Lettura commentata della

Costituzione italiana

 
 

 

PARTE  PRIMA

Diritti e doveri dei cittadini

 

Titolo III.  Rapporti economici.  Art. 35 - 47.

 

Art. 35.  La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme e applicazioni.

Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori.

Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro.

Riconosce la libert� di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale, a tutela del lavoro italiano all'estero.

 

Questo articolo fu scritto in un tempo in cui l'Unione Europea, quale l'abbiamo oggi, era desiderata, ma concretamente impensabile. 

Oggi invece esso � entrato a far parte della politica "estera" (ma "interna") dei rapporti fra Stati della stessa Unione. Che lo si voglia o no, spesso crea problemi esterni e polemiche interne.

Ci� fa parte, penso, delle inevitabili cause che dovrebbero condurre alle future modificazioni le quali, si spera, dovranno dare sempre pi� forza al carattere unitario dell'Unione, per l'avvenire della quale, personalmente, sostengo la forma federativa.

A meno che non si voglia fare una Unione Europea di piccole autarchie, e rischiare lo sballo.

 

Art. 36.  Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantit� e qualit� del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a s� e alla famiglia un' esistenza libera e dignitosa.

La durata massima della giornata lavorativa � stabilita dalla legge.

Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non pu� rinunziarvi.

 

I lettori lavoratori di almeno quarant'anni ricorderanno le impegnative lotte sul cottimo che il sindacato unitario comp�, fra i trenta e i venti anni fa.

Secondo me l'ultimo comma di questo articolo � giusto.

Quanto allo "Statuto dei lavoratori", esso non � costituzionalizzato, e in fondo � un bene che sia cos�. Per� la stessa Costituzione, almeno nei suoi articoli 3 e 4,  ed anche in coerenza a tutte le garanzie per la difesa della famiglia, difende la vita del sindacato stesso, che non pu� essere inteso come una istituzione di semplice emanazione politico - ideologica. 

Pu� esserlo, piuttosto, come una conseguenza pratica degli articoli fondamentali sui diritti dell'uomo e del cittadino ed essere collegato  con l'articolo 4 dei principi generali, quale garanzia della tendenza allo welfare (stato del benessere). 

 

Art. 37.  La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parit� di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione.

La legge stabilisce il limite minimo di et� per il lavoro salariato (1).

La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parit� di lavoro, il diritto alla parit� di retribuzione.

(1)  Per tale limite di et� l'Italia � vincolata dalle Convenzioni di Washington (1919) e di Ginevra (1937), che fissano, in linea di massima, nel quattrordicesimo anno di et� il limite minimo per accedere al lavoro salariato. (Nota nel testo).

 

Art. 38.  Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale.

I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidit� e vecchiaia, disoccupazione involontaria.

Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale.

Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.

L'assistenza privata � libera.

 

Questo articolo, che secondo me � ineccepibile, si lega al tema della nuova legislazione sulla liberalizzazione ospedaliera venuto recentemente in discussione alla Camera.

Non so adesso dove stia la ragione, o se una ragione vi sia, comunque il tema riporta al vecchio problema della Costituzione rigida, in virt� della quale se un articolo non pu� essere, di fatto, abrogato, pu� essere per� ignorato.

Il problema della rigidit� � stato automaticamente superato dalla introduzione del premio di maggioranza. Se ne era trattato sufficientemente nella parte seconda, nella quale, per�, dopo l'approvazione della sua revisione, il nostro commento � stato tolto. 

 

Art. 39.  L'organizzazione sindacale � libera.

Ai sindacati non pu� essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso gli uffici locali o centrali, secondo le norme di legge.

E' condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica.

I sindacati registrati hanno personalit� giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alla quali il contratto si riferisce.

 

Art. 40.  Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano. (1).

(1)  Tale diritto dovr� essere regolato dalla legge, la quale potr� limitarlo. Mentre viene sancito il diritto di sciopero, la Costituzione non contempla il diritto di serrata. (Nota nel testo).

Nota:
V. legge 12 giugno 1990, n. 146, recante "Norme sull�esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali" (G.U. 14 giugno 1990, n. 137). (P.C.M.).

 

Art. 41.  L'iniziativa economica privata � libera.

Non pu� svolgersi in contrasto con l'utilit� sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libert�, alla dignit� umana.

Le legge determina i programmi e i controlli opportuni perch� l'attivit� economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.

 

Art. 42.  La propriet� � pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati.

La propriet� privata � riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti, allo scopo di assicurare la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.

La propriet� privata pu� essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale (1).

La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritto dello Stato sulle eredit�.

(1)  Lo Statuto albertino affermava all'art. 29: "Tutte le propriet�, senza alcuna eccezione, sono inviolabili" e ammetteva l'esproprio solo per i casi di pubblica utilit�; L'attuale Costituzione invece riconosce e garantisce la propriet� privata, ma rinvia alle leggi ordinarie la determinazione dei modi di acquisto, del godimento e dei limiti della propriet�, allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti. (Nota nel testo).

 

Art. 43.  Ai fini di utilit� generale la legge pu� riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunit� di lavoratori o di utenti determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale (1).

(1)  E' ammessa cos� la nazionalizzazione e la socializzazione di determinate imprese che si riferiscono a servizi pubblici essenziali, a fonti di energia e a situazioni di monopolio, semprech� tali imprese abbiano una tale importanza da risultare essenziali all'economia nazionale. (Nota nel testo).

 

E' pensabile che oggi questo articolo sarebbe rifatto aggiungendo altri commi, opposti all'unico che qui esso presenta. Immagino, altri commi sulle privatizzazioni.

 

Art. 44.  Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla propriet� terriera privata, fissa i limiti della sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie, promuove e impone la bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle unit� produttive; aiuta la piccola e la media propriet�.

La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane.

 

Questi erano, al tempo, gli argomenti forti del Fronte Popolare, e fa comunque onore ai vincitori del 1948 di averli rispettati e comunque risolti, (nonostante le lotte e i caduti) proprio in quanto costituzionalizzati.

 

Art. 45.  La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualit� e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi pi� idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalit�.

La legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell'artigianato.

 

Art. 46.  Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro e in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende.

 

Questo articolo � imbarazzante perch�, cos� com'� scritto, in un solo comma, sembrerebbe gi� pronto perch� se ne pretenda l'attuazione.

La cogestione, a mia memoria e senza pretendere di rifarne la storia, fu sostenuta da Benito Mussolini e dal sindacalista Bombacci, fra il 1944 e il 1945, nel tempo della Repubblica di Sal�. In seguito fu attuata in Iugoslavia durante la dittatura del maresciallo Tito, e in Austria, con il governo democratico. In Italia fu riproposta dal Movimento Sociale Italiano vivente il segretario Almirante; non so bene se anche dalla Sinistra.

Si tratta di un esempio di sperimentazione sociale che pu� essere respinto o accettato con argomenti ugualmente razionali.

In questo caso per�, al contrario che per l'art. 44, la costituzionalizzazione non ne � stata rispettata, e ci� si deve certamente al fatto che non ne fu mai approvata una legge obbligante.

Rimane, comunque, una contraddizione formale.

 

Art. 47.  La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina e coordina e controlla l'esercizio del credito.

Favorisce l'accesso del risparmio popolare alla propriet� dell'abitazione, alla propriet� diretta coltivatrice e al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese.

 

  

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