Lettura commentata della

Costituzione italiana

 

 

 

PARTE  SECONDA

Ordinamento della Repubblica

 

Presentazione degli articoli attuali del titolo VI e

memoria storica.

 

Titolo VI.  

Garanzie costituzionali.  

Sezione I.  La Corte Costituzionale. 

Sezione II.  Revisione della Costituzione, Leggi costituzionali.

 

Art. 134.  La Corte costituzionale giudica:

sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni;

sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni e tra le Regioni;

sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica ed i Ministri, a norma della Costituzione.

 

Modificato:


La Corte costituzionale giudica:
sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni;
sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni;
sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione.

Nota:
L’ultimo capoverso è stato così modificato con l’art. 2 della legge cost. 16 gennaio 1989, n. 1. 

Art. 135.  (1)  La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinarie ed amministrative.

I giudici della Corte costituzionale sono scelti fra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinarie ed amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio.

I giudici della corte costituzionale sono nominati per 9 anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati.

Alla scadenza del termine, il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall'esercizio delle sue funzioni.

La Corte elegge fra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall'ufficio di giudice.

L'ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un consiglio regionale, con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge.

Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica e contro i Ministri intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, 16 membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore, che il Parlamento compila ogni 9 anni mediante elezione, con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari.

(1)  Questo articolo è stato così modificato con legge costituzionale n. 2 del 22 novembre 1967 (Gazzetta Ufficiale n, 294 del 25 novembre 1967). La stessa legge ha abrogato la disposizione transitoria VII, ultimo comma della Costituzione; l'art. 3, primo comma, della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1; gli art. 3, 4, 10 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1; gli art. 3, primo e secondo comma, e 6, quarto comma della legge 11 marzo 1953, n. 87.  (Nota nel testo).

Note: 

quinto comma.
V., altresì, art. 6 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e art. 7 del regolamento generale della Corte costituzionale.

sesto comma.
Cfr. art. 7 della legge 11 marzo 1953, n. 87.
Per l’incompatibilità con la carica di consigliere regionale v. art. 4 della legge 23 aprile 1981, n. 154. L’articolo 11 della legge 11 aprile 1990, n. 74 stabilisce per i componenti del Consiglio superiore della magistratura l’incompatibilità con l’ufficio di Giudice costituzionale.

settimo comma.
Cfr. regolamento parlamentare 7-28 giugno 1989 e, inoltre, leggi cost. 22 novembre 1967, n. 2, 11 marzo 1953, n. 1, legge 11 marzo 1953, n. 87 e, in ispecie, legge 2 gennaio 1962, n. 20 e Norme integrative per i giudizi di accusa 27 novembre 1962.   (P.C.M.).


Art. 136.  Quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di un atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.

La decisione della Corte è pubblicata e comunicata alle Camere ed ai Consigli regionali interessati, affinché, ove lo ritengano necessario, provvedano nelle forme costituzionali.

Note:

secondo comma:
Cfr. art. 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87.   (P.C.M.).

 

Art. 137.  Una legge costituzionale stabilisce le condizioni, le forme, i termini di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale, e le garanzie d'indipendenza dei giudici della Corte (1).

Con legge ordinaria sono stabilite le altre norme necessarie per la costituzione e il funzionamento della Corte. 

Contro le decisioni della Corte costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione.

(1)  Tale legge è stata approvata dall'Assemblea Costituente, ed è la legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1.  (Nota nel testo).

Note:

primo comma.
Cfr. legge cost. 9 febbraio 1948, n. 1 e legge cost. 11 marzo 1953, n. 1.

secondo comma.
Vedi legge 11 marzo 1953, n. 87.   (P.C.M.).

 

Sezione II.  Revisione della Costituzione. Leggi costituzionali.

 

Art. 138.  Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali, sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.

Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.

Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.

Note:
Per la disciplina relativa al referendum previsto in questo articolo, v. Titolo I della legge 25 maggio 1970, n. 352.   (P.C.M.).

 

Art. 139.  La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale.

 

 

Vai alle disp. transitorie.

Torna all'indice

H O M E