Lettura commentata della

Costituzione italiana

 
 

 

PARTE  PRIMA

Diritti e doveri dei cittadini

 

Titolo I.  Rapporti civili.  Art. 13 - 28.

 

Art. 13.  La libert� personale � inviolabile.

Non � ammessa alcuna forma di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, n� qualsiasi altra restrizione alla libert� personale, se non per atto motivato dalla autorit� giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.

In casi eccezionali di necessit� ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorit� di pubblica sicurezza pu� adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorit� giudiziaria e che, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.

E' punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libert�.

La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.

 

Questo ottimo articolo mostra quanto sia pretestuoso, dannoso e anticostituzionale, in Italia, il conflitto ormai cronico fra magistratura e potere politico, dal quale certamente proviene, almeno in gran parte, la "malattia" che inevitabilmente si ripercuote sulla funzionalit� dell'intero sistema "giustizia".

Come si potr� vedere continuando a leggere gli articoli di questo primo titolo, la Costituzione italiana � sufficientemente garantista, e qui, al contrario che nei principi generali, essa non � carente. Semmai lo � la interpretazione.

Le "grandi battaglie", condotte sia dal Centrodestra che dal Centrosinistra, tutte impostate intorno ad una pi� o meno giustificata volont� di ipergarantismo, congiunto ci� alla politicizzazione partitica che si ritrova nelle universit�, hanno alla fine prodotto i guasti che tutti universalmente lamentano.  

Il lettore pu� confrontare le costituzioni internazionali nel gi� citato sito:  www.uni-wuerzburg.de/law  

Una lettura della Costituzione federale  dell'Austria (Il Sistema politico dell'Austria) pubblicata in lingua italiana dal Servizio Stampa Federale di Vienna nel 1992, e richiedibile all'Ambasciata austriaca, alla pagina 8 informa:

"Il principio della separazione dei poteri significa che le tre funzioni statali della legislazione, dell'esecuzione e della giurisdizione sono rigorosamente separate l'una dall'altra. E' ovvio che queste funzioni sono legate l'una all'altra dal sistema del controllo reciproco".

In genere, � cos� dappertutto, ma sul tema ritorneremo nella lettura del titolo IV della seconda parte.

 

Art. 14.  Il domicilio � inviolabile.

Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e nei modi stabiliti dalla legge, secondo le garanzie prescritte per la tutela della libert� personale.

Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanit� e di incolumit� pubblica o ai fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali.

 

Art. 15.  La libert� e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili.

La loro limitazione pu� avvenire soltanto per atto motivato dall'autorit� giudiziaria, con le garanzie stabilite dalla legge.

 

Art. 16.  Ogni cittadino pu� circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanit� o di sicurezza. Nessuna restrizione pu� essere determinata da ragioni politiche.

Ogni cittadino � libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge (che sono: il servizio militare e il pagamento dei tributi. Nota nel testo - 1970).

 

Art. 17.  I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente senza armi.

Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non � richiesto preavviso.

Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorit�, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza e di incolumit� pubblica.

 

Art. 18.  I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.

Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.

 

Si noti come la Costituzione attuale si rivolga ai cittadini, mentre ancora lo Statuto albertino, nel suo articolo 40 recitava: "Nessun Deputato pu� essere ammesso alla Camera, se non � suddito del Re, non ha compiuto l'et� di trent'anni..."   etc., mentre nell'articolo 24 tutti i cittadini sono definiti "regnicoli". 

E' facile trovare lo statuto albertino su Internet, cliccando:  www.quirinale.it/costituzione/Preunitarie-testi.htm ed altre.

 

Art. 19.  Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa, in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato e in pubblico il culto, purch� non si tratti di riti contrari al buon costume.

 

Purtroppo, le religioni ufficiali non riconoscono il diritto del cittadino alla religione personale, ovvero alla meditazione libera su Dio e l' insieme delle cose naturali, cos� come ebbe a fare, ad esempio, Spinoza, che per questo motivo fu perseguitato, e lo � ancora. 

Essendo gli uomini poco educati alla meditazione personale in fatto di religione, accade spesso che molte persone abituate al pensiero scientifico (e quindi, per questo, pi� vicine a Dio in virt� della miglior conoscenza delle leggi della natura) si ritengano atee senza esserlo.

Meglio tollerate le sette, i santoni, maghi, esorcisti e stregoni, e tutta la miracolistica. Si condanna il mago, ma poi si dir�..."non era vero mago..."

 

Art. 20.  Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, n� di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacit� giuridica e ogni forma di attivit�.

 

Art. 21.  Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

La stampa non pu� essere soggetta ad autorizzazioni a censure.

Si pu� procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorit� giudiziaria nel caso di delitti per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l' indicazione dei responsabili.

In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorit� giudiziaria, il sequestro della stampa periodica pu� essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all'autorit� giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo di ogni effetto.

La legge pu� stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.

Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume.

La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.

 

E' difficile ai cittadini manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione quando tali mezzi non sono di loro propriet�.

Da un punto di vista liberale, � meglio che i grandi media appartengano un po' a questo, un po' a quello, piuttosto che ad uno solo (diciamo, lo Stato o un monopolio ideologico), anche se in questo caso i ricchi risultano favoriti rispetto ai poveri. Nei media liberi pu�  per� accadere che i cittadini rimedino andandoci a lavorare e apportando essi stessi, in tal modo, magari di sottobanco, un po' di sincerit� nella societ� civile. Nei media ideologizzati fare ci� � assai pi� difficile, anzi impossibile.

 

Si noti che alcuni articoli del vecchio Statuto albertino sarebbero da preferirsi; per merito, penso, dei tempi, che sino allo inizio della prima guerra mondiale erano certamente positivisti e forse pi� intellettualmente liberi.

Art. 26. La libert� individuale � garantita...; Art. 27. Il domicilio � inviolabile...; Art. 28. La stampa sar� libera...; tutti articoli di un solo comma, e quindi privi di quei paragrafi successivi che spesso stemperano o annacquano i principali.

Era pi� facile, al tempo, a un editore, proporre alle librerie le proprie raccolte, e di norma ogni accorto libraio ci teneva a che nel proprio negozio il compratore  trovasse una  scelta di proprio gusto, n� gli attentati ai Re, di Passannante e Bresci provocarono limitazioni alla  libert� di stampa o di editoria. 

Se pure c'erano librerie politicizzate in modo monotematico, lo erano per volont� del proprietario, non per accordo contrattuale, e non erano molte, almeno sino allo inizio degli anni 'Venti.

 

E' interessante rileggere l'articolo  125 della vecchia Costituzione dell' U.R.S.S., che qui cito in una traduzione in lingua italiana stampata nell'Unione Sovietica nel 1944. 

L'articolo recita:  

 

"In conformit� con gli interessi dei lavoratori e allo scopo di consolidare il regime socialista, ai cittadini dell' U.R.S.S. � garantita per legge: a) libert� di parola; b) libert� di stampa; c) libert� di riunione e di comizi; d) libert� di cortei e dimostrazioni di strada.

Questi diritti dei cittadini vengono assicurati mettendo a disposizione dei lavoratori e delle loro organizzazioni le tipografie, i depositi di carta, gli edifici pubblici, le strade, le poste, i telegrafi, i telefoni, e le altre condizioni materiali necessarie per il loro esercizio".

 

Bellissimo. 

Se per� poi uno leggesse tutto per bene (e forse lo ricopieremo a suo tempo qui, in questa sezione), si accorgerebbe che la struttura dello Stato sovietico era gerarchizzata in modo cos� strettamente piramidale (dal popolo ai commissari... sino al Soviet Supremo... sino a Stalin... nel senso che l'uno dipendeva dall'altro) che nessuna delle cose necessarie a manifestare la libert� si sarebbe poi potuta ottenere dai lavoratori (o comunque dai cittadini), senza chiedere il preventivo permesso a qualcuno. "Permesso", non "istanza" o discussione.

Per confermare ci�, ecco l'articolo 131:

 

" Ogni cittadino dell'U.R.S.S. � tenuto a salvaguardare e a consolidare la propriet� sociale, socialista, base sacra e inviolabile del regime sovietico, fonte della ricchezza e della potenza della patria, fonte dell'agiatezza e della vita civile di tutti i lavoratori.

Coloro che attentano alla propriet� sociale, socialista, sono nemici del popolo."

 

La struttura piramidale dello Stato sovietico � stata poi la causa principale della decadenza del comunismo, gi� costituzionalmente avviato verso la sua trasformazione in monarchia assolutista (vedi Corea del Nord), o verso il suo annullamento (vedi Gorbaciov), o verso la sua apertura al capitalismo (vedi Cina attuale).

 

Oggi in Europa, il miglior modo che un cittadino non abbiente ha di esprimersi in proprio (ovvero di utilizzare la libert�, fatti salvi i doveri morali reciproci), � offerto da Internet, in virt� dei suoi relativamente bassi costi di esercizio.

 

Art. 22.  Nessuno pu� essere privato, per motivi politici, della capacit� giudiziaria, della cittadinanza, del nome.

 

Art. 23.  Nessuna prestazione personale o patrimoniale pu� essere imposta, se non in base alla legge.

 

Art. 24.  Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.

La difesa � diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.

Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.

La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.

 

Art. 25.  Nessuno pu� essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge.

Nessuno pu� essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso

Nessuno pu� essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge.

 

Art. 26.  L'estradizione del cittadino pu� essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali.

Non pu�, in alcun caso, essere ammessa per reati politici.

Nota al secondo comma.
A norma dell�articolo unico della legge costituzionale 21 giugno 1967, n. 1 � l�ultimo comma dell�art. 26 della Costituzione non si applica ai delitti di genocidio� . Cfr. art. 10. (P.C.M.).

 

Art. 27.  La responsabilit� penale � personale.

L'imputato non � considerato colpevole sino alla condanna definitiva.

Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanit� e devono tendere alla rieducazione del condannato.

Non � ammessa la pena di morte, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra.

Nota al quarto comma.
Cfr. Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell�uomo e delle libert� fondamentali - "Protocollo n. 6 sull�abolizione della pena di morte" (adottato a Strasburgo il 28 aprile 1983), reso esecutivo con legge 2 gennaio 1989, n. 8 (G.U. 16 gennaio 1989, n. 12, suppl. ord.), nonch� legge 13 ottobre 1994, n. 589 sull�"Abolizione della pena di morte nel codice penale militare di guerra" (G.U. 25 ottobre 1994, n. 250). (P.C.M.).

 

Art. 28.  I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilit� civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

 

 

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