Bacone

 
 

A g o r �

 

CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL'UNIONE EUROPEA

 
 

 

Leonardo

 
 

 

PREAMBOLO

 
 
 

 

I popoli europei nel creare tra loro una unione sempre pi� stretta, hanno deciso di condividere un futuro di pace fondato su valori comuni.

Consapevole del suo patrimonio spirituale e morale, l'Unione si fonda sui valori indivisibili e universali di dignit� umana, di libert�, di uguaglianza e di solidariet�; l'Unione si basa sui principi di democrazia e dello stato di diritto. Essa pone la persona al centro della sua azione istituendo la cittadinanza dell'Unione e creando uno spazio di libert�, sicurezza e giustizia.

L'Unione contribuisce al mantenimento e allo sviluppo di questi valori comuni, nel rispetto della diversit� delle culture e delle tradizioni dei popoli europei, dell'identit� nazionale degli Stati membri e dell'ordinamento  dei loro pubblici poteri a livello nazionale, regionale e locale; essa cerca di promuovere uno sviluppo equilibrato e sostenibile e assicura la libera circolazione delle persone, dei beni, dei servizi e dei capitali, nonch� la libert� di stabilimento.

A tal fine � necessario, rendendoli pi� visibili in una Carta, rafforzare la tutela dei diritti fondamentali alla luce della evoluzione della societ�, del progresso sociale e degli sviluppi scientifici e tecnologici.

La presente Carta riafferma, nel rispetto delle competenze e dei compiti della Comunit� e dell'Unione, e del principio di sussidiariet�, i diritti derivanti in particolare dalle tradizioni costituzionali e dagli obblighi internazionali comuni agli Stati membri, dal trattato sull'unione europea e dai trattati comunitari, dalla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libert� fondamentali, dalle carte sociali adottate dalla Comunit� e dal Consiglio d'Europa, nonch� i diritti riconosciuti dalla giurisprudenza della Corte  di giustizia delle Comunit� europee e da quelle della Corte europea dei diritti dell'uomo.

Il godimento di questi diritti fa sorgere responsabilit� e doveri nei confronti degli altri, come pure della comunit� umana e delle generazioni future.

Pertanto, l'Unione riconosce i diritti, le libert� ed i principi enunciati qui di seguito.

 

CAPO PRIMO:  DIGNITA'

 

Articolo 1.  Dignit� umana.

La dignit� umana � inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata.

 

Articolo 2.  Diritto alla vita.

1.  Ogni individuo ha diritto alla vita.

2.  Nessuno pu� essere condannato alla pena di morte, n� giustiziato.

 

Articolo 3.  Diritto all'integrit� della persona.

1.  Ogni individuo ha diritto alla propria integrit� fisica e psichica.

2.  Nell'ambito della medicina e della biologia, devono essere in particolare rispettati:

� il consenso libero e informato della persona interessata, secondo le modalit� definite dalla Legge.

� il divieto delle pratiche eugenetiche, in particolare di quelle aventi come scopo la selezione delle persone.

� il divieto di fare del corpo umano e delle sue parti una fonte di lucro.

� il divieto della donazione riproduttiva degli esseri umani.

 

Articolo 4.  Proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti.

Nessuno pu� essere sottoposto a tortura, n� a pene o trattamenti inumani o degradanti.

 

Articolo 5.  Proibizione della schiavit� e del lavoro forzato.

1. Nessuno pu� essere tenuto in condizioni di schiavit�, o di servit�.

2. Nessuno pu� essere costretto a compiere un lavoro forzato o obbligatorio.

3. E' proibita la tratta degli esseri umani.

 

CAPO SECONDO:  LIBERTA'

 

Articolo 6.  Diritto alla libert� e alla sicurezza.

Ogni individuo ha diritto alla libert� e alla sicurezza.

 

Articolo 7.  Rispetto della vita privata e della vita familiare.

Ogni individuo ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e delle sue comunicazioni.

 

Articolo 8.  Protezione dei dati di carattere personale.

1. Ogni individuo ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che lo riguardano.

2.  Tali dati devono essere trattati secondo il principio di lealt�, per finalit� determinate e in base al consenso della persona interessata, o a un altro fondamento legittimo previsto dalla legge. Ogni individuo ha il diritto di accedere ai dati raccolti che lo riguardano e di ottenerne la rettifica.

3.  Il rispetto di tali regole � soggetto al controllo di un'autorit� indipendente.

 

Articolo 9.  Diritto di sposarsi e di costituire una famiglia.

Il diritto di sposarsi e il diritto di costituire una famiglia sono garantiti secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l'esercizio.

 

Articolo 10.  Libert� di pensiero, di coscienza e di religione.

1.  Ogni individuo ha diritto alla libert� di pensiero, di coscienza e di religione. Tale diritto include la libert� di cambiare religione o convinzione, cos� come la libert� di manifestare la propria religione o la propria convinzione individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l'insegnamento, le pratiche e l'osservanza dei riti.

2.  Il diritto all'obiezione di coscienza � riconosciuto secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l'esercizio.

 

Articolo 11.  Libert� di espressione e d'informazione.

1..Ogni individuo ha diritto alla libert� di espressione. Tale diritto include la libert� di opinione e la libert� di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorit� pubbliche e senza limiti di frontiera.

2.  La libert� dei media e il loro pluralismo sono rispettati.

 

Articolo 12.  Libert� di riunione e di associazione.

1.  Ogni individuo ha diritto alla libert� di riunione pacifica e alla libert� di associazione a tutti i livelli, segnatamente in campo politico, sindacale e civico, il che implica il diritto di ogni individuo  di fondare sindacati insieme con altri e di aderirvi per la difesa dei propri interessi.

2.  I partiti politici a livello dell'Unione contribuiscono a esprimere la volont� politica dei cittadini dell'Unione.

 

Articolo 13.  Libert� delle arti e delle scienze.

Le arti e la ricerca scientifica sono libere. La libert� accademica � rispettata.

 

Articolo 14.  Diritto all'istruzione.

1.  Ogni individuo ha diritto all'istruzione e all'accesso alla formazione professionale e continua.

2.  Questo diritto comporta la facolt� di accedere gratuitamente all'istruzione obbligatoria.

3.  La libert� di creare istituti di insegnamento nel rispetto dei princ�pi democratici, cos� come il diritto dei genitori di provvedere all'educazione e all'istruzione dei loro figli secondo le loro convinzioni religiose, filosofiche e pedagogiche sono rispettati secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l'esercizio.

 

Articolo 15.  Libert� professionale e diritto di lavorare.

1.  Ogni individuo ha il diritto di lavorare e di esercitare una professione liberamente scelta o accettata.

2.  Ogni cittadino dell'Unione ha la libert� di cercare un lavoro, di lavorare, di stabilirsi o di prestare servizi in qualunque Stato membro.

3.  I cittadini dei paesi terzi che sono autorizzati a lavorare nel territorio degli Stati membri hanno diritto a condizioni di lavoro equivalenti a quelle di cui godono i cittadini dell'Unione.

 

Articolo 16.  Libert� d'impresa.

E' riconosciuta la libert� d'impresa, conformemente al diritto comunitario ed alle legislazioni e prassi nazionali.

 

Articolo 17.  Diritto di propriet�.

1.  Ogni individuo ha il diritto di godere della propriet� dei beni che ha acquistato legalmente, di usarli, di disporne e di lasciarli in eredit�. Nessuno pu� essere privato della propriet� se non per causa di pubblico interesse, nei casi e nei modi previsti dalla legge e contro il pagamento in tempo utile di una giusta indennit� per la perdita della stessa. L'uso dei beni pu� essere regolato dalla legge, nei limiti imposti dall'interesse generale.

2.  La propriet� intellettuale � protetta.

 

Articolo 18.  Diritto di asilo.

Il diritto di asilo � garantito nel rispetto delle norme stabilite dalla convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e dal protocollo del 31 gennaio 1967, relativi allo status dei rifugiati e alla norma del trattato che istituisce la Comunit� europea.

 

Articolo 19.  Protezione in caso di allontanamento, di espulsione e di estradizione.

1.  Le espulsioni collettive sono vietate.

2.  Nessuno pu� essere allontanato, espulso o estradato verso uno Stato in cui esiste un rischio serio di essere sottoposti alla pena di morte, alla tortura o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti.

 

CAPO TERZO:  UGUAGLIANZA

 

Articolo 20.  Uguaglianza davanti alla legge.

Tutte le persone sono uguali davanti alla legge.

 

Articolo 21.  Non discriminazione.

1.  E' vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l'et� o le tendenze sessuali.

2.  Nell'ambito d'applicazione del trattato che istituisce la Comunit� europea e del trattato sull'Unione europea, � vietata qualsiasi discriminazione fondata sulla cittadinanza, fatte salve le disposizioni particolari contenute nei trattati stessi.

 

Articolo 22.  Diversit� culturale, religiosa e linguistica.

L'Unione rispetta la diversit� culturale, religiosa e linguistica.

 

Articolo 23.  Parit� tra uomini e donne.

La parit� tra uomini e donne deve essere assicurata in tutti i campi, compreso in materia di occupazione, di lavoro e di retribuzione. Il principio della parit� non osta al mantenimento o all'adozione di misure che prevedano vantaggi specifici a favore del sesso sottorappresentato.

 

Articolo 24.  Diritti del bambino.

1.  I bambini hanno diritto alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere. Essi possono esprimere liberamente la propria opinione; questa viene presa in considerazione sulle questioni che li riguardano in funzione della loro et� e della loro maturit�.

2.  In tutti gli atti relativi ai bambini, siano essi compiuti da autorit� pubbliche o da istituzioni private, l'interesse superiore del bambino dev'essere considerato preminente.

3.  Ogni bambino ha diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori, salvo qualora ci� sia contrario al suo interesse.

 

Articolo 25.  Diritti degli anziani.

L'Unione riconosce e rispetta il diritto degli anziani di condurre una vita dignitosa e indipendente e di partecipare alla vita sociale e culturale.

 

Articolo 26.  Inserimento dei disabili.

L'Unione riconosce e rispetta il diritto dei disabili di beneficiare di misure intese a garantirne l'autonomia, l'inserimento sociale e professionale, e la partecipazione alla vita della comunit�.

 

CAPO QUARTO:  SOLIDARIETA'

 

Articolo 27.  Diritto dei lavoratori all'informazione e alla consultazione nell'ambito dell'impresa.

Ai lavoratori e ai loro rappresentanti devono essere garantite, ai livelli appropriati, l'informazione e la consultazione in tempo utile, nei casi e nelle condizioni previste dal diritto comunitario e dalle legislazioni e prassi nazionali.

 

Articolo 28.  Diritto di negoziazione e di azioni collettive.

I lavoratori e i datori di lavoro, o le rispettive organizzazioni hanno, conformemente al diritto comunitario e alle legislazioni e prassi nazionali, il diritto di negoziare e di concludere contratti collettivi, ai livelli appropriati, e di ricorrere, in caso di conflitti d'interessi, ad azioni collettive per la difesa dei loro interessi, compreso lo sciopero.

 

Articolo 29.  Diritto di accesso ai servizi di collocamento.

Ogni individuo ha il diritto di accedere a un servizio di collocamento gratuito.

 

Articolo 30.  Tutela in caso di licenziamento ingiustificato.

Ogni lavoratore ha il diritto alla tutela contro ogni licenziamento ingiustificato, conformemente al diritto comunitario e alle legislazioni e prassi nazionali.

 

Articolo 31.  Condizioni di lavoro giuste ed eque.

1.  Ogni lavoratore ha diritto a condizioni di lavoro sane, sicure e dignitose.

2.  Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro e a periodi di riposo giornalieri e settimanali, e a ferie annuali retribuite.

 

Articolo 32.  Divieto del lavoro minorile e protezione dei giovani sul luogo di lavoro.

Il lavoro minorile � vietato. L'et� minima per l'ammissione al lavoro non pu� essere inferiore all'et� in cui termina la scuola dell'obbligo, fatte salve le norme pi� favorevoli ai giovani, ed eccettuate deroghe limitate.

I giovani ammessi al lavoro devono beneficiare di condizioni di lavoro appropriate alla loro et�, ed essere protetti contro lo sfruttamento  economico o contro ogni lavoro che possa minarne la sicurezza, la salute, lo sviluppo fisico, mentale, morale o sociale, o che possa mettere a rischio la loro istruzione.

 

Articolo 33.  Vita familiare e vita professionale.

1.  E' garantita la vita della famiglia sul piano giuridico, economico e sociale.

2.  Al fine di poter conciliare vita familiare e vita professionale, ogni individuo ha il diritto di essere tutelato contro il licenziamento per un motivo legato alla maternit� e il diritto a un congedo di maternit� retribuito e a un congedo parentale dopo la nascita o l'adozione di un figlio.

 

Articolo 34.  Sicurezza sociale e assistenza sociale.

1.  L'Unione riconosce e rispetta il diritto di accesso alle prestazioni di sicurezza sociale e ai servizi sociali che assicurano protezione di lavoro, secondo le modalit� stabilite dal diritto comunitario e le legislazioni e prassi nazionali.

2.  Ogni individuo che risieda o si sposti legalmente all'interno dell'Unione ha diritto alle prestazioni di sicurezza sociale e ai benefici sociali, conformemente al diritto comunitario e alle legislazioni e prassi nazionali.

3.  Al fine di lottare contro l'esclusione sociale e la povert�, l'Unione riconosce e rispetta il diritto all'assistenza sociale e all'assistenza abitativa, volte a garantire un'esistenza dignitosa a tutti coloro che non dispongano di risorse sufficienti, secondo le modalit� stabilite dal diritto comunitario e le legislazioni e prassi nazionali.

 

Articolo 35.  Protezione della salute.

Ogni individuo ha il diritto di accedere alla prevenzione sanitaria e di ottenere cure mediche alle condizioni stabilite dalle legislazioni e prassi nazionali. Nella definizione e nell'attuazione di tutte le politiche ed attivit� dell'Unione � garantito un livello elevato di protezione della salute umana.

 

Articolo 36.  Accesso ai servizi d'interesse economico generale.

Al fine di promuovere la coesione sociale e territoriale dell'Unione, questa riconosce e rispetta l'accesso ai servizi d'interesse economico generale quale previsto dalle legislazioni e prassi nazionali, conformemente al trattato che istituisce la Comunit� europea.

 

Articolo 37.  Tutela dell'ambiente.

Un livello elevato di tutela dell'ambiente e il miglioramento della sua qualit� devono essere integrati nelle politiche dell'Unione e garantiti conformemente al principio dello sviluppo sostenibile.

 

Articolo 38.  Protezione dei consumatori.

Nelle politiche dell'Unione � garantito un livello elevato di protezione dei consumatori.

 

CAPO QUINTO:  CITTADINANZA

 

Articolo 39.  Diritto di voto e di eleggibilit� alle elezioni del Parlamento europeo.

1.  Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di voto e di eleggibilit� alle elezioni del Parlamento europeo nello Stato membro di cui risiede, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato.

2.  I membri del Parlamento europeo sono eletti a suffragio universale diretto, libero e segreto.

 

Articolo 40.  Diritto di voto e di eleggibilit� alle elezioni comunali.

Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di voto e di eleggibilit� alle elezioni comunali nello Stato membro in cui risiede, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato.

 

Articolo 41.  Diritto ad una buona amministrazione.

1.  Ogni cittadino ha diritto a che le questioni che lo riguardano siano trattate in modo imparziale, equo ed entro un termine ragionevole, dalle istituzioni e dagli organi dell'Unione.

2.  Tale diritto comprende in particolare:

�  il diritto di ogni individuo di essere ascoltato prima che nei suoi confronti venga adottato un provvedimento individuale che gli rechi pregiudizio;

�  il diritto di ogni individuo di accedere al fascicolo che lo riguarda, nel rispetto dei legittimi interessi della riservatezza e del segreto professionale.

�  l'obbligo per l'amministrazione di motivare le proprie decisioni.

3.  Ogni individuo da diritto al risarcimento, da parte della Comunit�, dei danni cagionati dalle sue istituzioni o dai suoi agenti nell'esercizio delle loro funzioni, conformemente ai principi generali comuni agli ordinamenti degli Stati membri.

4.  Ogni individuo pu� rivolgersi alle istituzioni dell'Unione in una delle lingue del trattato e deve ricevere una risposta nella stessa lingua.

 

Articolo 42.  Diritto di accesso ai documenti.

Qualsiasi cittadino dell'Unione o qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro, ha il diritto di accedere ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione.

 

Articolo 43.  Mediatore.

Qualsiasi cittadino dell'Unione o qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di sottoporre al mediatore dell'Unione casi di cattiva amministrazione nell'azione delle istituzioni o degli organi comunitari. Salvo la Corte di Giustizia e il Tribunale di primo grado nell'esercizio delle loro funzioni giurisdizionali.

 

Articolo 44.  Diritto di petizione.

Qualsiasi cittadino dell'Unione o qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro, ha il diritto di presentare una petizione al Parlamento europeo.

 

Articolo 45.  Libert� di circolazione e di soggiorno.

1.  Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di circolare liberamente nel territorio degli Stati membri.

2.  La libert� di circolazione e di soggiorno pu� essere accordata, conformemente al trattato che istituisce la Comunit� europea, ai cittadini dei paesi terzi che risiedono legalmente nel territorio di uno Stato membro.

 

Articolo 46.  Tutela diplomatica e consolare.

Ogni cittadino dell'Unione gode, nel territorio di un paese terzo nel quale lo Stato membro di cui ha la cittadinanza non � rappresentato, della tutela delle autorit� diplomatiche e consolari di qualsiasi Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di setto Stato.

 

CAPO SESTO:  GIUSTIZIA

 

Articolo 47.  Diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale.

Ogni individuo i cui diritti e le cui libert�, garantiti dal diritto dell'Unione, siano stati violati, ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, nel rispetto delle condizioni previste nel presente articolo.

Ogni individuo ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente e entro un termine ragionevole, da un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge. Ogni individuo ha la facolt� di farsi consigliare, difendere e rappresentare.

A coloro che non dispongono di mezzi sufficienti � concesso il patrocinio a spese dello Stato, qualora ci� sia necessario per assicurare un accesso effettivo alla giustizia.

 

Articolo 48.  Presunzione di innocenza e diritti della difesa.

1.  Ogni imputato � considerato innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente provata.

2.  Il rispetto dei diritti della difesa � garantito ad ogni imputato.

 

Articolo 49.  Principio della legalit� e della proporzionalit� dei reati e delle pene.

1.  Nessuno pu� essere condannato per un'azione o un'omissione che, al momento in cui � stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno o il diritto internazionale. Parimenti, non pu� essere inflitta una pena pi� grave di quella applicabile al momento in cui il reato � stato commesso. Se, successivamente alla commissione del reato, la legge prevede l'applicazione di una pena pi� lieve, occorre applicare quest'ultima.

2.  Il presente articolo non osta al giudizio e alla condanna di una persona colpevole di un'azione o di un'omissione che, al momento in cui � stata commessa, costituiva un crimine secondo i principi generali riconosciuti da tutte le nazioni.

3.  Le pene inflitte non devono essere sproporzionate rispetto al reato.

 

Articolo 50.  Diritto di non essere giudicato o punito due volte per lo stesso reato.

Nessuno pu� essere perseguito o condannato per un reato per il quale � gi� stato assolto o condannato nell'Unione a seguito di una sentenza penale definitiva conformemente alla legge.

 

CAPO SETTIMO:  DISPOSIZIONI GENERALI

 

Articolo 51.  Ambito di applicazione.

1.  Le disposizioni della presente carta si applicano alle istituzioni e agli organi dell'Unione, nel rispetto del principio di sussidiariet�, pure agli Stati membri, esclusivamente nell'attuazione del diritto dell'Unione. Pertanto i suddetti soggetti  rispettano i diritti, osservano i principi e ne promuovono l'applicazione secondo le rispettive competenze.

2.  La presente Carta non introduce competenze nuove o compiti nuovi per la Comunit� e per l'Unione, n� modifica le competenze e i compiti definiti nei trattati.

 

Articolo 52.  Portata dei diritti garantiti.

1.  Eventuali limitazioni all'esercizio dei diritti e delle libert� riconosciuti dalla presente Carta devono essere previste dalla legge e rispettare il contenuto essenziale di detti diritti e libert�. Nel rispetto del principio di proporzionalit�, possono essere apportate limitazioni solo laddove siano necessarie e rispondano effettivamente a finalit� di interesse generale riconosciute dall'Unione e all'esigenza di proteggere i diritti e le libert� altrui.

2.  I diritti riconosciuti dalla presente Carta, che trovano fondamento nei trattati comunitari o nel trattato sull'Unione europea, si esercitano alle condizioni e nei limiti definiti dai trattati stessi.

3.  Laddove la presente carte contenga diritti corrispondenti a quelli garantiti dalla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libert� fondamentali, il significato e la portata degli stessi sono uguali a quelli conferiti dalla suddetta convenzione. La presente disposizione non esclude che il diritto dell'Unione conceda una protezione pi� estesa.

 

Articolo 53.  Livello di protezione.

Nessuna disposizione della presente Carta dev'essere interpretata come limitativa o lesiva dei diritti dell'uomo e delle libert� fondamentali riconosciuti, nel rispettivo ambito di applicazione, dal diritto dell'Unione, dal diritto internazionale, dalle convenzioni internazionali delle quali l'Unione, la Comunit� o tutti gli Stati membri sono parti contraenti, in particolare la convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libert� fondamentali, e delle costituzioni degli Stati membri.

 

Articolo 54.  Divieto dell'abuso di diritto.

Nessuna disposizione della presente Carta dev'essere interpretata nel senso di comportare il diritto di esercitare un'attivit� o compiere un atto che miri alla distruzione dei diritti o delle libert� riconosciuti nella presente Carta, o di imporre a tali diritti e libert� limitazioni pi� ampie di quelle previste dalla presente Carta.

 

 

 

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