Lettura commentata della

Costituzione italiana

 
  

 

PARTE  PRIMA

Diritti e doveri dei cittadini

 

Titolo IV.  Rapporti politici.  Art. 48 - 54.

 

Art. 48.  Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore et�.

Il voto � personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio � dovere civico.

Il diritto di voto non pu� essere limitato se non per incapacit� civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile, o nei casi di indegnit� morale indicati dalla legge. (1).

(1)  Oltre alle sopra citate cause che limitano il diritto di voto, la Costituzione ne aggiunge altre due, riportate dalle disposizioni transitorie XII e XIII. (Nota nel testo).

Nota al terzo comma:
Comma introdotto dalla legge costituzionale 17 gennaio 2000, n. 1. L'art. 3 della legge costituzionale 23 gennaio 2001, n. 1, ha, inoltre, disposto, in via transitoria, quanto segue: "1. In sede di prima applicazione della presente legge costituzionale ai sensi del terzo comma dell'articolo 48 della Costituzione, la stessa legge che stabilisce le modalit� di attribuzione dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero stabilisce, altres�, le modificazioni delle norme per l'elezione delle Camere conseguenti alla variazione del numero dei seggi assegnati alle circoscrizioni del territorio nazionale. 2. In caso di mancata approvazione della legge di cui al comma 1, si applica la disciplina costituzionale anteriore." (P.C.M.).

 

Art. 49.  Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale. (1).

(1)  L'art. XII delle disposizioni transitorie proibisce per� la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del partito fascista. (Nota nel testo).

 

Nessun commento. 

O meglio, bisognerebbe proporre il tema: una democrazia pu� convivere con partiti dichiaratamente antidemocratici al suo interno? Se ne pu� difendere? E in quale modo?

Poich� non esiste soltanto il partito fascista (dei fascisti). 

Secondo me, il miglior modo di difendersi (conservando la legalit� democratica), consiste nel possedere una Costituzione valida che sappia ben distinguere fra gli interessi della sfera pubblica ed i diritti di quella privata.

 

Art. 50.  Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessit�.

 

Art. 51.  Tutti i cittadini dell'uno e dell'altro sesso possono accedere ai pubblici uffici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. (1).

La legge pu�, per l'ammissione ai pubblici uffici ed alle cariche elettorali, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

Chi � chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.

(1)  La legge pu� estendere tale diritto anche a coloro che etnicamente sono italiani, ma non cittadini della Repubblica Italiana.

 

Art. 52.  La difesa della patria � sacro dovere del cittadino.

Il servizio militare � obbligatorio, nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, n� l'esercizio dei diritti politici.

L'ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica.

 

Il secondo comma del presente articolo � diventato contraddittorio, come si sa, da che il servizio di leva viene assolto dall'esercito professionale. Non risulta, tuttavia, che esso sia stato soppresso, non essendo mai stata ridiscussa la parte prima della Costituzione.

Lo Statuto albertino, su questo punto era pi� chiaro:  Art. 75.  La leva militare � regolata dalla legge.  Senz'altre aggiunte.

 

Art. 53.  Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacit� contributiva.

Il sistema tributario � informato a criteri di progressivit�.

 

Art. 54.  Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi.

I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge.

 

 

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