Lettura commentata della

Costituzione Italiana

 
 
 

 

 

 

 PRINCIPI  FONDAMENTALI

 
 
 

 

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO Vista la deliberazione dell'Assemblea Costituente, che nella seduta del 22 dicembre 1947 ha approvato la costituzione della Repubblica Italiana:

Vista la XVIII disposizione finale della Costituzione:

Promulga la Costituzione della Repubblica Italiana nel seguente testo:

 

PRINCIPI  FONDAMENTALI

 

Art. 1.  L'Italia � una repubblica democratica, fondata sul lavoro.

           La sovranit� appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.

 

La specificazione: "fondata sul lavoro" esprime l' intenzione dei nostri legislatori di stabilire un valore etico preminente avente a fondamento la collaborazione sociale.  Come a dire: la vita pratica dello Stato � fondata sulla collaborazione di tutte le categorie del lavoro. Oppure anche: sullo Stato dei lavoratori. A seconda.

Siamo nel 1947 e la frase, ideologicamente felice, in realt� non risparmi� al Paese  lotte di classe durissime infocate  dalla particolare situazione di guerra fredda esistente al tempo e nella quale quasi tutti i partiti e movimenti politici ebbero parte. Non ci � stato mai detto, purtroppo, quanto l'approvazione della nostra carta costituzionale si dovette al placet  dell'Unione Sovietica, o a quello dello Stato Vaticano, o a quello delle potenze Occidentali.

A parere dei classici scelti da noi e gi� indicati nella prefazione,  ogni tipo di democrazia, sia repubblicana che monarchica, per poter essere definita tale dev'essere fondata sul popolo, ovvero sugli aventi diritto alla cittadinanza, tutti regolati da una Legge di Stato certa, ma sempre discutibile e modificabile. Ci�, sia che si intenda dar peso al significato etimologico del termine "democrazia", o meno.

Ci�, comunque, scritto in termini teorici, perch� uno Stato democratico giustificato "soltanto" sul popolo, pu� anche tendere a una ococlazia e presupporre, per il futuro, una ricaduta dittatoriale.

In ternini pratici una democrazia si mantiene tale soltanto grazie al disinteressato equilibrio dei poteri, e per s� presuppone moralit�.

La espressione "fondata sul lavoro", pertanto, alla fine, sta bene.

Una democrazia evoluta trasformer� poi il popolo in persone capaci di esprimersi autonomamente.

Lo spirito del popolo, a sua volta, � evidenziato dal senso dello Stato (non importa se unitario o meno), mentre il senso dello Stato � rappresentato nella Legge scritta (ad iniziare da quella costituzionale), ovvero da ci� che Benjamin Constant definiva "la forma".

La forma costituzionale � quindi la pietra di paragone, la sezione aurea alla quale poi tutte le norme, pur nella loro grande capacit� di modificazione, devono adeguarsi.

 

Art. 2.  La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalit�, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidariet� politica, economica e sociale.

 

Art. 3.  Tutti i cittadini hanno pari dignit� sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli  di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libert� e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

 

Art. 4.  La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.

Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilit� e la propria scelta, un'attivit� o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della societ�.

 

A rigore questo articolo, per risultare operativo, richiederebbe una legge obbligante al pieno impiego. Tale legge fu, di fatto, promulgata nei Paesi comunisti dell'Est, e lo sarebbe stata anche in Italia se il risultato delle elezioni del 18 aprile 1948 avesse dato la vittoria al Fronte Popolare.

In regime di libert� capitalista una tal legge sembra impensabile, sia con le destre che con le sinistre al governo, per cui l'articolo mantiene soltanto un suo potere di esortazione, pur essendo di fatto pleonastico ed attualmente inapplicabile.

Dovrebbe suggerire per�, nello Stato, una tendenza costituzionalizzata allo welfare.

 

Art. 5.  La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il pi� ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.

 

Art. 6.  La Repubblica tutela, con apposite norme, le minoranze linguistiche .

 

Art. 7.  Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.

I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.

Nota al secondo comma:
I Patti Lateranensi sono stati modificati dall�Accordo concordatario del 18 febbraio 1984, reso esecutivo con la legge 25 marzo 1985, n. 121 (G.U. 10 aprile 1985, n. 85, suppl.). (Presidenza del Consiglio dei Ministri).

 

Che lo Stato Italiano sia realmente "indipendente e sovrano" di fronte alla Chiesa, � ipotesi che sta diventando, di giorno in giorno, sempre pi� astratta, specialmente dopo il cedimento del pensiero democratico di don Sturzo e De Gasperi a quello ideologico e dichiaratamente antidemocratico ed espansionistico del "Pensiero Forte" cattolico.

Dopo gli avvenimenti politici che fortunatamente hanno posto fine alla guerra fredda, per i quali il maggior merito va a Papa Giovanni Paolo II ed all'uomo politico russo Gorbaciov, i rapporti italiani fra Stato e Chiesa si sono modificati in modo da rendere di fatto abrogati i vecchi patti lateranensi nel solo favore per�, almeno cos� a me pare, dello Stato Vaticano, mondialmente e carismaticamente assai pi� importante.

Ci� ha incoraggiato tutte le forze separatiste che ormai, dal Nord al Sud (passando per il centro), in Italia si sono unite per disunire. 

Non che questo sia un male in s� (purch� il popolo sinceramente lo voglia), ma se ne dovrebbe parlare un po' pi� alla luce del sole, almeno per il Centro e il Sud, allo scopo di evitare che l'oscurit� e la notte covino poi germi d'odio.

 

Art. 8.  Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.

Le confessioni religiose diverse da quella cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.

I loro rapporti con lo Stato sono regolati dalla legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.

Nota al secondo comma:
A regolare tali rapporti sono intervenute le leggi 11 agosto 1984, n. 449, 22 novembre 1988, n. 516, 22 novembre 1988, n. 517 e 8 marzo 1989, n. 101 (G.U. 13 agosto 1984, n. 222; 2 dicembre 1988, n. 283; 23 marzo 1989, n. 69), emesse sulla base di previe � intese� intercorse, rispettivamente, con la Tavola valdese, le Chiese cristiane avventiste, le Assemblee di Dio e le Comunit� ebraiche, e pi� di recente le leggi 5 ottobre 1993, n. 409 (G.U. 11 ottobre 1993, n. 239), 12 aprile 1995, n. 116 (G.U. 22 aprile 1995, n. 94), 29 novembre 1995, n. 520 (G.U. 7 dicembre 1995, n. 286), 20 dicembre 1996, nn. 637 e 638 (G.U. 21 dicembre 1996, n. 299), per la regolamentazione dei rapporti con altre confessioni o per la modifica delle precedenti intese. (P.C.M.).

 

Questo articolo migliora (ma soltanto in teoria e secondo i punti di vista) il vecchio Statuto Albertino che poneva, nel suo primo articolo, la religione Cattolica, Apostolica e Romana, quale unica religione di Stato, tollerando, conformemente alle leggi, gli altri culti.

Quel punto del secondo comma che afferma: "le religioni diverse da quella cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti..." suona un po' ambiguo.

 

Art. 9.  La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

 

Art. 10.  L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.

La condizione giuridica dello straniero � regolata dalla legge in conformit� delle norme e dei trattati internazionali.

Lo straniero, al quale sia impedito nel suo Paese l'effettivo esercizio delle libert� democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge.

Non � ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici.

Nota al quarto comma:
A norma dell�articolo unico della legge costituzionale 21 giugno 1967, n. 1 � l�ultimo comma dell�art. 10 della Costituzione non si applica ai delitti di genocidio� . Cfr. art. 26. (P.C.M.).

 

Art. 11.  L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libert� degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parit� con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranit� necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.

 

Questo articolo � assolutamente ideologico, e di conseguenza, astratto. E non soltanto  per i fatti recenti della guerra in atto al terrorismo internazionale (alla quale l'Italia partecipa, almeno ufficialmente, a pieno titolo e con alleati), o per la partecipazione armata dell'aviazione italiana nella guerra del Kossovo e in quella del Kuwait; ma anche nei tempi in cui  la Costituzione fu scritta, i partiti politici erano schierati nel campo dei potenziali belligeranti "Oriente - Occidente", al punto che non avrebbero potuto esimersi dal coinvolgere i propri iscritti, o i cittadini italiani, in caso di conflagrazione.

In concreto, la pacificazione internazionale � conseguente all'aut - aut: "o tutti, o nessuno", da raggiungersi per accordi e da consolidarsi per tempi lunghi. Quindi, gi� scrivere: "L'Italia si impegna in perpetuo ad adoperarsi per la pace nel mondo", o qualcosa di simile, sarebbe stato pi� rispondente.

Purtroppo, non sar� possibile ottenere la pace per intese di   gerarchie e aggiustamenti di canoni ideologici: la scienza e il sapere  uniscono, le dottrine dividono. 

Potr� esserlo, piuttosto,  attraverso la ricerca e scoperta di modi di convivenza fra le culture dei popoli, per quanto lungo e faticoso ci� possa apparire.

 

Art. 12.  La bandiera della Repubblica � il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.

 

 

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