiti di tutti i diritti civili e politici nel punto in cui compiono il ventesimo anno di etá. Senza distinzione di sesso diventano legittimamente elettori ed eleggibili per tutte le cariche.

 

XVII. Saranno privi dei diritti politici, con regolare sentenza, cittadini condannati in pena d'infamia; ribelli al servizio militare per la difesa del territorio; morosi al pagamento delle tasse, parassiti incorreggibili a carico della comunitá, se non sieno corporalmente incapaci di lavorare per malattia o per vecchiezza.
 

Delle Corporazioni.

 

XVIII. Lo Stato è la volontá comune e lo sforzo comune del popolo verso un sempre più alto grado di materiale e spirituale vigore. Soltanto i produttori assidui della ricchezza comune e i creatori assidui della potenza comune sono nella Reggenza i compiuti cittadini e costituiscono con essa una sola sostanza operante, una sola pienezza ascendente. Qualunque sia la specie del lavoro fornito di mano o d'ingegno, d'industria o d'arte, di ordinamento o di eseguimento, tutti sono per obbligo inscritti in una delle dieci Corporazioni costituite che prendono dal Comune l'immagine della lor figura, ma svolgono liberamente la loro energia e liberamente determinano gli obblighi mutui e le mutue provvidenze.

 

XIX. Alla prima Corporazione sono inscritti gli operai salariati dell'industria, dell'agricoltura, del commercio, dei trasporti; e gli artigiani minuti e i piccoli proprietari di terre che compiano essi medesimi la fatica rurale o che abbiano aiutatori pochi e avventizii. La Corporazione seconda raccoglie tutti gli addetti ai corpi tecnici e
amministrativi di ogni privata azienda industriale e rurale, esclusi i comproprietari di essa azienda.

Nella terza si radunano tutti gli addetti alle aziende commerciali, che non sieno veri operai; e anche da questa sono esclusi i comproprietari.

La quarta Corporazione associa i datori d'opra in imprese d'industria, d'agricoltura, di commercio, di trasporti, quando essi non sieno soltanto proprietario ma - secondo lo spirito dei nuovi statuti - conduttori sagaci e accrescitori assidui dell'azienda.

Sono compresi nella quinta tutti i pubblici impiegati comunali e statuali di qualsiasi ordine.

La sesta comprende il fiore intellettuale del Popolo: la gioventù studiosa e i suoi maestri: gli insegnanti delle scuole pubbliche e gli studenti degli istituti superiori; gli scultori, i pittori, i decoratori, gli architetti, i musici, tutti quelli che esercitano le arti belle, le arti sceniche, le arti ornative.

Della settima fanno parte tutti quelli che esercitano professioni libere non considerate nelle precedenti rassegne.

L'ottava è costituita dalle Societá cooperatrici di produzione, di lavoro e di consumo, industriali e agrarie; e non può essere rappresentata se non dagli amministratori alle Societá stesse preposti.

La nona assomma tutta la gente di mare.

La decima non ha arte ne' novero ne vocabolo. La sua pienezza è attesa come quella della decima Musa. E' riservata alle forze misteriose del popolo in travaglio e in ascendimento. E' quasi una figura votiva consacrata al genio ignoto, all'apparizione dell'uomo
novissimo, alle trasfigurazioni ideali delle opere e dei giorni, alla compiuta liberazione dello spirito sopra l'i
nsito penoso e il sudore di sangue. E' rappresentata, nel santuario civico, da una lampada ardente che porta inscritta un'antica parola toscana dell'epoca dei Comuni, stupenda allusione a una forma spiritualizzata del lavoro umano: "Fatica senza fatica ".

 

XX. Ogni corporazione svolge il diritto di una compiuta persona giuridica compiutamente riconosciuta dallo Stato. Sceglie i suoi consoli; manifesta nelle sue adunanze la sua volontá; detta i suoi patti, i suoi capitoli, le sue convenzioni, regola secondo la sua saggezza e secondo le sue esperienze la propria autonomia; provvede ai suoi bisogni e accresce il suo patrimonio riscotendo dai consociati una imposta pecuniaria in misura della mercede, dello stipendio, del profitto d'azienda, del lucro professionale; difende in ogni campo la sua propria classe e si sforza di accrescerne la dignitá; si studia di condurre a perfezione la tecnica delle arti e dei mestieri; cerca di disciplinare il lavoro volgendolo verso modelli di moderna bellezza; incorpora lavoratori minuti per animarli e avviarli a miglior prova; consacra gli obblighi del mutuo soccorso; determina le provvidenze in favore dei compagni infermi o indeboliti; inventa le sue insegne, i suoi emblemi, le sue musiche, i suoi canti, le sue preghiere; instituisce le sue cerimonie e i suoi riti; concorre, quanto più magnificamente possa, all'apparato delle comuni allegrezze, delle feste anniversarie, dei giochi terrestri e marini; venera i suoi morti, onora i suoi decani, celebra i suoi eroi.

 

XXI. Le attinenze fra la Reggenza e le Corporazioni, e fra l'una e l'altra Corporazione, sono regolate nei modi medesimi che gli statuti definiscono nel regolare le dipendenze fra i poteri centrali della Reggenza e i Comuni giurati, e fra l'uno e l'altro Comune. I soci di ciascuna Corporazione costituiscono un libero corpo elettorale per eleggere i rappresentanti al Consiglio dei Provvisori. Ai consoli delle Corporazioni e alle loro insegne è dovuto nelle cerimonie pubbliche il primo luogo.
 

Dei Comuni

 

XXII. Si ristabilisce per tutti i Comuni l'antico potere normativo, che è il diritto d'autonomia pieno: il diritto particolare di darsi proprie leggi, entro il cerchio del diritto universo. Essi esercitano in sè e per sè tutti i poteri che la Costituzione non attribuisce agli offici legislativi esecutivi e giudiziarii della Reggenza.

 

XXIII. A ogni Comune è data amplissima facoltá di formarsi un corpo unitario di leggi municipali, variamente derivate dalla consuetudine propria, dalla propria indole, dall'energia trasmessa e dalla nuova coscienza. Ma deve ogni Comune chiedere per i suoi statuti la mallevadoria della Reggenza, che la concede quando essi statuti non contengano nulla di palesernente o copertamente contrario allo spirito della Costituzione; quando essi statuti sieno
approvati accettati votati dal popolo e possano essere riformati o emendati dalla volontá
della schietta maggioranza cittadina.

 

XXIV. Ai Comuni è riconosciuto il diritto di condurre accordi, praticare componimenti, di concludere trattati fra loro, in materia di legislazione e di amministrazione. Ma è fatto a essi obbligo di sottoporli all'esame del Potere esecutivo centrale. Se il Potere stima che tali accordi componimenti trattati sieno in contrasto con lo spirito della Costituzione, li raccomanda per il giudizio inappellabile alla Corte della Ragione. Se la Corte li dichiara illegittimi e invalidi, il Potere esecutivo della Reggenza provvede a romperli e disfarli.

 

XXV. Quando l'ordine interno di un Comune sia turbato da fazioni, da sopraffazioni, da macchinazioni, o da una qualunque altra forma di violenza e d'insidia, quando l'integritá e la dignitá di un Comune sieno minacciate o lese da un altro Comune prevaricante, il Potere esecutivo della Reggenza interviene mediatore e pacificatore, se richiedano l'intervento le autoritá comunali concordi, se lo richieda il terzo dei cittadini esercitanti i diritti politici nel luogo stesso.

 

XXVI. Ai Comuni segnatamente si appartiene fondare l'istruzione primaria secondo le norme stabilite dal Consiglio scolastico dello Stato; nominare i giudici comunali; instituire e mantenere la polizia comunale; mettere imposte; contrarre prestiti nel territorio della Reggenza, o anche fuori del territorio ma con la mallevadoria del Governo che dimandato non la concede se non nei casi di manifesta necessitá.
 

Del potere legislativo

 

XXVII. Esercitano il potere legislativo due corpi formati per elezione: il Consiglio degli Ottimi e il Consiglio dei Provvisori.

 

XXVIII. Eleggono il Consiglio degli Ottimi, nei modi del sufragio universale diretto e segreto, tutti i cittadini della Reggenza che abbiano compiuto il ventesimo anno di etá e che siano, investiti dei diritti politici. Ogni cittadino votante della Reggenza può essere assunto al Consiglio degli Ottimi.

 

XXIX. Gli Ottimi durano nell'officio tre anni. Sono eletti in ragione di uno per ogni migliaio di elettori; ma in ogni caso non può il loro numero essere di sotto al trenta. Tutti gli elettori formano un corpo elettorale unico. L'elezione si compie nei modi del suffragio universale e della rappresentanza proporzionale.

 

XXX. Il Consiglio degli Ottimi ha potestá ordinatrice e legislatrice nel trattare del Codice penale e civile, della Polizia, della Difesa nazionale, della Istruzione pubblica secondaria, delle Arti belle, dei Rapporti fra lo Stato e i Comuni. Il Consiglio degli Ottimi per ordinario non si aduna se non una volta l'anno, nel mese di ottobre, con brevitá spiccatamente concisa.

 

XXXI. Il Consiglio dei Provvisori si compone di sessanta eletti, per elezione compiuta nel modo del suffragio universale segreto e con la regola della rappresentanza proporzionale: Dieci Provvisori sono eletti dagli operai d'industria e dai lavoratori della terra; dieci dalla gente di mare; dieci dai datori d'opra; cinque dai tecnici agrarii e industriali; cinque dagli addetti alle amministrazioni delle aziende private; cinque dagli insegnanti delle scuole pubbliche, dagli studenti delle scuole superiori, e dagli altri consociati della sesta Corporazione; cinque dalle professioni libere; cinque dai pubblici impiegati; cinque dalle Societá cooperatrici di produzione, di lavoro e di consumo.

 

XXXII. I Provvisori durano nell'officio due anni. Non sono eleggibili se non appartengano alla Corporazione rappresentata.

 

XXXIII. Per ordinario il Consiglio dei Provvisori si aduna due volte l'anno, nei mesi di maggio e di novembre, usando nel dibattito il modo laconico. Ha potestá ordinatrice e legislatrice nel trattare del Codice commerciale e marittimo; delle Discipline che conducono il lavoro continuato; dei trasporti; delle opere pubbliche; dei Trattati di commercio, delle dogane, delle tariffe, e d'altre materie affini; della Istruzione tecnica e professionale; delle Industrie e delle Banche; delle Arti e dei Mestieri.

 

XXXIV. Il Consiglio degli Ottimi e il Consiglio dei Provvisori si riuniscono una volta l'anno in un sol corpo, sul principio del mese di dicembre, costituendo un grande Consiglio nazionale sotto il titolo di Arengo del Carnaro.
L'Arengo tratta e delibera delle Relazioni con gli altri Stati; della Finanza e del Tesoro; degli Alti Studii; della riformabile Costituzione; dell' ampliata Libertá
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Del potere esecutivo

 

XXXV. Esercitano il potere esecutivo della Reggenza sette Rettori partitamente eletti dall'Assemblea nazionale, dal Consiglio degli Ottimi, dal Consiglio dei Provvisori. Il Rettore degli Affari Esteri, il Rettore delle Finanze e del Tesoro, il Rettore dell'Istruzione pubblica sono eletti dall'Assemblea nazionale. Il Rettore dell'Interno e della Giustizia, il Rettore della Difesa nazionale sono eletti dal Consiglio degli Ottimi. Il Consiglio dei Provvisori elegge il Rettore dell'Economia pubblica e il Rettore del Lavoro. Il Rettore degli Affari esteri assume titolo di Primo Rettore, e rappresenta la Reggenza al cospetto degli altri Stati "primus inter pares".

 

XXXVI. L'officio dei sette Rettori è stabile e continuo. Delibera di ogni cosa che non competa all'amministrazione corrente. Il Primo Rettore regola il dibattito, e ha voto decisivo in caso di paritá. I Rettori sono eletti per un anno, e non sono rieleggibili se non per una volta sola. Ma, dopo l'intervallo di un anno, possono essere nuovamente nominati.

 

 Del potere giudiziario

 

XXXVII Partecipano del potere giudiziario i Buoni uomini, i Giudici del Lavoro, i Giudici togati, i Giudici del Maleficio, la Corte della Ragione.

 

XXXVIII. I Buoni uomini, eletti per fiducia popolare da tutti gli elettori dei varii comuni in misura del numero, giudicano delle controversie civili e commerciali sino al valore di cinquemila lire e sentenziano delle colpe che cadano sotto pene di durata non superiore a un anno.

 

XXXIX. I Giudici del Lavoro giudicano delle controversie singolari fra i salariati e i datori d'opra, fra gli stipendiati e i datori d'opra. Essi costituiscono collegi di giudici nominati dalle Corporazioni che eleggono il Consiglio dei Provvisori. In questa misura: due dagli operai d'industrie e dai lavoratori della terra; due dalla gente di mare; due dai datori d'opra; uno dai tecnici industriali ed agrarii; uno dalle libere professioni; uno dagli addetti alle amministrazioni delle private aziende; uno dagli impiegati pubblici; uno dagli Insegnanti, dagli studenti degli Istituti superiori e dagli altri socii della sesta Corporazione; uno dalle Societá cooperatrici di produzione, di lavoro e di consumo. I Giudici del Lavoro hanno facoltá di dividere in sezioni i loro collegi per sollecitare i giudizii, servitori pronti d'una giustizia leggera ed espeditissima. Alle sezioni ricongiunte compete il giudizio d'appello.

 

XL. I Giudici togati giudicano di tutte quelle questioni civili, commerciali e penali in cui i Buoni uomini e i Giudici del Lavoro non abbiano competenza, eccettuate quelle spettanti ai Giudici del Maleficio. Costituiscono il Tribunale d'appello per le sentenze dei Buoni uomini. Sono dalla Corte della Ragione scelti per concorsi fra i cittadini addottorati in legge.

 

XLI. Sette cittadini giurati, assistiti da due supplenti e presieduti da un giudice togato, compongono il Tribunale del Maleficio, che giudica tutti i delitti di colore politico e tutti quei misfatti che sieno da punire con la privazione della libertá corporale per un tempo superiore al triennio.

 

XLII. Eletta dal Consiglio nazionale, la Corte della Ragione si compone di cinque membri effettivi e di due supplenti. Dei membri effettivi almeno tre, dei supplenti almeno uno saranno scelti fra i dottori di legge. La Corte della Ragione giudica degli atti e decreti emanati dal Potere legislativo e dal Potere esecutivo, per accertarli conformi alla Costituzione; di ogni conflitto statutario fra il Potere legislativo e il Potere esecutivo, fra la Reggenza e i Comuni, fra Comune e Comune, fra la Reggenza e le Corporazioni, fra la Reggenza e i privati, fra i Comuni e le Corporazioni, fra i Comuni e i privati; dei casi di alto tradimento contro la Reggenza per opera di cittadini partecipi del Potere legislativo e dell'esecutivo; degli attentati al diritto delle genti; delle contestazioni civili fra la Reggenza e i Comuni, fra Comune e Comune; delle trasgressioni commesse da partecipi dei poteri; delle questioni riguardanti i diritti di cittadinanza e i privi di patria; delle questioni di competenza fra i vari magistrati giudiciali. La Corte della Ragione rivede in ultima istanza le sentenze, e nomina per concorso i Giudici togati. Ai cittadini costituiti in Corte della Ragione è fatto divieto di tenere alcun altro officio, sia nella sede sia in altro Comune. Ne' possono essi esercitare professione o Industria o mestiere per tutta la durata della carica.
 

Del Comandante

 

XLIII. Quando la Reggenza venga in pericolo estremo e veda la sua salute nella devota volontá d'un solo, che sappia raccogliere eccitare e condurre tutte le forze del popolo alla lotta e alla vittoria, il Consiglio nazionale solennemente adunato nell'Arengo può nominare a viva voce per voto il Comandante e a lui rimettere la potestá suprema senza appellazione. Il Consiglio determina il più o men breve tempo dell'imperio non dimenticando che nella Repubblica romana la dittatura durava sei mesi.

 

XLIV. Il Comandante, per la durata dell'imperio, assomma tutti i poteri politici e militari, legislativi ed esecutivi. I partecipi del Potere esecutivo assumono presso di lui officio di segretarii e commissario.

 

XLV. Spirato il termine dell'imperio, il Consiglio nazionale si raduna e delibera di riconfermare il Comandante nella carica, oppure di sostituire in suo luogo un altro cittadino, oppure di deporlo, o anche di bandirlo.

 

XLVI. Ogni cittadino investito dei diritti politici, sia o non sia partecipe dei poteri nella Reggenza, può essere eletto al supremo officio.
 

Della difesa nazionale

 

XLVII. Nella Reggenza italiana del Carnaro tutti i cittadini, d'ambedue i sessi, dall'etá di diciassette anni all'etá di cinquantacinque, sono obbligati al servizio militare per la difesa della terra. Fatta la cerna, gli uomini validi servono nelle forze di terra e di mare, gli uomini meno atti e le donne salde servono nelle ambulanze, negli ospedali, nelle amministrazioni, nelle fabbriche d'armi, e in ogni altra opera ausiliaria, secondo l'attitudine e secondo la perizia di ognuno.

 

XLVIII.  A tutti i cittadini che durante il servizio militare abbiano contratto una infermitá insanabile, e alle loro famiglie in bisogno, è dovuto il largo soccorso dello Stato. Lo Stato adotta i figli dei cittadini gloriosamente caduti in difesa della terra, soccorre i consanguinei se siano in distratta, raccomanda i nomi dei morti alla memoria delle generazioni.

 

XLIX. In tempo di pace e di sicurezza, la Reggenza non mantiene l'esercito armato; ma tutta la nazione resta armata, nei modi prescritti dall'apposita legge, e allena con sagace sobrietá le sue forze di terra e di mare. Lo stretto servizio è limitato ai periodi d'istruzione e ai casi di guerra guerreggiata o di pericolo prossimo. In periodo d'istruzione e in caso di guerra, il cittadino non perde alcun dei suoi diritti civili e politici; e può esercitarli quando sieno conciliabili con la necessitá della disciplina attiva.

 

Dell'istruzione pubblica

 

L. Per ogni gente di nobile origine la coltura è la più luminosa delle armi lunghe. Per la gente adriatica, di secolo in secolo costretta a una lotta senza tregua contro l'usurpatore incolto, essa è più che un'arma: è una potenza indomabile come il diritto e come la fede. Per il popolo di Fiume, nell'atto medesimo della sua rinascita a libertá, diviene il più efficace strumento di salute e di fortuna sopra l'insidia estranea che da secoli la stringe. La cultura è l'aroma contro le corruzioni. La cultura è la saldezza contro le deformazioni. Sul Carnaro di Dante il culto della lingua di Dante è appunto il rispetto e la custodia di ciò che in tutti i tempi fu considerato come il più prezioso tesoro dei popoli, come la più alta testimonianza della loro nobiltá originaria, come l'indice supremo del loro sentimento di dominazione morale. La dominazione morale è la necessitá guerriera del nuovo Stato. L'esaltazione delle belle idee umane sorge dalla sua volontá di vittoria. Mentre compisce la sua unitá, mentre conquista la sua libertá, mentre instaura la sua giustizia, il nuovo Stato deve sopra tutti i suoi propositi proporsi di difendere conservare propugnare la sua unitá la sua libertá la sua giustizia nella regione dello spirito. Roma deve qui essere presente nella sua coltura.
L'Italia deve qui essere presente nella sua coltura. Il ritmo romano, il ritmo fatale del compimento, deve ricondurre su le vie consolari l'altra stirpe inquieta che s'illude di poter cancellare le grandi vestigia e di poter falsare la grande storia. Nella terra di specie latina, nella terra smossa dal vomere latino, l'altra stirpe sará
foggiata o prima o poi dallo spirito creatore della latinitá: il quale non è se non una disciplinata armonia di tutte quelle forze che concorrono alla formazione dell'uomo libero. Qui si forma l'uomo libero. E qui si prepara il regno dello spirito, pur nello sforzo del lavoro e nell'acredine del traffico. Per ciò la Reggenza italiana del Carnaro pone alla sommitá delle sue leggi la coltura del popolo; fonda sul patrimonio della grande coltura latina il suo patrimonio.

 

LI. E' instituita nella cittá di Fiume una Universitá libera, collocata in un vasto edificio capace di contenere ogni maggiore aumento di studi e di studiosi, retta da suoi proprii statuti come la Corporazione. Sono nella cittá di Fiume instituite una scuola di Arti belle, una Scuola di Arti decorative, una scuola di Musica, poste sopra l'abolizione di ogni vizio e pregiudizio magistrali, condotte dal più sincero e ardito spirito di ricerca nella novitá, rette da un acume atto a purificarle dall'ingombro dei mal dotati e a sceverare i buoni dai migliori e a secondare i migliori nella scoperta di se e dei nuovi rapporti fra la materia difficile e il sentimento umano.

 

LII. Provvede a ordinare le Scuole medie il Consiglio degli Ottimi; provvede a ordinare le Scuole tecniche e professionali il Consiglio dei Provvisori; provvede a ordinare gli Alti Studi il Consiglio nazionale. In tutte le scuole di tutti i Comuni l'insegnamento della lingua italiana ha privilegio insigne. 

Nelle Scuole medie ha obbligatorio l'insegnamento dei diversi idiomi parlati in tutta la Reggenza italiana del Carnaro. L'insegnamento primario á dato nella lingua parlata dalla maggioranza degli abitanti di ciascun Comune e nella lingua parlata dalla minoranza in corsi paralleli

Se alcun Comune tenti di sottrarsi all'obbligo d'instituire tali corsi, la Reggenza esercita il suo diritto di provvedervi, aggravando della spesa il Comune.

 

LIII. Un Consiglio scolastico determina l'ordine e il modo dell'insegnamento primario, che è d'obbligo nelle scuole di tutti i Comuni. L'insegnamento del canto corale fondato su i motivi della più ingenua poesia paesana e l'insegnamento dell'ornato su gli esempi della più fresca arte rustica hanno il primo luogo. Compongono il Consiglio un rappresentante di ciascun Comune due rappresentanti delle Scuole medie due delle Scuole tecniche e professionali due degli Istituti superiori, eletti dagli insegnanti e dagli studenti due della Scuola di Musica due della Scuola di Arti decorative.

 

LIV. Alle chiare pareti delle scuole aerate non convengono emblemi di religione ne' figure di parte politica. Le scuole pubbliche accolgono i seguaci di tutte le confessioni religiose, i credenti di tutte le fedi, e quelli che possono vivere senza altare e senza Dio. Perfettamente rispettata è la libertá di coscienza. E ciascuno può fare la sua preghiera tacita. Ma ricorrono su le pareti quelle iscrizioni sobrie che eccitano l'anima e, come i temi d'una sinfonia eroica, ripetute non perdono mai il loro potere di rapimento. Ma ricorrono sulle pareti le imagini grandiose di quei capolavori che con la massima potenza lirica interpretano la perpetua aspirazione e la perpetua implorazione degli uomini.

 

Della riforma statutaria

 

LV. Ogni sette anni il grande Consiglio nazionale si aduna in assemblea straordinaria per la riforma della Costituzione. Ma la Costituzione può essere riformata in ogni tempo quando sia chiesta dal terzo dei cittadini in diritto di voto. Hanno facoltá di proporre emendamenti al testo della Costituzione i membri del Consiglio nazionale le rappresentanze dei Comuni la Corte della Ragione le Corporazioni.
 

Del diritto d'iniziativa

 

LVI. Tutti i cittadini appartenenti ai corpi elettorali hanno il diritto d'iniziare proposte di leggi che riguardino le materie riservate all'opera dell'uno o dell'altro Consiglio, rispettivamente. Ma l'iniziativa non è valida se almeno il quarto degli elettori, per l'uno o per l'altro Consiglio, non la promuova e non la sostenga.
 

Della riprova popolare

 

LVII. Tutte le leggi sancite dai due corpi del Potere legislativo possono essere sottoposte alla riprova del consenso o del dissenso pubblico quando la riprova sia domandata da un numero di elettori eguale per lo meno al quarto dei cittadini in diritto di voto.

 

Del diritto di petizione

 

LVIII. Tutti i cittadini hanno diritto di petizione verso i corpi legislativi che da essi furono per buon diritto eletti.
 

Della incompatibilitá

 

LIX. Nessun cittadino può esercitare più di un potere ne' partecipare di due corpi legislativi nel tempo medesimo.
 

Della rivocazione

 

LX. Ogni cittadino può essere rivocato dall'officio che occupa, quando egli perda i diritti politici per sentenza confermata dalla Corte della Ragione, quando la rivocazione sia imposta per voto schietto dalla metá più uno degli inscritti al corpo elettorale.
 

Della responsabilitá

 

LXI. Tutti i partecipi dei poteri e tutti i pubblici ufficiali della Reggenza sono penalmente e civilmente responsabili del danno che allo Stato al Comune alla Corporazione al semplice cittadino rechino le loro trasgressioni, per abuso, per incuria, per codardia, per inettezza.
 

Della retribuzione

 

LXII. A tutti gli ufficiali pubblici, nominati negli statuti e collocati nel nuovo ordinamento, è fatta una retribuzione giusta; che una legge votata dal Consiglio nazionale determina di anno in anno.
 

Della edilitá

 

LXIII. E' instituito nella Reggenza un collegio di Edili, eletto con discernimento fra gli uomini di gusto puro, di squisita perizia, di educazione novissima. Più che l'edilitá romana il collegio rinnovella quegli ufficiali dell'ornato della cittá che nel nostro Quattrocento componevano una via o una piazza con quel medesimo senso musicale che li guidava nell'apparato di una pompa repubblicana o in una rappresentazione carnascialesca. Esso presiede al decoro del vivere cittadino; cura la sicurezza, la decenza, la sanitá degli edifizii pubblici e delle case particolari; impedisce il deturpamento delle vie con fabbriche sconce o mal collocate;allestisce le feste civiche di terra e di mare con sobria eleganza, ricordandosi di quei padri nostri a cui per fare miracoli di gioia bastava la dolce luce, qualche leggera ghirlanda, l'arte del movimento e dell'aggruppamento umano; persuade ai lavoratori che l'ornare con qualche segno di arte popolaresca la più umile abitazione è un atto pio, e che v'è un sentimento religioso del mistero umano e della natura profonda nel più semplice segno che di generazione in generazione si trasmette inciso o dipinto nella madia, nella culla, nel telaio, nella conocchia, nel forziere, nel giogo; si studia di ridare al popolo l'amore della linea bella e del bel colore nelle cose che servono alla vita d'ogni giorno, mostrandogli quel che la nostra gente vecchia sapesse fare con un leggero motivo geometrico, con una stella, con un fiore, con un cuore, con un serpe, con una colomba sopra un boccale, sopra un orcio, sopra una mezzina (brocca), sopra una panca, sopra un cofano, sopra un vassoio; si studia di dimostrare al popolo perchè e come lo spirito delle antiche libertá comunali si manifestasse non soltanto nelle linee, nei rilievi, nelle commettiture delle pietre, ma perfino nell'impronta dell'uomo posta su l'utensile fatto vivente e potente;i nfine, convinto che un popolo non può avere se non l'architettura che meritano la robustezza delle sue ossa e la nobiltá della sua fronte, si studia di incitare e di avviare intraprenditori e costruttori a comprendere come le nuove materie - il ferro, il vetro, i cementi - non domandino se non di essere innalzate alla vita armoniosa nelle invenzioni della nuova architettura.
 

Della musica

 

LXIV. Nella Reggenza italiana del Carnaro la Musica è una istituzione religiosa e sociale. Ogni mille anni, ogni duemila anni sorge dalla profonditá del popolo un inno e si perpetua. Un grande popolo non è soltanto quello che crea il suo Dio a sua somiglianza ma quello che anche crea il suo inno per il suo Dio. Se ogni rinascita d'una gente nobile è uno sforzo lirico, se ogni sentimento unanime e creatore è una potenza lirica, se ogni ordine nuovo è un ordine lirico vigoroso e impetuoso della parola, la Musica considerata come linguaggio rituale è l'esaltatrice dell'atto di vita, dell'opera di vita. Non sembra che la grande Musica annunzi ogni volta alla moltitudine intenta e ansiosa il regno dello spirito? Il regno dello spirito umano non è cominciato ancora. "Quando la materia operante su la materia potrá tener vece delle braccia dell'uomo, allora lo spirito comincerá a intravedere l'aurora della sua libertá" disse un uomo adriatico, un uomo dalmatico: il cieco veggente di Sebenico. Come il grido del gallo eccita l'alba, la musica eccita l'aurora, quell'aurora. Intanto negli strumenti del lavoro e del lucro e del gioco, nelle macchine fragorose che anch'esse obbediscono al ritmo esatto come la poesia, la Musica trova i suoi movimenti e le sue pienezze. Delle sue pause è formato il silenzio della decima Corporazione.

LXV. Sono istituiti in tutti i Comuni della Reggenza corpi corali e corpi istrumentali con sovvenzione dello Stato. Nella cittá di Fiume al collegio degli Edili è commessa l'edificazione di una Rotonda capace di almeno diecimila uditori, fornita di gradinate comode per il popolo e d'una vasta fossa per l'orchestra e per il coro. Le grandi celebrazioni corali e orchestrali sono totalmente gratuite come dai padri della Chiesa è detto delle grazie di Dio.

 

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